I dipendenti in situazioni di difficoltà economica possono valutare di chiedere la liquidazione permessi in busta paga previsti dalla contrattazione collettiva e sino a quel momento maturati.
Operando in questo modo il lavoratore rinuncia di fatto ad assentarsi per la quantità di ore/giorni corrispondente all’importo liquidato, in cambio di un incremento del netto mensile.
Analizziamo la questione in dettaglio.
Indice
- Liquidazione permessi in busta paga: come funziona
- Come chiedere la liquidazione permessi in busta paga
- Perché l’azienda può negare la liquidazione
- Liquidazione permessi in busta paga
- Come si calcola la liquidazione dei permessi
- Liquidazione permessi in busta paga: attenzione all’aumento del reddito
Liquidazione permessi in busta paga: come funziona
La possibilità di ottenere in busta paga la monetizzazione dei permessi è limitata alle sole ipotesi di ore di assenza retribuite accantonate e non godute in ossequio a quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale.
Sono pertanto interessate le ipotesi di:
- Permessi in sostituzione di festività abolite per legge (permessi ex-festività);
- Permessi per riduzione dell’orario di lavoro (permessi ROL);
- Accantonamento delle prestazioni eccedenti l’orario contrattuale nella banca delle ore;
- Altre ipotesi di permessi previste dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, per cui si ha l’accantonamento delle ore/giorni di assenza da sfruttare in un momento successivo, avendo comunque diritto alla retribuzione.
Sono escluse invece dalla liquidazione le ore/giorni di ferie, per le quali la monetizzazione ricorre solo in sede di cessazione del contratto.
Come chiedere la liquidazione permessi in busta paga
Per ottenere la monetizzazione dei permessi in busta paga il dipendente è tenuto a trasmettere apposita comunicazione scritta al datore di lavoro o a un suo delegato alla gestione del personale.
Nella missiva il dipendente è opportuno che indichi:
- L’ammontare (in ore o giorni) dei permessi di cui si intende ottenere la liquidazione;
- In quale cedolino ricevere la somma;
- Di essere consapevole che, attraverso la liquidazione in busta paga, il medesimo rinuncia, in maniera irrevocabile, alla possibilità di fruire di una corrispondente quantità di ore/giorni di permesso.
Il documento, oltre alla firma del dipendente, dev’essere sottoscritto dal datore di lavoro/delegato per ricevuta e accettazione. L’assenza della firma per accettazione equivale ad un diniego, il quale è opportuno che sia motivato in forma scritta.
Perché l’azienda può negare la liquidazione
Il datore di lavoro può giustificare il diniego alla liquidazione con:
- Esigenze di cassa, se le disponibilità economiche non sono tali da consentire un’immediata liquidazione dei permessi, eventualmente proponendone il pagamento in un momento successivo;
- Necessità di assicurare un adeguato riposo al dipendente, in modo da evitargli conseguenze negative sulla propria condizione psico-fisica o per scongiurare incidenti e/o danni al dipendente stesso, ai colleghi, a terzi o ai beni aziendali;
- Apposite clausole dell’accordo aziendale/regolamento interno che limitano la possibilità di liquidare i permessi in busta paga.
Leggi anche: “Quattordicesima in busta paga: a chi spetta e come si calcola”
Liquidazione permessi in busta paga
L’azienda che accoglie positivamente la richiesta di monetizzazione dei permessi espone in busta paga un compenso a tale titolo che concorre al calcolo di:
- Contributi previdenziali e assistenziali a carico dipendente e trattenuti in busta paga sulle competenze lorde;
- Contributi previdenziali e assistenziali a carico azienda, pagati all’INPS con modello F24 unitamente ai contributi trattenuti al dipendente;
- Ritenute fiscali a titolo di IRPEF e addizionali regionali e comunali, trattenute al dipendente in busta paga e versate dal datore di lavoro all’Erario con modello F24.
Come si calcola la liquidazione dei permessi
In busta paga l’azienda indica nella colonna relativa alle competenze del mese il numero di ore/giorni di permessi da liquidare e l’ammontare della retribuzione oraria o giornaliera.
Il compenso lordo spettante al dipendente è il risultato di: retribuzione oraria × ore di permessi da liquidare (se espressi in ore) oppure retribuzione giornaliera × giorni di permessi da liquidare (se indicati in giorni).
L’unico valore non noto al dipendente è quello della retribuzione oraria o giornaliera, che l’interessato può facilmente individuare nell’apposita casella posta nella parte alta del cedolino paga.
Liquidazione permessi in busta paga: attenzione all’aumento del reddito
Un aspetto non trascurabile nel momento in cui si valuta la liquidazione dei permessi è quello per cui ad un aumento del netto mensile si accompagna, trattandosi di somme imponibili a livello fiscale, un incremento del reddito annuo.
Quest’ultimo ha effetti, tra le altre cose, sul calcolo dell’ISEE, quale valore di riferimento per l’accesso a prestazioni socio-assistenziali agevolate.
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