In vigore dallo scorso 1° maggio il Decreto – Legge 30 aprile 2026, numero 63 (ribattezzato Decreto Carburanti ter) estende gli sconti su benzina, gasolio e GPL dal 2 maggio al 10 maggio 2026.
Il provvedimento si pone in continuità con i tagli previsti dai precedenti Decreti Carburanti e Carburanti bis dal 19 marzo 2026 al 1° maggio 2026.
Analizziamo le novità in dettaglio.
Indice
- Decreto Carburanti ter: gli sconti fino al 10 maggio 2026
- Decreto Carburanti ter: sconti anche per il biodiesel
- Decreto Carburanti ter: le coperture
- Decreto Carburanti ter: sconti in continuità con il D.L. Carburanti bis
- Il Decreto Carburanti
- Decreto carburanti: Credito d’imposta per il settore dell’autotrasporto
- Credito d’imposta per le imprese ittiche
Decreto Carburanti ter: gli sconti fino al 10 maggio 2026
L’articolo 1 del D.L. n. 63/2026, in considerazione del perdurare dell’incremento dei prezzi dei prodotti energetici, ridetermina dal 2 maggio 2026 al 10 maggio 2026, le aliquote di accisa su:
- Benzina;
- Gasolio;
- Gas di petrolio liquefatti (GPL);
- Gas naturale;
di cui all’Allegato I al Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, numero 504.
Le aliquote sono rideterminate nelle seguenti misure:
- Benzina, 622,90 euro per mille litri;
- Oli da gas o gasolio usato come carburante, 472,90 euro per mille litri;
- Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, 242,77 euro per mille chilogrammi;
- Gas naturale usato come carburante, zero euro per metro cubo.
Decreto Carburanti ter: sconti anche per il biodiesel
Sempre per il periodo 2 maggio 2026 – 10 maggio 2026, l’aliquota di accisa applicata a:
- Gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO);
- Biodiesel;
immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall’articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata in 472,90 euro per mille litri.
Decreto Carburanti ter: le coperture
Gli interventi del Decreto Carburanti ter (articolo 1, comma 3) sono valutati in:
- 146,5 milioni di euro per l’anno 2026;
- 2 milioni di euro per l’anno 2028.
Si precisa inoltre (articolo 1, comma 4) che il Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del Decreto – Legge n. 282/2004 è incrementato di 4,9 milioni di euro per l’anno 2027.
Decreto Carburanti ter: sconti in continuità con il D.L. Carburanti bis
Il taglio delle aliquote di accisa previsto dal Decreto Carburanti ter e decorrente dal 2 maggio 2026, si pone in continuità con gli sconti introdotti dal D.L. 3 aprile 2026, numero 42 (Carburanti bis).
Quest’ultimo decreto ha disposto, all’articolo 1, che le aliquote di accisa su benzina, gasolio, gas di petrolio liquefatti (GPL) e sul gas naturale usati come carburanti sono rideterminate, dall’8 aprile 2026 al 1° maggio 2026, nelle seguenti misure:
- Benzina, 472,90 euro per mille litri;
- Oli da gas o gasolio usato come carburante, 472,90 euro per mille litri;
- Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, 167,77 euro per mille chilogrammi;
- Gas naturale usato come carburante, zero euro per metro cubo.
Per il medesimo periodo (8 aprile 2026 – 1° maggio 2026) il Decreto Carburanti bis riscrive anche l’aliquota di accisa applicata a gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e biodiesel immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti. Per questi ultimi l’aliquota è rideterminata nella misura di 472,90 euro per mille litri.
Il Decreto Carburanti
Primo provvedimento in ordine cronologico a prevedere gli sconti sui carburanti in ragione della situazione di crisi dei mercati internazionali è il Decreto – Legge 18 marzo 2026, numero 33 (D.L. Carburanti).
Quest’ultimo ridetermina (articolo 2) le aliquote di accisa sulla benzina, sul gasolio impiegato come carburante e sui gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti nelle seguenti misure:
- Benzina, 472,90 euro per mille litri;
- Oli da gas o gasolio usato come carburante, 472,90 euro per mille litri;
- Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti, 167,77 euro per mille chilogrammi.
Le accise temporanee trovano applicazione dal 19 marzo 2026 (giorno di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale) al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione stessa, nello specifico il 7 aprile 2026.
Decreto carburanti: Credito d’imposta per il settore dell’autotrasporto
Sempre il Decreto Carburanti riconosce (articolo 3) alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività di trasporto, un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, commisurato alla maggiore spesa sostenuta in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio rispetto al prezzo del mese di febbraio come rilevato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Credito d’imposta per le imprese ittiche
Il successivo articolo 4 riconosce un contributo straordinario alle imprese esercenti l’attività di pesca.
La misura si concretizza in un credito d’imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nei mesi di marzo, aprile e maggio dell’anno 2026, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’IVA.
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