Si profila, infatti, una rischiosa equivalenza quando si dichiara che la persona in questione sia inaffidabile nell’uso delle armi perché sottoposto ad indagini preliminari per furto, anche se il procedimento è stato poi archiviato, oppure per aver avuto l’estinzione di un altro reato per intervenuta oblazione nello specifico l’ingiustificato porto di un noccoliere.
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Quando la licenza non può essere rinnovata
Si sostiene pertanto che, almeno in teoria, qualsiasi implicazione penale o vicenda che manifesti l’esistenza (sia essa solamente possibile o potenziale) di elementi penali è di per sé idonea a impedire tout court il rinnovo della licenza.
Pur essendo alquanto vasta la discrezionalità assegnata all’amministrazione nel delicato compito valutativo, questo non è il caso.
La sentenza
Il TAR di Cagliari con la sentenza n. 548/16 del giugno scorso dà prova dell’esistenza del criterio dubitativo. A fronte del Questore che, basandosi in definitiva su dubbi dati penali, respingeva l’istanza dell’interessato al rinnovo del porto di fucile, i magistrati si sono dimostrati contrari.
L’interessato aveva fatto correttamente valere l’inadeguatezza dei precedenti, sostenendo per esempio che l’archiviazione del procedimento penale per furto fosse già sopraggiunta durante la causa amministrativa.
Secondo la tesi del Pubblico Ministero, nella fattispecie, nulla di penalmente significativo risulta dai fatti di cui alla denuncia che attengono a una controversia di natura civilistica.
Il caso
La motivazione dell’Autorità, inoltre, si è basata soltanto sui precedenti sopraddetti, piuttosto che vertere sulla personalità dell’interessato. Così facendo, si è evidentemente commesso un errore, datosi che quei precedenti non hanno mai raggiunto la soglia critica minima per essere utilizzati come fattore impeditivo nella decisione.
Dal momento che il grave episodio di furto (quello di un cesto di olive), seguito da un provvedimento di archiviazione piena, era dovuto ad un conflitto di natura civilistica circa un fondo per la raccolta delle olive, i magistrati hanno accolto l’istanza dell’interessato.
Quando la licenza va rinnovata
Quindi i fatti sono ascrivibili ad una vicenda solo civilistica e non possono essere eretti ad ostacolo per il rinnovo della licenza, perché ciò non riguarda in alcun modo la personalità del ricorrente.
Neppure il precedente relativo al porto del noccoliere può dire molto sulla personalità dell’interessato. Non solo e non tanto perché è remoto nel tempo, ma soprattutto perché il fatto finora non è mai stato considerato ostativo al porto dell’arma.
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