L’idea di dirigente a tempo determinato di Renzi

Luigi Oliveri 19/03/14

L’ordinanza della Sezione regionale in sede giurisdizionale della Toscana 27 febbraio 2014, n. 26, è emblematica del modo col quale il presidente del consiglio, Matteo Renzi, intende il rapporto tra politica e dirigenza.

Ricordiamo che nel celeberrimo, per quanto ancora non del tutto conosciuto, JobsAct, il premier ha sostenuto che occorre riformare la dirigenza, così che vi siano solo dirigenti pubblici a tempo determinato, per limitarne lo “strapotere”.

Intanto, verrebbe da dire che gli unici che si troveranno sempre col rapporto di lavoro a tempo determinato sono i lavoratori ordinari del sistema privato, per effetto dell’estensione a 36 mesi della cosiddetta “acausalità” del contratto a termine, con possibilità di 8 rinnovi senza nemmeno pause tra un contatto e l’altro.

Ma, tornando alla notizia, l’ordinanza della procura della Corte dei conti rinvia a giudizio (ed è la seconda volta) il premier, a causa del sistema abbastanza disinvolto con cui ha agito come presidente della Provincia di Firenze.

L’ordinanza, ovviamente, non è una sentenza. E’ solo l’iniziativa della procura e occorre attendere la pronuncia del collegio.

Tuttavia, essa ordinanza è il frutto di una serie di indagini svolte dalla Guardia di Finanza che, al di là di come potrà concludersi il giudizio di merito, rivelano il modo molto spregiudicato col quale Renzi amministra. E spiega certe sue “insofferenze” alle regole, e il perchè insista per modificarle.

I fatti emersi sono riassumibili come segue. A seguito delle dimissioni dell’allora segretario provinciale, al quale era anche stato conferito l’incarico di direttore generale dell’ente, con un proprio decreto l’allora presidente della Provincia Renzi stabilì di conferire l’incarico di direttore generale a ben 4 direttori generali. Una decisione fortemente contrastante con l’ordinamento degli enti locali, che si affianca, secondo le indicazioni dell’ordinanza a varie altre anomalie dei contratti dei dirigenti a tempo determinato. Prima tra le quali, l’assunzione di dirigenti a termine oltre i limiti numerici (5% della dotazione dirigenziale e dei funzionari) disposti dall’articolo 110 del d.lgs 267/2000.

Il medesimo d.lgs 267/2000, cioè il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, all’articolo 108 prevede la figura del direttore generale. Si tratta di una degli istituti normativi più inutili e costose mai introdotte nel nostro ordinamento.

Il direttore generale, spesso denominato enfaticamente (e con quel provincialismo tipico dell’Italia) “city manager”, non ha mai avuto alcuna concreta utilità.

Il direttore generale, secondo il citato articolo 108, dovrebbe, invece del segretario generale e della dirigenza, assicurare la gestione “efficiente ed efficace” degli enti locali.

I risultati parlano chiaro. Molti sindaci hanno attinto a piene mani ai direttori generali, con due modalità: conferendo la funzione ai segretari comunali, oppure, nei comuni (inizialmente) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, assegnando l’incarico a soggetti esterni.

Nei fatti, è avvenuto che i segretari comunali si sono visti assegnare le funzioni, senza modificare in nulla, nè quantitativamente, nè qualitativamente, le proprie competenze, ma godendo di robusti incrementi stipendiali, profittando anche di una contrattazione collettiva piuttosto accomodante. Sono noti i casi di segretari a scavalo in 4-5 comuni che, senza nemmeno avere il tempo materale di assicurare una presenza in servizio superiore a poche ore la settimana, avevano ricevuto da ciascuno dei comuni convenzonati un singolo incarico di direttore generale, giungendo a retribuzioni di oltre i 100 mila euro, senza alcuna giustificazione.

Negli enti di maggiori dimensioni,  i capoluoghi, l’incarico è stato utilizzato molto spesso per creare un assessore aggiunto, assegnando la funzione direttoriale a soggetti esterni, provenienti spessissimo dalle file della politica, violando indirettamente i principi di separazione tra politica e gestione e la terzietà dell’azione amministrativa. Il tutto, sempre, con remunerazioni da manager di multinazionali in espansione.

Ma, nella realtà, i piccoli comuni si sono accorti di avere i direttori generali solo per i costi insostenibili: tanto è vero che nel 2009 Calderoli pensò di eliminare i direttori generali negli enti con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti. I grandi comuni hanno i direttori generali, ma sul piano dell’efficienza e dell’efficacia non debbono essersene gran che accorti, se su 8000 comuni, dei quali circa 300 sono oltre la soglia per disporre del “city manager” 367 sono sostanzialmente in dissesto (vedasi Roma, Palermo, Napoli, Alessandria) ed altri 1200 hanno bilanci in rosso più che allarmanti.

Tutto lascerebbe consigliare di fare finalmente e completamente a meno di una figura dirigenziale costosissima quanto inutile. Invece, trapela che il nuovo Governo, per volontà del Ministro Delrio, vicinissimo al premier, voglia estendere nuovamente tale figura, consentendola anche nei comuni con popolazione di almeno 50.000 abitanti.

La consonanza tra il Ministro Delrio ed il premier è davvero forte. Il sottosegretario deve saper bene quanto Renzi consideri indispensabile il direttore generale (sebbene tale figura sia solo facoltativa), tanto da averne nominati non uno, ma ben 4 alla Provincia di Firenze.

Ciò, nonostante l’articolo 108 de d.lgs 267/2000 sia piuttosto chiaro nel consentire di nominare un solo direttore generale, figua eventuale ma chiaramente “monocratica”.

L’idea “cool” dell’allora presidente della provincia di Firenze è stata di nominare 4 direttori generali, ma di costituirli in un unico “collegio”: cosa assolutamente nè prevista, nè consentita dalla disciplina normativa.

Ma, soprattutto, estremamente costosa per le casse della provincia. Infatti, l’allora presidente ha dovuto far ricorso ad una serie di espedienti per compiere l’impresa.

Da un lato, ha assunto con contratti a tempo determinato alcuni dirigenti di sua fiducia, concorrendo così a sforare il limite massimo consentito dalla legge; e li ha ricoperti d’oro, con stipendi ben superiori ai tetti massimi fissati dal Ccnl dell’area dirigenza. Dall’altro, ha incaricato anche alcuni dirigenti di ruolo della provincia, facendoli, però, collocare in aspettativa, per riassumerli con contratti “di diritto privato”, anch’essi ben più remunerativi dei trattamenti economici consentititi dalla contrattazione nazionale collettiva.

Insomma, in un colpo solo:

a) la quadruplicazione di una figura eventuale, quale il direttore generale;

b) l’ovvia conseguenza dell’incremento dei costi;

c) il superamento dei tetti all’assunzione di dirigenti esterni;

d) l’applicazione dell’assurda e paradossale prassi di far collocare propri dipendenti e riassumerli in aspettativa (due rapporti di lavoro, uno quiescente, l’altro attivo con lo stesso datore, una follia riscontrabile solo nelle amministrazioni pubbiche) ad un costo più elevati; prassi diffusissima per assegnare a dipendenti privi di qualifica dirigenziale incarichi dirigenziali senza concorsi;

e) superamento dei tetti stipendiali fissati dalla contrattazione nazionale collettiva.

Al di là dell’esito del giudizio contabile, l’ordinanza la dice davvero lunga sul modo di concepire la dirigenza e sul perchè Renzi gradisca i contratti a tempo determinato.

Non è un modo per risparmiare. Come si nota dal caso di specie, la spesa è bella forte ed ingente: secondo la procura della Corte dei conti, il danno, in via principale, è di 816.124,15 euro, derivanti dagli stipendi interi assegnati ai direttori esterni e dal delta tra retribuzione econtrattuale e maggiorazione assicurato ai dirigenti interni, posti in aspettativa e rassunti con contratto di diritto privato.

E’, invece, un sistema per condizionare la dirigenza, renderla fedele e consonante, ben pagandola per non ostacolare, ma favorire.

Alcuni dei dirigenti gratificati con le nomine a direttore generale, per esempio, hanno concorso attivamente alla condanna che hanno subìto con Renzi per aver assunto senza concorso dipendenti adibiti agli staff del presidente della provincia e degli assessori, attribuendo loro stipendi da laureati, anche se privi di laurea (sentenza 4 agosto 2011, n. 282).

Sembra quasi evidente che una dirigenza così reclutata abbia e si dia il compito di “coprire” ogni decisione, anche la più avventata, e di “investire” la lauta retribuione, in segno di fedeltà, nella compartecipazione al danno eventualmente accertato dai giudici, così da distribuirlo tra più teste.

Lo stesso vale per il segretario generale, che nel caso di specie della nomina di 4 direttori generali non ha battuto ciglio. I segretari comunali sono vittime di uno spoil system all’italiana nato per creare sconquassi, come si dimostra.

Ma, al momento del redde rationem, anche la fedeltà coartata non sempre viene mantenuta. Nel caso di specie, infatti, la linea difensiva del segretario provinciale silente sulla nomina dei 4 direttori generali, si è impostata perchè la Corte dei conti  convolgesse nel rinvio a giudizio proprio Renzi e l’assessore al personale, inizialmente estromessi sulla base della cosiddetta “esimente politica”. In questo caso, è stato una delle vittime dello spoil system a fare sì che le “teste” tra cui dividere l’eventuale risarcimento del danno proveniente da una condanna aumentassero di numero, coinvolgendo la parte politica.

Se questo è, e questo è, il modello di dirigenza che Renzi intende estendere ed applicare al resto dell’organizzazione pubblica, non c’è affatto da stare allegri.

Luigi Oliveri

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