PA: approvato decreto attuativo sulle incompatibilità degli incarichi

Redazione 22/03/13
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Palazzo Chigi ha dato l’ok definitivo al decreto attuativo della legge Severino, quella su incompatibilità e inconferibilità di incarichi nelle pubbliche amministrazioni, c’è un problema però perché il testo non considera i rilievi sollevati solo qualche giorno fa dall’Antitrust nella relazione trasmessa al Parlamento.

Nella relazione l’Authority per la concorrenza evidenziava l’esigenza di inserire un divieto generalizzato per gli ex membri di Governo di assumere cariche presso enti pubblici o privati comunque riconducibili alla Pa, il Dlgs varato dal Consiglio dei ministri è circoscritto ad un semplice rimando alla legge 215 del 2004 sul conflitto d’interessi. Questa normativa, all’articolo 2, stabilisce l’impossibilità per gli ex componenti dell’Esecutivo di svolgere nei 12 mesi successivi un incarico negli enti pubblici economici o in società a scopo di lucro legati all’attività di governo oppure di svolgere un’attività professionale.

Questo comporta che un ministro o un viceministro potrebbero in ogni caso “riciclarsi” come direttore generale della stessa amministrazione che fino ad allora ha diretto politicamente e in un Governo tecnico come quello diretto da Mario Monti gli interessati potrebbero essere davvero molteplici. Il provvedimento conferma invece tutti i contenuti già resi noti nelle settimane precedenti, a cominciare dalla bozza circolata successivamente al rinvio dell‘8 marzo scorso.

La norma seleziona tre tipologie di “cause di inconferibilità” degli incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice; condanne penali; provenienza da incarichi e cariche in eventi privati; provenienza da organi di indirizzo politico. La grande novità rispetto alla disciplina attuale, si legge nella nota pubblicata dal Governo – sta nel fatto che la legge delega, per prima volta nel nostro ordinamento, considera nello specifico gli incarichi dirigenziali e gli incarichi amministrativi di vertice, al fine di generare le condizioni per garantirne lo svolgimento in maniera imparziale.

Tale imparzialità, secondo il legislatore delegante, deve essere garantita in termini di inconferibilità degli incarichi, se il soggetto cui sono destinati i possibili incarichi ha assunto comportamenti o cariche o svolto attività che creano la presunzione di un possibile conflitto di interessi, sia in termini di incompatibilità tra l’incarico dirigenziale e altre cariche o attività in possibile contrasto con l’interesse pubblico.

Ci si aspetta, inoltre, che ci siano due ordini di cause di incompatibilità per quanti svolgono gli incarichi suddetti; l’incompatibilità con incarichi e a cariche in soggetti privati, che si allarga al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado qualora essi abbiano una posizione di controllo dell’ente o abbiano acquisito la carica di presidente o amministratore delegato; l’incompatibilità con cariche in organi di indirizzo.

Confermate anche le pene qualora si verifichino violazioni della norma, che vanno dalla nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle disposizioni in ambito di inconferibilità alla nullità dei relativi contratti.  Si definisce, inoltre, la decadenza degli incarichi svolti in situazione di incompatibilità e la risoluzione dei rispettivi contratti, decorso il termine perentorio di 15 giorni dalla contestazione del motivo di incompatibilità da parte del responsabile del piano anticorruzione decretato presso ogni amministrazione.

Dal punto di vista del profilo soggettivo è stato fissato che il responsabile del piano anticorruzione deve indicare i casi di possibile violazione all’Autorità nazionale anticorruzione, all’Antitrust, nonché alla Corte dei Conti, per accertare possibili responsabilità amministrative.

 

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