Naspi e Quota 100: casi di compatibilità tra le due prestazioni. Istruzioni Inps

Paolo Ballanti 25/06/19
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Dal suo insediamento ad oggi il governo Lega – Cinque stelle ha riformato alcune norme del mercato del lavoro e del sistema pensionistico. Tra queste si segnalano le modifiche al regime dei contratti a termine attraverso il cosiddetto “Decreto dignità”, l’introduzione del “Reddito di cittadinanza” quale forma di sussidio statale per i meno abbienti e infine l’introduzione di “Quota 100”. Quest’ultima ha l’ambizione di garantire l’accesso alla pensione in anticipo rispetto alle normali decorrenze, puntando su una combinazione tra età anagrafica e contributiva.

Essendo una misura di recente introduzione deve rapportarsi con quelli che sono gli istituti già in vigore tra cui l’indennità di disoccupazione NASPI, dalla quale è prevista la decadenza al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata.

Sul rapporto tra NASPI e Quota 100 è intervenuta l’INPS con apposita circolare, la numero 88 del 12 giugno 2019, con cui peraltro sono state fornite importanti indicazioni su altre agevolazioni pensionistiche come “opzione donna”.

Vediamo nel dettaglio cosa afferma la circolare.

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Quota 100: come funziona

L’accesso pensionistico agevolato introdotto dal Decreto legge n. 4/2019 e conosciuto col nome di “Quota 100” prevede in via sperimentale per il triennio 2019-2021 il diritto alla pensione per coloro che hanno almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi versati.

Il trattamento pensionistico decorre una volta trascorso il periodo per l’apertura della cosiddetta “finestra”, differente in base al datore di lavoro ovvero alla gestione previdenziale che deve farsi carico della pensione.

La “finestra” per i dipendenti del settore privato è fissata in tre mesi. Questo è l’arco di tempo che deve trascorrere tra la data di maturazione dei requisiti per la pensione e la liquidazione della prima tranche.

Discorso diverso per i dipendenti pubblici la cui finestra è di sei mesi.

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NASPI: come funziona

Per NASPI si intende l’indennità erogata dall’INPS a copertura dei periodi di non lavoro a seguito dell’involontaria interruzione di un contratto di lavoro dipendente.

La prestazione spetta al ricorrere dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione;
  • Minimo tredici settimane di contributi versati nei quattro anni precedenti l’inizio della disoccupazione;
  • Trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

La normativa (Decreto legislativo n. 22/2015) prevede la decadenza dalla NASPI in caso di:

  • Perdita dello status di disoccupato;
  • Assunzione come lavoratore dipendente senza comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di ottenere e altresì che il datore presso il quale è stato assunto è diverso da colui con cui è cessato il rapporto che ha determinato l’accesso alla NASPI;
  • Avvio di un’attività in forma autonoma o di impresa individuale senza comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’impiego il reddito annuo che prevede di ottenere;
  • Raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • Maturazione del diritto all’assegno ordinario di invalidità a meno che il soggetto non decida di optare per la NASPI.

NASPI e Quota 100: casi di compatibilità 

Dal momento che uno dei casi di decadenza dalla NASPI è la maturazione dei requisiti per la pensione, l’INPS si è impegnata a chiarire con apposita circolare il rapporto con coloro che nel triennio 2019-2021 possono avvalersi o si avvalgono di Quota 100.

La circolare afferma che possono essere accolte, ricorrendone le condizioni citate sopra, le domande di NASPI da parte di coloro che nel triennio maturano i requisiti per accedere a Quota 100 ma non ne fanno richiesta.

Allo stesso modo, coloro che in costanza di NASPI maturano il diritto di accedere a Quota 100 ma non se ne avvalgono, continuano a fruire dell’indennità.

Discorso diverso per i soggetti che optano per Quota 100. Nei loro confronti, afferma la circolare, la decadenza dalla NASPI “opera dalla prima decorrenza utile successiva alla domanda di accesso al trattamento pensionistico”.

Verranno altresì rigettate le domande di NASPI in cui l’erogazione dell’indennità si colloca in corrispondenza o successivamente alla prima decorrenza utile dalla richiesta di accesso a Quota 100.

NASPI: maturazione requisiti pensione anticipata e opzione donna

La circolare si è pronunciata anche sul rapporto tra NASPI e pensione anticipata. Dopo le modifiche intervenute con il Decreto n. 4, che all’articolo 15 ha disposto la decorrenza della pensione dopo tre mesi dalla maturazione dei requisiti, l’INPS chiarisce che si può continuare a fruire dell’indennità NASPI fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico.

Quanto affermato per la pensione anticipata vale anche per coloro che si avvalgono della cosiddetta “opzione donna”. I soggetti coinvolti potranno continuare a percepire la NASPI fino alla prima decorrenza utile successiva alla presentazione della richiesta del trattamento pensionistico.

Si ricorda che secondo il Decreto legge n. 4 (articolo 16) possono accedere alla pensione anticipata le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e almeno 58 anni di età se dipendenti o 59 se autonome.

Rapporto tra mobilità e Quota 100

L’INPS coglie l’opportunità della circolare per chiarire il rapporto tra Quota 100 e indennità di mobilità ordinaria e in deroga.

Come è stato chiarito per la NASPI, coloro che maturano i requisiti per Quota 100 ma non se ne avvalgono possono continuare a percepire la mobilità.

Al contrario, chi accede a Quota 100 decade dall’indennità di mobilità a partire dal primo giorno del mese in cui decorre il trattamento pensionistico.

Inoltre, non si potrà dar seguito alle richieste di mobilità la cui erogazione si colloca in corrispondenza o successivamente alla prima decorrenza utile dalla richiesta di accesso a Quota 100.

Paolo Ballanti

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