Pratica legale, 18 mesi per tutti. Non può non essere così!

Redazione 04/06/12
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Il decreto “Cresci Italia” ha ridotto la durata del tirocinio professionale.

Per tutte le professioni regolamentate è stato stabilito infatti un tirocinio massimo di 18 mesi.

E’ sorto subito il problema dell’applicabilità di questa previsione ai tirocini in corso, ed in particolare al praticantato per avvocati.

Si discute cioè se il decreto Cresci Italia entrato in vigore il 24 gennaio 2012 si applichi soltanto per l’avvenire oppure anche per il passato.

Nello specifico: che cosa ne è di tutti i tirocini professionali iniziati prima dell’entrata in vigore del decreto Cresci Italia? Continuano con il periodo previsto di 24 mesi? E dunque, il termine dei 18 mesi si applica solo ai “nuovi” tirocini professionali? Queste le domande che in questi giorni stanno diffondendosi per l’Italia.

Le posizioni in campo sono chiare.

Alcuni Ordini Professionali, tra cui Potenza e Firenze, hanno subito ritenuto applicabile il decreto Cresci Italia ai tirocini in corso, per cui hanno cominciato a rilasciare certificati di compiuta pratica al compimento dei 18 mesi.

Viceversa, è uscito nei giorni scorsi un parere dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, subito girato dal Ministro al Consiglio Nazionale Forense che invece afferma esattamente l’opposto: il provvedimento legislativo in questione NON contiene norme retroattive, NON contiene norme transitorie, e quindi si applica per l’avvenire. Intendendosi per l’avvenire le nuove pratiche professionali, iniziate all’indomani della sua entrata in vigore.

Personalmente, credo che non sia un problema di norme transitorie né un problema di retroattività. Semplicemente, la norma è chiarissima. Recita: “Il tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate NON PUO’ essere superiore a 18 mesi”. Addirittura il testo originario del decreto legge diceva “non potrà”, la legge di conversione ha poi modificato l’espressione in “non può”.

Viene pertanto posto all’interno di un provvedimento di “liberalizzazioni”, un principio inderogabile, chiaramente inderogabile: non è possibile che il tirocinio duri più di 18 mesi.

Questo principio non può che entrare in vigore nell’ordinamento con effetto immediato in relazione a qualunque tirocinio, purché il tirocinio non sia comunque, a prescindere, già concluso. Quindi, i rapporti che sono in corso devono necessariamente essere destinatari di questo provvedimento, con la conseguenza quindi che il nuovo termine di 18 mesi va ritenuto applicabile a tutti i tirocini, sia iniziati prima della sua entrata in vigore, che iniziati dopo.

Qualunque altra interpretazione sarebbe contrastante con i principi costituzionali, perché darebbe luogo a conseguenze assolutamente irragionevoli. La pratica professionale, dal momento di entrata in vigore della legge, non può comunque avere durata maggiore di 18 mesi, e se già ha avuto la durata di 18 mesi non può più proseguire, perché se proseguisse, contrasterebbe con la norma del decreto Cresci Italia e con il fine di liberalizzazione che la norma comunque, piaccia o no, ha inteso perseguire.

Si spera dunque che il Ministero faccia un passo indietro e assuma una posizione diversa. E’ imminente del resto il nuovo bando per l’esame di abilitazione alla professione forense, e qualora il Ministero non cambiasse orientamento, prevedibilmente fioccheranno i ricorsi.

Redazione

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