Nuovo Codice Appalti, quando non si applica? Ecco i casi

Redazione 13/05/16
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Con riguardo al Nuovo Codice Appalti, in risposta alle richieste di chiarimenti circa la normativa da applicare ad alcune procedure di affidamento disciplinate dal d.lgs. 163/2006 (abrogato), all’operatività di alcune norme introdotte dal d.lgs. 50/2016 e al periodo transitorio attinente al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, l’ANAC ha fornito alcune precisazioni.

Vediamo nello specifico le indicazioni fornite dall’ANAC sugli affidamenti per cui ancora valgono le disposizioni del d.lgs. 163/2006 e non il Nuovo Codice Appalti.

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NUOVO CODICE APPALTI: QUANDO NON SI APPLICA?

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Il D.Lgs. n. 163/2006 si applica a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19 aprile 2016 compreso (il codice è entrato in vigore il 20 aprile), con una delle forme di pubblicità obbligatorie, continuando ad applicarsi anche le disposizioni previgenti nei seguenti specifici casi.

I CASI

1) Affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto:

A. rinnovo del contratto o modifiche contrattuali in seguito a rinnovi già previsti nei bandi di gara;

B. consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche purché limitate al tempo necessario per l’aggiudicazione della nuova gara;

C. varianti per cui non sia prevista l’indizione di una nuova gara.

2) Procedure negoziate indette (a partire dal 20.4.2016) in applicazione degli artt. 56, comma 1, lett. a) e 57, comma 2, lett. a) del d.lgs. 163/06, nei casi, rispettivamente, di precedenti gare bandite in vigenza del d.lgs. 163/06 andate deserte a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e a causa della mancanza di offerte (purché la procedura negoziata sia tempestivamente avviata).

3) Procedure negoziate per i contratti di cui all’allegato II B e per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europee per le quali la stazione appaltante abbia pubblicato, quando era in vigore il d.lgs. 163/2006, un’indagine di mercato finalizzata a reperire operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta, purché:

– sia certa la data di pubblicazione dell’avviso,

– la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse

– non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara.

4) Affidamenti diretti o procedure negoziate in base ad accordi quadro aggiudicati prima dell’entrata in vigore del Nuovo Codice Appalti.

5) Adesioni a convenzioni stipulate prima del 20 aprile 2016.

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