Organo di revisione dei Comuni siciliani: uno o trino?

Scarica PDF Stampa
Dopo che la sezione di controllo della Corte dei Conti (deliberazione n. 264/2015/PAR) era tornata sulla composizione dell’organo di revisione nei Comuni sotto i 15.000 abitanti, asserendo che sussiste l’obbligo di ripristinare i collegi a tre per regolarizzare una situazione definita “di per sé illegittima”, tocca al TAR di Palermo, intervenire per affermare, viceversa, la legittimità dell’organo monocratico ed annullare le delibere di revoca del revisore unico. Una disputa che va avanti da anni, nel silenzio assoluto della Regione Sicilia.

L’organo di revisione per i Comuni siciliani tra 5.000 e 15.000 abitanti continua ad essere uno (per i giudici amministrativi) e trino (per i magistrati contabili). Niente di biblicamente blasfemo, ma l’antitetica interpretazione della stessa norma sta comportando seri problemi agli Enti locali dell’Isola.

Il comune di Borgetto, in provincia di Palermo, che aveva ritenuto di adeguarsi all’ultimo parere della Corte dei Conti (deliberazione n. 264/2015/PAR) in merito all’obbligo di eleggere il collegio per la revisione economico e contabile, si è visto annullare dal Tar (sentenza N. 134/2016) la delibera di revoca del revisore unico e di elezione dei tre componenti del collegio.
La questione riguarda il comma 3, dell’art. 234 del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 1, comma 732, della legge n. 296/2006 (legge di stabilità 2007) che ha previsto, per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, il revisore unico (la norma preesistente prevedeva il collegio quale organo di revisione per tutti gli Enti locali con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti).

La Corte dei Conti (parere n. 2 del 4 marzo 2008) si era dichiarata contraria all’applicazione in Sicilia della norma sulla composizione monocratica dell’organo di revisione nei comuni sotto i 15.000 abitanti. Il comune di Calatabiano (che ha più di 5.000 ma meno di 15.000 residenti) con delibera del consiglio comunale n. 28 del 2008 aveva eletto l’organo di revisione economico-finanziaria in forma monocratica applicando l’art. 234 comma 3 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000. L’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, forte dell’autorevole parere della Corte dei Conti, ritenendo non applicabile in Sicilia la normativa del Testo Unico degli Enti Locali, aveva invitato il Comune ad integrare l’organo di revisione mediante la nomina di tre componenti dello stesso, come previsto dalla normativa regionale.

Di fronte all’opposizione del Comune, l’Assessore con decreto n. 525 del 2010, aveva nominato un commissario ad acta al fine di procedere all’integrazione dell’organo di revisione. L’atto di nomina del commissario era stato impugnato dal Comune avanti al T.A.R. Catania. I giudici di prima istanza, hanno accolto nel merito il ricorso del comune di Calatabiano, con una sentenza, poi, condivisa anche dal C.G.A. che ha rigettato l’appello formulato dall’Assessorato regionale (n. 402/13 reg. sent.). Per i magistrati amministrativi, le normative, susseguitesi nel tempo, hanno sempre considerato la disciplina della composizione dell’organo di revisione come parte integrante dell’ordinamento finanziario degli enti locali. Per questo motivo il C.G.A., condividendo l’orientamento del Tar, ha ritenuto che la composizione dell’organo di revisione poiché concerne l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ed in considerazione del fatto che il legislatore regionale siciliano ha deciso a priori (con l’art. 1 lettera i) della legge reg. n. 48 del 1991) di recepire, in toto, questo specifico ordinamento come di volta in volta modificato dalla legge nazionale.

La questione sembrava chiusa ma non è stato così. La Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, con la deliberazione n. 264/2015/PAR, è tornata ad affrontare il problema del numero di membri dell’organo di revisione nei Comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, negando nuovamente l’applicazione in Sicilia del comma 3, dell’art. n. del D.Lgs. n. 267/2000 laddove prevede il revisore unico. I magistrati contabili hanno affermato, inoltre, che sussiste l’obbligo di ripristinare i collegi per regolarizzare una situazione definita “di per sé illegittima”. Secondo la sezione controllo della Corte dei Conti, gli Enti potevano procedere all’integrazione o al rinnovo dell’organo di revisione in via immediata, senza attendere la naturale scadenza del mandato, poiché si trattava di regolarizzare una situazione in contrasto con la normativa vigente nella Regione siciliana.
Adesso è il Tar di Palermo a scrivere un nuovo capitolo di questa querelle.

Il Consiglio Comunale di Borgetto, aderendo alla tesi della Corte dei Conti, aveva ripristinato il collegio dei revisori, revocando la nomina del revisore unico ed eleggendo la terna. Il professionista revocato, com’era facile attendersi, ha proposto ricorso al tribunale amministrativo. I giudici del Tar hanno condiviso le ragioni del ricorrente, motivando, in maniera assorbente, sulla mancata applicazione, nella Regione Siciliana, dell’art. 234, co. 3, del d. lgs. n. 267/2000, la norma che stabilisce il revisore unico per i comuni fino a 15.000 abitanti.

Su tale questione, i magistrati contabili ed amministrativi sono, quindi, ancora profondamente divisi: i primi ritengono che la norma non trovi ingresso nell’ordinamento della Regione Siciliana, poiché, in materia di organi degli enti locali, la Sicilia ha legislazione esclusiva; gli altri che la previsione si applichi anche in Sicilia, poiché ricompresa tra gli articoli riguardanti l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, rimesso alla competenza dello Stato (v. C.G.A. in sede giurisd., 3 aprile 2013, n. 402; Corte dei Conti, Sezioni di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 113/2015, richiamata da Corte dei Conti, deliberazione n. 307/2015).

L’applicabilità della norma statale anche in Sicilia, è affermata anche in quest’ultima sentenza del Tar, sulla base della considerazione che se è vero che l’art. 1, lett. i), della l.r. n. 48/1991 ha effettuato un rinvio statico all’art. 57 dell’ordinamento nazionale allora vigente, ma è altrettanto indubbio che la stessa lettera (i) ha operato un rinvio dinamico all’art. 55 della l. n. 241/90, il quale stabiliva, al comma 1, che “1. L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato”; disposizione oggi confluita nell’art. 150 del d. lgs. n. 267/2000, contenuto nel titolo I della parte seconda (Ordinamento finanziario e contabile), il cui comma 2 prevede che “L’ordinamento (i.e.: finanziario e contabile) stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell’organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.

Il rinvio dinamico implica la diretta applicazione in ambito regionale della disciplina statale di ogni variazione intervenuta, per volontà del legislatore nazionale, nell’ambito dell’ordinamento finanziario e contabile. La controversia riguarda il fatto se la composizione dell’organo di revisione contabile attenga alla disciplina degli organi degli enti locali (competenza della Regione) o all’ordinamento finanziario e contabile (competenza dello Stato).

Per il Tar di Palermo la soluzione è la seconda. Ne consegue che, ferma restando la normativa regionale sulle modalità di elezione dei componenti e sui requisiti a tal fine richiesti (quindi con elezione da parte del Consiglio Comune e nessun sorteggio), il terzo comma dell’art. 234 del d. lgs. n. 267/2000 trova diretta applicazione nell’ordinamento regionale siciliano con tutte le modifiche allo stesso apportate in ordine al numero dei componenti (v. C.G.A. in sede giurisd., 3 aprile 2013, n. 402; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 7 marzo 2012, n. 583; Sez. I, 14 agosto 2007, n. 1357). I giudici amministrativi di Palermo hanno, inoltre, evidenziato lo stretto raccordo con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti proprio per la dichiarata esigenza di tutela “dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”: secondo quanto previsto dall’art. 1, co. 166, della l. n. 266/2005, “Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.

Quest’ultima considerazione supererebbe le censure formulate dai giudici contabili, sull’adeguatezza del revisore unico e sulla rispondenza, conformità e proporzionalità tra l’organo monocratico e le funzioni ad esso attribuite. La diversa interpretazione riguarda tantissimi Comuni siciliani che non hanno più certezze in merito. A Sant’Agata di Militello (in provincia di Messina), il Consiglio Comunale aveva nominato un organo monocratico ma aveva, poi, in seguito al parere della Corte dei Conti, proceduto all’integrazione di due ulteriori componenti. La nuova pronuncia del Tar potrebbe riaprire vecchi e nuovi scenari.
L’intervento chiarificatore della Regione non è più rinviabile. I Comuni siciliani, da 5.000 a 15.000 abitanti, non possono essere invitati dalla magistratura contabile a ripristinare i collegi e vedersi annullata la delibera di ripristino dal Tar.

Se la Regione decidesse, finalmente, di intervenire potrebbe rendere la legislazione siciliana in linea con quella nazionale, evitando l’insorgere di conflitti d’interpretazione che nuocciono al sistema degli enti locali. L’Assemblea Regionale Siciliana, però, sembra avere deciso di non assumere alcuna decisione. In effetti, si è premurata di disciplinare le modalità di nomina dei revisori dei conti delle Città metropolitane e dei Liberi Consorzi dei Comuni, attraverso il sorteggio, adeguando, solo per gli enti di area vasta, la normativa regionale a quella nazionale.

N. 00134/2016 REG.PROV.COLL.
N. 01390/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1390 del 2015, proposto da:
*************, rappresentato e difeso dagli avv.ti ******************, ****************** e *****************, con domicilio eletto presso lo studio dei predetti difensori in Palermo, viale Libertà n. 171;
contro
il Comune di Borgetto, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;
nei confronti di
****************; *************************; *********************, tutti non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– della deliberazione n. 29 del 30 marzo 2015 del Consiglio Comunale di Borgetto, di revoca della delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 26 gennaio 2015 di nomina del ricorrente quale Revisore dei Conti Unico per il triennio 2014/2017;
– del delibera n. 32 del giorno 8 aprile 2015 del Consiglio Comunale di Borgetto, di nomina, per la durata di anni 3, dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
– nonché degli atti tutti presupposti, connessi e consequenziali;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. 634/2015;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore la dott.ssa ****************;
Udito all’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2015 il difensore del ricorrente, presente come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO
A. – Con ricorso ritualmente notificato e depositato il sig. ************* ha impugnato le delibere indicate in epigrafe – di cui ha chiesto l’annullamento, vinte le spese – con le quali il Consiglio Comunale di Borgetto ha annullato la elezione del predetto come Revisore dei Conti Unico e, successivamente, ha proceduto alla elezione del collegio dei revisori.
Espone:
– di essere stato nominato Revisore dei Conti Unico con deliberazione n. 4 del 26 gennaio 2015, per il triennio 2014/2017, in applicazione dell’art. 234, co. 3, d. lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 1, co. 732, della l. n. 296/2006, ritenuta applicabile in Sicilia anche dal Giudice siciliano di Appello nonostante il contrario parere della Corte dei Conti n. 2/2008;
– che la predetta nomina è stata revocata dal Consiglio Comunale, con la delibera gravata, facendo espresso rinvio alla deliberazione della Corte dei Conti in sede consultiva; con successiva elezione del Collegio dei Revisori.
Si duole delle suddette delibere, affidando il ricorso alle censure di:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 234 del d. lgs. n. 267/2000, dell’art. 1, comma 732, della legge finanziaria n. 296 del 2006, che ha modificato il comma 3 dell’art. 234 del TUEL – violazione e falsa applicazione dell’art. 57 della legge n. 142 del 1992 (recte: 1990) e dell’art. 1 della legge regionale n. 48 del 1991, in quanto le delibere impugnate muovono dall’errato presupposto che in Sicilia sarebbe ancora applicabile l’art. 57 della l. n. 142/90, che prevede la nomina di un collegio di revisori dei conti formato da tre componenti; laddove, come chiarito dal Giudice siciliano di appello con la sentenza n. 402/2013, l’art. 234, co. 3, del d. lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 1, co. 732, della l. n. 296/2006, si applica direttamente in Sicilia;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 l.r. n. 10/91 – violazione e falsa applicazione dell’art. 234 del d. lgs. n. 267/2000, dell’art. 1 comma 732 della legge finanziaria n. 296 del 2006,che ha modificato il comma 3 dell’art. 234 del TUEL -violazione e falsa applicazione dell’art. 57 della legge n. 142 del 1992 (recte: 1990) e dell’art. 1 della legge regionale n. 48 del 1991 – eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, violazione del principio del contrarius actus e del principio utile per inutile non vitiatur – sviamento dalla causa tipica, in quanto il Consiglio Comunale di Borgetto, anziché procedere alla integrazione del componenti e alla nomina dei due revisori mancanti, ha revocato la nomina del ricorrente, senza che risulti una adeguata motivazione ai sensi degli artt. 21 quinquies e 21 nonies della l. n. 241/90;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 7, 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 3, 8 e 9 l.r. n. 10/91 – violazione e falsa applicazione dell’art. 234 del d. lgs. n. 267/2000, dell’art. 1 comma 732 della legge finanziaria n. 296 del 2006, che ha modificato il comma 3 dell’art. 234 del TUEL – violazione e falsa applicazione dell’art. 57 della legge n. 142 del 1992 (recte: 1990) e dell’art. 1 della legge regionale n. 48 del 1991 – eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità manifesta, violazione del principio del contrarius actus e del principio utile per inutile non vitiatur – sviamento dalla causa tipica – invalidità derivata, in quanto le due deliberazioni (di revoca del ricorrente e di nomina dei tre revisori) si fondano esclusivamente sulla (presunta ed inesistente) esigenza di ripristino della legalità, senza ulteriori ragioni di pubblico interesse che giustifichino il ritiro in autotutela;
4) violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 6, 7, 21 quinquies e 21 nonies l. n. 241/90 e ss.mm.ii. e degli artt. 3, 8 e 9 l.r. n. 10/91, in quanto i provvedimenti impugnati non sono stati preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento.
B. – Né il Comune di Borgetto, né i controinteressati, sebbene ritualmente intimati, si sono costituiti in giudizio.
C. – Con ordinanza n. 634/2015 è stata fissata la data della discussione del ricorso nel merito.
D. – All’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2015 il ricorso è stato posto in decisione su richiesta del difensore di parte ricorrente.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dal sig. ************* avverso le delibere, con le quali il Consiglio Comunale di Borgetto – il quale ha più di cinquemila, ma meno di quindicimila abitanti – ha annullato la elezione del predetto come Revisore dei Conti Unico e, successivamente, ha proceduto alla elezione di tre revisori.
B. – Ritiene il Collegio che il ricorso è fondato.
B.1. – Merita, in particolare, accoglimento il primo motivo, di carattere assorbente, con il quale il ricorrente denuncia la mancata applicazione, nella Regione Siciliana, dell’art. 234, co. 3, del d. lgs. n. 267/2000.
La questione centrale attiene alla applicazione in Sicilia dell’art. 234, co. 3, del d. lgs. n. 267/2000, il quale, a seguito della modifica apportata dall’art. 1, co. 732, della l. n. 296/2006, stabilisce per i comuni fino a 15.000 abitanti la elezione di un revisore unico, anziché di un collegio composto da tre revisori.
Su tale questione si registrano gli opposti orientamenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana – per il quale la disposizione è direttamente applicabile nella Regione Siciliana – e della Corte dei Conti, che ha ritenuto detta disposizione non direttamente applicabile, con conseguente perdurante applicazione dell’art. 57 della l. n. 142/1990, come recepita in Sicilia dall’art. 1 della l.r. n. 48/1991, il quale prevede il revisore unico solo per i comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti (v. C.G.A. in sede giurisd., 3 aprile 2013, n. 402; Corte dei Conti, Sezioni di controllo per la Regione siciliana, deliberazione n. 113/2015, richiamata da Corte dei Conti, deliberazione n. 307/2015).
Ritiene il Collegio di aderire alle argomentazioni svolte dal Giudice di appello e di ritenere, pertanto, la citata disposizione nazionale direttamente applicabile nella Regione Siciliana.
Il nodo interpretativo attiene, in particolare, alla inerenza della citata norma nell’ambito dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e, in quanto tale, soggetta al rinvio cd. mobile contenuto nell’art. 1, lett. i), l.r. n. 48/1991.
Si reputa necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L’art. 57 della l. n. 142/1990 stabiliva che:
1. I consigli comunali e provinciali eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.
4. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell’ente.
5. Il collegio dei revisori, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
6. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
7. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell’ente, ne riferiscono immediatamente al consiglio.
8. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
9. Lo statuto può prevedere forme di controllo economico interno della gestione.
La norma statale è stata recepita, con rinvio statico, dall’art. 1, co. 1, lett. i), della l.r. n. 48/1991, a norma del quale “1. Le disposizioni dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 , e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 , e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli …(omissis)… i) 53; 54; 55; 56, comma 1, e 57…”.
Com’è noto, le disposizioni della l. n. 142/1990 sono confluite nel d. lgs. n. 77/1995 e, successivamente, sono state trasfuse nel d. lgs. n. 267/2000: la disciplina nazionale dell’organo di revisione economico-finanziario è oggi contenuta nell’art. 234 – inserito nella parte seconda (Ordinamento finanziario e contabile), titolo VII (Revisione economico-finanziaria) del d. lgs. n. 267/2000 – il quale stabilisce, ai commi da 1 a 3, che “1. I consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri.
2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri.
3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”.
Come accennato, il terzo comma appena riportato è stato modificato dall’art. 1, co. 732, della finanziaria 2007 (l. n. 269/2006), con innalzamento del numero di abitanti da 5.000 a 15.000.
Orbene, se è vero che l’art. 1, lett. i), della l.r. n. 48/1991 ha effettuato un rinvio statico all’art. 57, è altrettanto indubbio che la stessa lettera (i) ha operato un rinvio “mobile” all’art. 55 della l. n. 241/90, il quale stabiliva, al comma 1, che “1. L’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato”; disposizione oggi confluita nell’art. 150 del d. lgs. n. 267/2000, contenuto nel titolo I della parte seconda (Ordinamento finanziario e contabile), il cui comma 2 prevede che “L’ordinamento(i.e.: finanziario e contabile) stabilisce per gli enti locali i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonché i principi relativi alle attività di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni dell’organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla disciplina del risanamento finanziario.
Come statuito dal giudice di appello, il rinvio cd. mobile implica la diretta applicazione in ambito regionale della disciplina statale di ogni istituto rientrante nell’ambito del ridetto ordinamento (finanziario e contabile); e, quindi, dell’art. 234 nella parte relativa alla composizione dell’organo di revisione.
Ne consegue che, ferma restando la normativa regionale sulle modalità di elezione dei componenti e sui requisiti a tal fine richiesti, il profilo del numero dei componenti dell’organo di revisione rientra nell’ambito dell’ordinamento finanziario e contabile dell’ente locale e, pertanto, nell’alveo applicativo dell’art. 55 della l. n. 142/1990 – cui ha operato un rinvio mobile l’art. 1, co. 1, lett. i), l.r. n. 48/1991 – poi trasfuso nell’art. 234 del d. lgs. n. 267/2000: il terzo comma di tale ultima disposizione trova, quindi, diretta applicazione nell’ordinamento regionale siciliano con tutte le modifiche allo stesso apportate in ordine al numero dei componenti (v. C.G.A. in sede giurisd., 3 aprile 2013, n. 402; T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 7 marzo 2012, n. 583; Sez. I, 14 agosto 2007, n. 1357).
Si ritiene opportuno rilevare, per completezza che le osservazioni del giudice contabile – sulla incidenza del numero dei revisori sulla effettività e la funzionalità dei controlli interni svolti da una terna di professionisti piuttosto che da un solo revisore – costituisce, ad avviso del Collegio, indiretta conferma dalla riconducibilità di tale specifico profilo all’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali; e ciò, anche in una necessaria visione “di sistema” – quale pare essere quella fatta propria dal C.G.A. – atteso che l’Ordinamento Finanziario e Contabile è da intendere non in maniera formalistica, ma nell’ottica delle evidenti esigenze finanziarie poste alla base della modifica normativa in interesse, evidentemente determinata dalla esigenza di ridurre i costi di funzionamento degli organi (v. deliberazione Corte dei Conti n.113/2015 cit.).
Quanto appena rilevato rinviene un significativo aggancio normativo nella disciplina delle rinnovate competenze dell’organo di revisione contabile, il quale è stato posto in stretto raccordo con le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti proprio per la dichiarata esigenza di tutela “dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”: secondo quanto previsto, infatti, dall’art. 1, co. 166, della l. n. 266/2005, “Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dell’esercizio medesimo.
Nel caso in esame, pertanto, il Comune di Borgetto non avrebbe dovuto revocare la deliberazione di nomina del ricorrente, sicché sia la delibera di revoca che la conseguente delibera di nomina del collegio di tre revisori – illegittima per invalidità derivata – non sfuggono all’annullamento.
B.2 – Per tutto quanto esposto e rilevato, il ricorso, in quanto fondato, va accolto e, per l’effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati (deliberazione n. 29 del 30 marzo 2015 del Consiglio Comunale di Borgetto; deliberazione n. 32 del giorno 8 aprile 2015 del Consiglio Comunale di Borgetto).
C. – Tenuto conto del non univoco orientamento sulla specifica questione, le spese di giudizio devono essere dichiarate irripetibili nei riguardi di tutte le parti, in quanto non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2015 con l’intervento dei magistrati:
******************i, Presidente FF
***************, C****************************, Primo Referendario, Es********************** IL PRESIDENTE

Luciano Catania

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento