Novità in arrivo dalla manovra 2026 per i lavoratori del comparto forze armate, polizia e vigili del fuoco. Nel Documento programmatico di bilancio 2026, nella parte dedicata agli interventi della prossima manovra di finanza pubblica, si anticipa un intervento sulle pensioni nel biennio 2027-2028.
Eccezion fatta per i lavori gravosi e usuranti, il DPB rende noto un aumento graduale dei requisiti di accesso al pensionamento connessi all’adeguamento all’aspettativa di vita.
Il disegno di legge di bilancio 2026 inoltre conferma, all’articolo 43, un incremento dei requisiti di un solo mese per l’anno 2027 e in misura piena dal 1° gennaio 2028.
In aggiunta all’aumento descritto un ulteriore incremento è riservato al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Vediamo in dettaglio tutte le novità.
            
Indice
Manovra 2026: aumento di 3 mesi per la pensione
                L’articolo 42 del disegno di legge di bilancio 2026 dispone, con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un ulteriore incremento di tre mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria.
L’aumento decorre dal 1° gennaio 2027 ed è da considerarsi aggiuntivo all’adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, disposto dal successivo articolo 43, che analizzeremo tra poco.  
La misura in argomento, si legge nella Relazione illustrativa al disegno di legge, tiene “conto degli attuali requisiti per tali categorie di soggetti e di quelli richiesti per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria”.
Sempre l’articolo 42 chiarisce che le eventuali eccedenze determinate in attuazione della presente normativa non comportano l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri.
            
Adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione
                L’articolo 43, commi da 1 a 4, dispone, come anticipato, che l’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai fini dell’adeguamento agli aumenti della speranza di vita, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all’articolo 12, comma 2-bis, del Decreto n. 78/2010, sia applicato nella misura di un solo mese.
L’incremento, stabilito dal citato decreto direttoriale, trova invece piena applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2028.
            
Per quali categorie di lavoratori non vale l’incremento
                L’incremento dei requisiti di accesso alla pensione non interessa i dipendenti di cui alle professioni indicate all’allegato B annesso alla Legge numero 205/2017 che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette, attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Altre categorie per le quali non trova applicazione l’incremento dei requisiti di accesso sono quelle degli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Decreto Legislativo numero 67/2011) che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del citato Decreto Legislativo numero 67/2011 e sono in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.
Pensionamento anticipato
Il comma 5 dell’articolo 43 dispone inoltre che l’adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico alla speranza di vita, previsto dal citato decreto direttoriale, non trova applicazione per quanti esercitano il diritto al trattamento pensionistico anticipato, di cui all’articolo 1, Decreto Legislativo numero 67/2011.
Ape sociale
Coloro i quali al momento del pensionamento godono dell’indennità Ape sociale (di cui all’articolo 1, comma 179, Legge numero 232/2016) continueranno a percepire la prestazione fino al conseguimento del requisito anagrafico di vecchiaia adeguato.
Lavoratori precoci
In relazione al requisito contributivo ridotto richiesto per la pensione anticipata dei lavoratori cosiddetti precoci (articolo 1, comma 199, Legge numero 232/2016) l’incremento delle condizioni di accesso alla pensione non trova applicazione limitatamente ai lavoratori dipendenti di cui alla lettera d) dello stesso comma 199.
Trattasi, nello specifico, di quanti sono dipendenti all’interno delle professioni di cui al D.M. 5 febbraio 2018, numero 367, con svolgimento in Italia, al momento della domanda di accesso al beneficio, da:
            
- almeno sette anni negli ultimi dieci;
- in alternativa, da almeno sei anni negli ultimi sette;
di attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero lavoratori impiegati in mansioni usuranti e notturne.
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Foto copertina: istock/Chalabala
            
 
                         
             
                     
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
             
        
     
        
     
        
    