Obbligo vaccinale over 50, sanzioni dal 1° febbraio: tutte le regole

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Arriva l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini over 50. La decisione è stata presa durante il Consiglio dei Ministri del 5 gennaio come ulteriore misura contro l’imponente aumento dei contagi e l’arrivo della variante Omicron. Questa nuova estensione amplia quindi la platea di soggetti sottoposti all’obbligo, dopo il personale sanitario, personale scolastico, militari e Forze dell’ordine.

Dal 1° febbraio 2022 i cittadini over 50 che non saranno vaccinati o non avranno completato il ciclo riceveranno una sanzione una tantum da 100 euro. A partire dal 15 febbraio 2022, inoltre, per gli over 50 sarà obbligatorio essere in possesso del Super Green Pass per recarsi al lavoro. La norma si applica a tutti i lavoratori e le lavoratrici, sia del settore pubblico che del privato.

Le nuove norme sono in vigore fino al 15 giugno 2022. Sono previste nuove sanzioni per chi non rispetterà quest’obbligo, restano le esenzioni per chi non può sottoporsi alla vaccinazione.

Vediamo nel dettaglio le categorie alle quali si applica l’obbligo vaccinale, chi è esente e a quali sanzioni si va incontro in caso di inadempimenti, alla luce delle ultime novità.

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Obbligo vaccinale: per chi

Il Decreto-legge 7 gennaio 2022 numero 1 estende l’obbligo vaccinale a tutti i cittadini italiani (e stranieri) che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Viene specificato che l’obbligo si estende anche a tutti coloro che compiranno 50 anni successivamente all’entrata in vigore del decreto e sempre fino al 15 giugno 2022.

Questi si aggiungono alle categorie già soggette all’obbligo in base all’articolo 2 Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 17 e all’articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, ovvero:

  • soggetti esercenti le professioni sanitarie;
  • operatori di interesse sanitario.
  • Personale scolastico;
  • Personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico;
  • Polizia locale;
  • DIS, AISE, AISI;
  • personale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
  • personale dipendente del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

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Obbligo vaccinale: chi è esente

Si legge nella bozza del Decreto-legge che l’obbligo non sussiste “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.

Sono quindi esenti i soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono essere sottoposti alla vaccinazione. Occorrerà però essere in possesso di un apposito certificato medico di esenzione dalla vaccinazione. I guariti dall’infezione da Covid-19 potranno essere vaccinati seguendo le tempistiche previste dalla normativa vigente per il caso specifico.

Obbligo vaccinale: controlli

La verifica della vaccinazione per tutti gli over 50 sarà effettuata dall’Agenzia delle Entrate, che incrocerà i dati della popolazione residente con quelli che risulteranno nelle anagrafi vaccinali regionali o provinciali.

Per quanto riguarda i sanitari, saranno i relativi Ordini – per il tramite delle Federazioni nazionali – a verificare il possesso delle certificazioni che attestino la vaccinazione attraverso la Piattaforma Nazionale-DGC, ovvero la piattaforma che gestisce i Green Pass. Se la vaccinazione non risulta, gli Ordini inviteranno gli interessati a produrre adeguata documentazione entro 5 giorni dal suddetto invito, o a presentare (sempre entro 5 giorni) una richiesta di vaccinazione che dovrà avvenire entro 20 giorni dall’invito.

Per le altre categorie la verifica spetta ai responsabili delle relative strutture e istituzioni, nonché ai dirigenti scolastici. Anche in questo caso occorrerà dialogare con la Piattaforma Nazionale-DGC, sulla base di quanto avviene ad esempio per la verifica del Green Pass per il personale scolastico. I controlli varranno per tutto il personale, anche quello assente dal servizio.

Obbligo vaccinale: sanzioni

Dopo i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate, i cittadini over 50 che dal 1° febbraio 2022 si troveranno senza vaccino, senza aver completato il ciclo primario o senza booster, andranno incontro a una sanzione una tantum da 100 euro irrogata dall’Agenzia stessa.

Se dopo l’invito a presentare la documentazione richiesta i soggetti interessati risultano inadempienti, scatterà la sospensione dall’attività lavorativa, senza conseguenze
disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, durante il periodo di sospensione, gli interessati non riceveranno alcuna retribuzione o altro compenso.

I dirigenti scolastici potranno procedere alla sostituzione del personale scolastico sospeso mediante l’assunzione con contratti a tempo determinato che si risolvono nel momento in cui il lavoratore sospeso viene reintegrato. La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione dell’avvio o del completamento del ciclo vaccinale, o della somministrazione della dose booster, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in violazione dell’obbligo vaccinale sarà punita con una sanzione che va da 600 a 1.500 euro, sarà punito anche il mancato controllo. La sanzione in questione si applicherà anche a tutti i lavoratori over 50 senza Super Green Pass a partire dal 15 febbraio 2022.

Per quanto riguarda le Forze dell’ordine, oltre alla sanzione e alla sospensione è previsto anche il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, della placca, dell’arma in dotazione e delle manette.

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Alessandro Sodano

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