
Per i “periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore” è riconosciuto nella misura di “due punti percentuali”, con le medesime modalità e criteri di cui all’articolo 1, comma 121, della Legge 30 dicembre 2021 numero 234 (Manovra 2022).
Questo significa che potranno accedere allo sgravio quanti totalizzano una retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, pari o inferiore a 2.692,00 euro maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Riduzione contributi 3%
La riduzione dei contributi IVS appena citata passa al 3%, sempre per il 2023, a patto che la “retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.538 euro” maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La nuova soglia viene portata a 85mila euro di ricavi e compensi annui percepiti. L’iniziale obiettivo era di portarla a 100mila euro. I pochi fondi a disposizione per quest’anno però obbligheranno l’esecutivo a fermarsi un’asticella sotto.
Il sussidio sarà mantenuto per chi non può lavorare, almeno fino alla fine del 2023: questo tempo in piò permetterà al governo di ideare una radicale riforma del sussidio.