Pensioni, ultime novità: per chi non c’è speranza?

Redazione 17/11/15
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In tema di aggiornamenti sulla questione previdenziale, ad oggi, non è stato comunicato nessun cambiamento ufficiale alla legge di Stabilità 2016 (VAI AL TESTO).

Sembrano, quindi, destinate ad infrangersi, a fronte delle esigenze di bilancio, anche le ultime speranze per chi auspicava l’estensione della platea dell’Opzione Donna e dei salvaguardati, e per chi confidava nell’istituzione dell’Assegno Pensionistico Anticipato (Apa) o prestito pensionistico.

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Confermate invece per il 2016 le seguenti novità:

1) flessibilità parziale: ossia la possibilità, per i lavoratori che hanno più di 63 anni, di chiedere il part-time con contribuzione piena e retribuzione al 65%.

2) Settima Salvaguardia: fatta eccezione per chi ha beneficiato di permessi e congedi Legge 104 (tra cui si confermano al momento solo i lavoratori che hanno assistito figli con disabilità grave), sono inclusi tutti i beneficiari delle salvaguardie passate, con la previsione aggiuntiva dei lavoratori edili, anche se nel limite di 26.300 soggetti.

3) Opzione donna: è prevista la proroga al 2015 per le lavoratrici dipendenti che compiranno 57 anni e 3 mesi d’età, o per quelle autonome che raggiungeranno 58 anni e 3 mesi entro il 31 dicembre 2015, con 35 anni di contributi.

Quali sono gli emendamenti bloccati?

Opzione Donna

In che cosa consiste questa opzione? Si tratta della possibilità di accedere alla pensione a 57 anni e 3 mesi (lavoratrici dipendenti) o a 58 anni e 3 mesi (lavoratrici autonome), con 35 anni di contributi, con il sistema contributivo, previa attesa di una finestra di 12 mesi, per le dipendenti, e di 18 mesi, per le lavoratrici autonome.

L’emendamento al testo della legge di Stabilità, diversamente da quanto ad oggi previsto (ossia il perfezionamento entro il 31 dicembre 2015 dei requisiti sia anagrafici che di contribuzione) prospetta un ampliamento del numero delle destinatarie della norma.

Si propone, infatti, l’inclusione anche delle lavoratrici che compiranno 57 o 58 anni entro il 31 dicembre, senza la necessità di possedere i 3 mesi aggiuntivi, legati all’aumento della speranza di vita. Nonostante la proposta sia stata bloccata al Senato, lo stesso Presidente della Commissione lavoro, Cesare Damiano, ha confermato che sulla stessa il dibattito verrà nuovamente aperto alla Camera.

Salvaguardati

Anche l’accoglimento della proposta ‘estensiva’ circa la platea dei cosiddetti salvaguardati sembra assai difficile, vista la carenza dei fondi. In tal caso, l’ipotesi di modifica propone di ampliare la platea dei beneficiari, includendo sia i lavoratori che nel 2011 hanno fruito di congedi o permessi Legge 104 per assistere un familiare (non soltanto i figli, come previsto dall’attuale versione normativa), sia trovando una soluzione per i circa 20mila soggetti che rimarrebbero esclusi dal pensionamento anticipato.

Assegno Pensionistico Anticipato

In che cosa consiste? Si tratta di un vero e proprio prestito, un anticipo della pensione, che andrebbe poi restituito ratealmente dal lavoratore, una volta perfezionati i requisiti per la pensionamento.

L’emendamento alla legge di Stabilità annuncia un assegno di 800-900 euro, per una durata massima dell’anticipo di 5 anni. Anche in questo caso, tuttavia, le difficoltà finanziarie rendono difficile l’accoglimento, anche in tempi successivi, della proposta di modifica.

Pur riducendosi gli anni d’anticipo della pensione, infatti, sia nel caso in cui il prestito dovesse essere erogato dall’Inps, che nel caso in cui dovesse essere anticipato dalle stesse aziende, non sarebbero sufficienti i fondi per la fiscalizzazione degli oneri a favore dei datori di lavoro.

La partita, tuttavia, non è ancora persa, giocandosi la sentenza finale alla Camera dove non soltanto gli emendamenti citati ma anche le questioni attinenti l’innalzamento della no tax area per i pensionati e il nodo dei lavoratori Precoci, i cosiddetti Quota 41, troveranno campo di battaglia.

9788891611512 Codice del Lavoro

Il volume è aggiornato con:L. 10 dicembre 2014, n. 183, delega al Governo per la riforma del mercato del lavoro (Jobs Act)  D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, riordino degli ammortizzatori socialiD.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23, contratto di lavoro a tutele crescentiParte Prima – Normativa nazionale fondamentale.Parte Seconda – Normativa comunitaria fondamentale.Parte Terza – Rassegna normativa in materia di: Accordi interconfederali, Apprendistato; Assunzione; Assunzioni obbligatorie; Cassa integrazione guadagni; Collocamento; Congedi, gravidanza e matrimonio; Contratto a tempo determinato; Contratto di formazione e lavoro; Contratto di inserimento; Controversie e garanzie dei diritti dei lavoratori; Datore di lavoro: diritti e doveri; Dimissioni; Discriminazioni; Distacco e somministrazione; Invenzioni dei lavoratori; Lavoratori italiani all’estero; Lavoratori stranieri; Lavoro a domicilio; Lavoro a progetto, occasionale e accessorio; Lavoro a tempo parziale (Part-time); Lavoro alle dipendenze della P.A.; Lavoro domestico; Lavoro intermittente; Lavoro ripartito; Licenziamenti collettivi; Licenziamenti individuali; Malattia; Mansioni e categorie; Mobilità; Orario di lavoro; Privacy del lavoratore; Retribuzione; Riposo, ferie e festività; Sciopero e serrata; Sicurezza e salute dei lavoratori; Socio lavoratore di cooperativa; Telelavoro; Trasferimento d’azienda; Trattamento di fine rapporto; Tutela dei disabili; Tutela del lavoro femminile; Tutela del lavoro minorile.Appendice – Riforma del mercato del lavoro.

a cura di Diego Solenne | 2015 Maggioli Editore

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