Legge di Stabilità: testo e relazione tecnica. Tutte le novità su lavoro e pensione

Redazione 23/12/15
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La legge di Stabilità 2016, dopo il via libero definitivo giunto ieri in Senato ed ora verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, introduce per il 2016 una serie di importanti novità su lavoro, occupazione, pensioni ed ammortizzatori sociali.

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Di seguito si riporta l’elenco completo e dettagliato di tutte le novità che investiranno il settore occupazionale e del welfare a partire dal 1° gennaio 2016.

CONSULTA IL TESTO DEL DDL DI STABILITA’ 

COSA CAMBIA PER IL SETTORE LAVORO?

1) Proroga dello sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato:

Si prevede, per il settore privato, un esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato riguardanti ad assunzioni che decorrono dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016.

2) Per il settore agricolo:

lo sgravio contributivo equivale all’esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali totali a carico del datore di lavoro, esclusi però i premi e i contributi dovuti all’INAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite di 3.250 euro su base annua e per un arco temporale massimo di 24 mesi.

3) Fondo per i lavoratori autonomi:

si tratta di un Fondo per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l’articolazione flessibile, con attinenza ai tempi e ai luoghi, del lavoro subordinato a tempo indeterminato.

4) Detassazione premi di produttività:

Viene riattiva, in maniera permanente, la disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione risulta correlata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione (quantificabili e controllabili) nonché per gli importi  elargiti sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Si ricorda che la disposizione fa riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente privato di importo non superiore, durante l’anno precedente a quello di percezione, a 50mila euro.

Il regime tributario specifico è formato da un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle corrispondenti addizionali regionali e comunali, pari al 10%, entro la soglia di importo complessivo dell’attinente imponibile di 2mila euro lordi, ovvero di 2.500 euro per le imprese che risultano coinvolgere in maniera paritetica nell’organizzazione lavorativa gli stessi lavoratori.

5) Aliquota contributiva lavoratori autonomi:

confermata al 27%, anche per il 2016, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi che sono iscritti alla gestione separata INPS, e che non sono iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, né pensionati.

6) Congedo di paternità:

sono prorogati per il 2016, in via sperimentale, alcuni assetti già introdotti sperimentalmente per il biennio 2013-15, in tema di congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, innalzando a due giorni (da uno attuale) il congedo obbligatorio.

7) Assunzioni per le imprese del Mezzogiorno:

l’esonero contributivo, per il 2016, in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna viene esteso alle assunzioni a tempo indeterminato dell’anno 2017. Non si tratta, tuttavia, di un’estensione automatica, dovendo attendersi un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Inoltre, la competenza del beneficio verrà a dipendere dall’autorizzazione da parte dela Commissione europea.

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CHE COSA CAMBIA PER IL SETTORE PREVIDENZIALE?

1) Massimale annuo della base contributiva e pensionabile:

viene stabilito un massimale annuo della base contributiva e pensionabile, per i nuovi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 (oltre che per coloro che esercitano l’opzione per il sistema contributivo), con riferimento ai periodi contributivi successivi a tale data.

Con la nuova disposizione (recepente la circolare INPS del 17 marzo 2009, n. 42) si chiarisce che i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995, nel caso in cui acquisiscano su domanda contributi precedenti a questa stessa data, non sono più soggetti all’applicazione del massimale suddetto a far data dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

2) Settima salvaguardia:

prevista la settima salvaguardia in relazione ai nuovi requisiti introdotti dalla riforma pensionistica (D.L. n. 201/2011, art. 24, cosiddetta Riforma Fornero), al fine di garantire l’accesso al trattamento previdenziale mediante i vecchi requisiti a ulteriori 26.300 soggetti- esodati, trovando sia nuove categorie di soggetti beneficiari, ma anche aumentando i contingenti di categorie che sono già oggetto di salvaguardie precedenti, grazie al prolungamento del termine che passa da 36 a 60 mesi consecutivi all’entrata in vigore della riforma pensionistica; termine entro il quale i soggetti devono maturare i vecchi requisiti.

3) Opzione donna:

viene rivosto l’ambito temporale di applicazione dell’istituto (transitorio e sperimentale) che consente alle lavoratrici di accedere al trattamento anticipato di pensione qualora sussistano specifici requisiti anagrafici e contributivi, a patto che tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale (appunto la c.d. opzione donna).

Si prevede, inoltre, la trasmissione da parte dell’Esecutivo, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione alle Camere basata sui dati rilevati dall’INPS nell’ambito della propria attività di monitoraggio sull’attuazione della sperimentazione, con peculiare attinenza alle lavoratrici interessate e ai conseguenti oneri previdenziali.

4) Contributo per baby-sitting:

sono prorogate per il 2016 le norme già stabilite, in via sperimentale, per il biennio 2013-2015, riguardanti la possibilità, per la madre lavoratrice dipendente o titolare di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di richiedere, in sostituzione del congedo parentale, un contributo economico da sfruttare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia.

5) Cure parentali per lavoratrici autonome:

viene esteso, in via sperimentale per il 2016, alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici il beneficio già previsto per la madre lavoratrice dipendente di richiedere, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale, un contributo economico da impiegare per il servizio di baby-sitting o per i servizi per l’infanzia, erogati sia da soggetti privati accreditati che da soggetti pubblici.

6) Prestazioni economiche accessorie a carico dell’INPS:

sono state modificate alcune norme attinenti alle prestazioni economiche accessorie a carico dell’INPS e dell’INAIL, e alcune relative agli aventi diritto ai regimi speciali di cure termali garantite dal Servizio sanitario nazionale.

7) Adeguamento delle pensioni e rivalutazione di ammortizzatori sociali:

7.1. viene esclusa l’applicazione di un’indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali, prevedendo che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT, non possa essere più bassa di zero;

7.2. si prevede, con riguardo alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per il 2014, che le operazioni di conguaglio che derivano dagli scostamenti dei valori messi a base della perequazione automatica, soltanto per i ratei che sono stati corrisposti nel 2015, non vengano operate in sede di rivalutazione delle pensioni per il 2015, ma di quelle dell’anno 2016;

7.3. si prevede l’abrogazione, dal 1° luglio 2016, delle disposizioni attinenti ai contratti di solidarietà stipulati dalle imprese che non rientrano nel quadro di applicazione dell’art. 1 del D.L. n. 726/1984: imprese industriali, aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione o esercenti attività commerciale, giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa e, sotto certe condizioni, imprese artigiane non comprese nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale;

7.4. viene stabilito che il rispetto del requisito dell’anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale) venga escluso per eventi oggettivamente non evitabili in tutti i settori, e non più soltanto nel settore industriale, come attualmente previsto;

7.5. viene specificato l’ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina in materia di trattamenti di integrazione salariale, precisando l’esclusione dall’applicazione di tale normativa di determinate imprese elencate dall’art. 3 del D.Lgs. C.P.S. 869/1947, che torna in vigore;

7.6. viene prorogato l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i soggetti titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), riconoscendolo anche agli eventi di disoccupazione che si realizzano dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

8) Trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato:

in riferimento al settore privato, viene introdotta una specifica disciplina transitoria, concernente una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato, con copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione persa e con la corresponsione, da parte del datore di lavoro al dipendente, di un importo pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest’ultimo.

9) Contratti di solidarietà espansivi:

viene previsto che i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà, abbiano possibilità di versare la contribuzione a fini pensionistici connessa alla retribuzione perduta, ovviamente sempre che quest’ultima non sia già riconosciuta dall’INPS, con riferimento ai lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro, esclusi però, in questo caso, i benefici contributivi stabiliti dalla vigente normativa.

10) Contributi previdenziali per studenti universitari:

chi è iscritto ai corsi di laurea di medicina e chirurgia, odontoiatria ed assimilate, dal 5° anno di corso e fino all’iscrizione all’Albo professionale, potrà versare i contributi previdenziali, anche mediante prestiti d’onore.

11) Esclusione della penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati:

viene reso cumulabile, anche con riferimento a periodi precedenti il 2016, il riscatto del periodo del corso legale di laurea con la facoltà, riconosciuta ai lavoratori dipendenti che possono far valere complessivamente almeno 5 anni di contribuzione, di riscattare i periodi che corrispondono al congedo parentale (astensione facoltativa per maternità) o per motivi familiari concernenti l’assistenza e cura di disabili a patto che non siano coperti da assicurazione.

Intervenendo, poi, sulla disposizione (art.1, co. 113, della legge n.190/2014) che ha lasciato fuori dalla penalizzazione dei trattamenti pensionistici anticipati prevista dalla “riforma Fornero” i soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva (nel 2015 pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mese per le donne) entro il 31 dicembre 2017. Viene così estesa la norma ai trattamenti pensionistici anticipati che sono già stati liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014, allo scopo di escludere, limitatamente però ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2016, le citate penalizzazioni, applicate in attuazione della normativa in vigore al momento del pensionamento.

12) Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga:

viene stabilito un incremento, per l’anno 2016, di 250 milioni di euro del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, da riservare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, oltre che alla concessione e alla proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga.

Vengono, invece, escluse sia alcune imprese dall’applicazione delle norme sull’integrazione salariale, sia la condizione dei 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro per le istanze per i trattamenti ordinari di integrazione salariale (CIGO e CIGS) per eventi oggettivamente inevitabili.

13) Bonus sicurezza:

viene concesso un contributo straordinario di 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e con attinenza al periodo di servizio prestato nel corso del 2016, al personale non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale, appartenente ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle Forze armate, incluso quello appartenente al Corpo delle Capitanerie di porto.

Si ricorda, però, che il contributo non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF e IRAP e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. La disposizione infine chiarisce che, ricorrendone le condizioni, scatta anche l’applicazione della disciplina del cosiddetto bonus IRPEF (art. 13, comma 1-bis, DPR n. 917/1986).

11) Lavoratori esposti all’amianto:

la maggiorazione contributiva pari al periodo necessario per maturare il requisito dei 35 anni richiesto per accedere al trattamento previdenziale dei lavoratori esposti all’amianto, riconosciuta agli ex lavoratori, occupati in determinate imprese che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi stabiliti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata, debba applicarsi ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico, non soltanto durante il 2015, come previsto attualmente, ma anche nel corso degli anni 2016, 2017 e 2018, e senza che siano corrisposti i ratei arretrati.

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