Green pass e lavoratori fragili: come fare, esonero e regole

Redazione 06/12/21
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I certificati verdi dal 6 dicembre hanno un altro volto. Il volto delle misure raffrozate che consentono solo alla popolazione vaccinata e guarita dal covid di avere maggiore libertà, contando appunto sul super green pass. Il resto dei cittadini non ancora vaccinati devono invece accontentarsi di un green pass base, che permette loro di svolgere solo poche attività quotidiane e ben poco a livello sociale. Dal 6 dicembre è infatti entrato in vigore il nuovo decreto super green pass, che stabilisce importanti limitazioni all’attività dei non vaccinati e l‘estensione dell’obbligo vaccinale per il personale scolastico, forze dell’ordine e personale amministrativo sanitario. Ma come la mettiamo con i lavoratori fragili e con tutta quella platea di persone che, per motivi di fragilità o disabilità, non possono sottoporsi a vaccino covidd-19?

> Super Green Pass da oggi 6 dicembre: la guida completa <

Una prima risposta è la proroga al 31 dicembre del diritto allo smart working per lavoratori fragili, ma non solo. E’ stato allungato alla stessa data anche l‘esonero dalla vaccinazione per motivi di salute. Vediamo in dettaglio chi è esonerato dal vaccino covid e le regole covid e Green pass per persone fragili e disabili.

Green Pass base e Super green pass: esonero 

Una circolare del Ministero della salute ha stabilito le regole sull’esibizione del green pass sul luogo di lavoro. Lo stesso provvedimento ha inoltre stabilito chi ha diritto all’esenzione temporanea o permanente dalla certificazione.

> Green pass base: cosa si può fare dal 6 dicembre, tutte le regole <

Tra questi:

  • le persone con esenzione medica dal vaccino. Coloro cioè che per le loro specifiche condizioni cliniche non devono esibire al datore di lavoro il certificato;
  • i soggetti che hanno sviluppato reazioni gravi al vaccino covid-19 (reazione allergica, sindrome Guillain-Barré, miocardite o pericardite, ecc);
  • donne in gravidanza, che possono chiedere al proprio medico un certificato temporaneo per essere esentate dalla vaccinazione. L’allattamento, invece, non è considerato motivo di esonero. Importante ribadire che anche in caso di gravidanza ci si può vaccinare, ma viene comunque consentita una certificazione di esenzione temporanea.

Oltre a queste categorie, sono esenti dall’obbligo di presentare la Certificazione Verde, anche in versione base:

  • i soggetti esenti dalla vaccinazione, dietro presentazione dell’apposita certificazione medica;
  • i bambini di età inferiore a 12 anni;
  • i cittadini che hanno ricevuto il vaccino ReiThera (una o due dosi) nell’ambito della sperimentazione Covitar;
  • le persone in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle competenti autorità sanitarie della Repubblica di San Marino.

Questo significa che, nel novero dei soggetti esonerati dal vaccino covid possono essere inclusi anche i lavoratori fragili che, per motivi di salute, non possono essere sottoposti a vaccinazione, dietro responso medico. L’obbligo di possesso di Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica. I datori di lavoro del settore privato saranno tenuti a verificare il rispetto del suddetto obbligo, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni dell’obbligo di possedere la certificazione verde. In questi casi i lavoratori fragili hanno diritto a:

  • non vaccinarsi,
  • non dover esibire il Green Pass base (che consente di recarsi a lavoro),
  • non dover esibire il Super green pass (per tutte le altre attività sociali).

Possono quindi svolgere una vita normale senza essere sottoposti a controllo esibendo il certificato di esonero dalla vaccinazione, che appinto, è stato prorogato ad oggi al 31 dicembre 2021.

Tutele covid malattia per i lavoratori fragili

Per i lavoratori fragili, vale a dire le persone con disabilità grave (in base all’art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992), il periodo di assenza dal servizio/lavoro viene equiparato a degenza ospedaliera. Ciò comporta il riconoscimento della prestazione economica e dei contributi figurativi spettanti per diritto, entro i limiti del periodo massimo consentito. Questa agevolazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021.

> Lavoratori fragili: tutele malattia Covid fino al 31 dicembre. Istruzioni <

L’art. 26 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, stabilisce che “il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico”. Tale periodo, tra l’altro, non è computabile ai fini del periodo di comporto. Pertanto, la tutela viene riconosciuta a fronte di un procedimento di natura sanitaria dal quale non è possibile prescindere, alla luce: sia dell’equiparazione della stessa alla malattia; sia dell’obbligo per il lavoratore di produrre idonea certificazione sanitaria.

Smart working per lavoratori fragili

Grazie alla proroga introdotta dall’articolo 2-ter del D.l. n. 111 i lavoratori dipendenti pubblici e privati definiti fragili fino al 31 dicembre 2021 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, eventualmente attraverso l’assegnazione di mansioni diverse, ricomprese nella stessa categoria o area di inquadramento ovvero lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.

> Lavoratori fragili: diritto allo smart working esteso al 31 dicembre <

È opportuno ricordare che l’indennità di malattia INPS è corrisposta a partire dal quarto giorno di malattia (prima vige la carenza) nel limite massimo di 180 giorni in un anno solare.

 

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