Spedizioni di modesto valore: dal 1° luglio 2026 dazi di 3 euro per articolo

Paolo Ballanti 22/05/26
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Dal 1° luglio 2026 scatta il dazio doganale di 3 euro per articolo sulle spedizioni di modesto valore, ovvero quelle spedizioni di valore complessivamente non superiore a 150 euro.

A stabilirlo il Regolamento (UE) n. 2026/382 del Consiglio, datato 11 febbraio 2026.

La previsione del dazio temporaneo, in vigore sino al 1° luglio 2028, risponde alla volontà dell’Unione Europea di rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, contrastare fenomeni fraudolenti e garantire condizioni di maggiore equilibrio competitivo per gli operatori economici dell’UE.

I dettagli della riforma sono stati oggetto di un Avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), pubblicato il 15 maggio 2026 sul portale istituzionale “adm.gov.it”.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Indice

Spedizioni di modesto valore: soppressa la franchigia fino a 150 euro

Come previsto dall’articolo 1 del Regolamento (UE) n. 2026/382, che modifica il Regolamento (CE) n. 1186/2009, a decorrere dal 1° luglio 2026 viene soppressa la franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di merci il cui valore intrinseco non eccede complessivamente 150 euro per spedizione.

In un contesto doganale digitalizzato, in cui sono “disponibili dati elettronici per tutte le merci importate, indipendentemente dal loro valore, non è più giustificato mantenere una franchigia doganale che era stata introdotta per evitare oneri amministrativi sproporzionati per le autorità doganali, le imprese e i privati”.

Tenuto conto dei volumi significativi delle importazioni di modesto valore, “è diventato necessario tutelare in modo più efficiente gli interessi finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri“.

Spedizioni di modesto valore: introdotto un dazio doganale di 3 euro

Il successivo articolo 2 del Regolamento (UE) n. 2026/382 introduce, per effetto dell’eliminazione della franchigia, un dazio doganale di 3 euro per articolo, su una spedizione il cui valore intrinseco non superi un totale di 150 euro.

La novità opera dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028.

Tale disposizione sarà applicabile indipendentemente dal regime di riscossione IVA utilizzato (IOSS, regime speciale o IVA standard) e a prescindere dal fatto che le merci siano dichiarate nei tracciati H1, H6 o H7.

Spedizioni di modesto valore: dazio soggetto ad IVA

L’ADM ricorda che il nuovo dazio costituisce un diritto doganale (tipo tributo A00) ed è pertanto soggetto ad IVA.

L’ADM annuncia che sarà eliminato il codice Regime aggiuntivo C07, attualmente utilizzato per attestare la franchigia doganale per le spedizioni di modesto valore. Continueranno invece ad essere utilizzati, secondo i casi, i codici procedura aggiuntiva F48 (IOSS) ed F49 (regime speciale), mentre “verrà introdotto il nuovo codice F53 per le operazioni di specie assoggettate ad IVA ordinaria”.

Verranno progressivamente introdotti nuovi requisiti relativi agli identificativi di prodotto (cosiddetto “Product Identifiers”) con obbligatorietà effettiva a partire dal 1° novembre 2026.

Spedizioni di modesto valore: cosa accadrà dopo il 1° luglio 2028

Il dazio doganale a 3 euro, essendo destinato ad operare nelle more dell’introduzione dell’EU Customs Data Hub, sarà applicabile fino al 1° luglio 2028. A decorrere da tale data tutte le merci del commercio elettronico, indipendentemente dal loro valore, saranno soggette all’aliquota normale del dazio.

Spedizioni di modesto valore: verifiche sui flussi commerciali

Il Regolamento (UE) n. 2026/382 dispone che, entro il 1° ottobre 2026 e successivamente ogni mese, la Commissione valuta se si verifica una deviazione dei flussi commerciali per effetto dell’introduzione del dazio temporaneo. Entro il 1° dicembre 2027 la Commissione valuta altresì se l’infrastruttura informatica centralizzata dell’UE per riscuotere i dazi all’importazione sulle spedizioni per la vendita a distanza “sarà realisticamente operativa entro il 1° luglio 2028”.

Spedizioni di modesto valore: rafforzamento dei controlli

L’introduzione del dazio temporaneo risponde all’obiettivo di rafforzare i controlli sulle spedizioni di basso valore, contrastare fenomeni fraudolenti e garantire condizioni di maggiore equilibrio competitivo per gli operatori economici dell’Unione Europea.

In attesa della pubblicazione dei regolamenti unionali, l’ADM segnala gli ambiti di particolare interesse:

  • Misure di integrazione in TARIC per il tracciato H7 e H1;
  • Adeguamento della garanzia per gli operatori economici titolari dell’autorizzazione alla dilazione di pagamento DPO;
  • Richiesta di un’autorizzazione DPO per gli operatori economici che non ne sono titolari;
  • Modalità di contabilizzazione del dazio doganale specifico.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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