Risulterà difficile, dunque, assegnare il numero totale di posti dal momento che gli aventi diritto, vale a dire chi ha presentato la domanda entro il 14 agosto, e che non sono stati assunti nella fase B, sono in quantità inferiore. L’obiettivo del Miur è quello di assumere tutti, tuttavia i sindacati continuano a sollevare perplessità, dal momento che si dovrà fare i conti, da un lato, con le richieste delle scuole, dall’altro, con i docenti ancora presenti in graduatoria. I posti assegnati nella fase del potenziamento dovranno infatti essere distribuiti fra le classi di concorso in base al reale fabbisogno di docenti, inclusi i collaboratori del dirigente scolastico; fabbisogno che le scuole hanno tempo di comunicare al sistema informativo dal 21 settembre al 5 ottobre. La richiesta delle scuole dovrà avvenire per aree disciplinari, il Ministero tuttavia non ha specificato migliori istruzioni.
Le scuole inoltre, nella teoria, non sono tenute a rifiutare l’attivazione dei posti di potenziamento dal momento che il posto dell’esonero/semiesonero del collaboratore scolastico deve essere comunque coperto. Il comma 85 della Buona scuola dice: “Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza”.
Lo stesso Dirigente può inoltre utilizzare, nelle modalità di volta in volta da concordate, i docenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Con la nota del 3 settembre 2015, il Miur autorizza l’esonero/semiesonero del collaboratore del Dirigente, e supplenze “fino all’avente diritto” su tali posti, che poi saranno coperti a novembre dal docente del potenziamento. Dal Miur si apprende: “L’aspirante docente è nominato nella prima provincia nella quale siano disponibili posti di potenziamento per l’insegnamento per cui concorre. Tale provincia è individuata scorrendo l’ordine di preferenza indicato nella domanda”.
A questa bisogna poi aggiungere la FAQ 22 che sancisce che “anche per la fase C l’assegnazione degli aspiranti ai posti avverrà con una particolare attenzione a garantire – al massimo delle possibilità – che ciascuno sia assegnato proprio alla prima tra le province secondo l’ordine delle preferenze espresse. Solo se nella prima provincia non sarà possibile trovare posto, perché tutti i posti risulteranno occupati da altri soggetti con maggior punteggio che hanno scelto quella provincia come prima, allora capiterà che la proposta di incarico a tempo indeterminato sarà effettuata per una provincia diversa.” Ad oggi, però l’algoritmo utilizzato per assegnare la provincia rimane ancora un mistero, sollevando dubbi ed inchieste parlamentari.
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