Legge di Stabilità 2013: da luglio aumento dell’Iva al 22%

Redazione 15/11/12
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L’emendamento fiscale sulla legge di Stabilità a firma Brunetta – Barnetta prevede che dal 2013 la gestione individuale di portafogli titoli non sarà più sollevata dall’ iva ma sui relativi corrispettivi bisognerà applicare l’imposta, come succede adesso per i servizi di custodia e amministrazione. Ad ogni modo, sarà possibile optare per la contabilità separata affinché si possa permettere la detrazione dell’ iva sui costi concernenti i servizi si gestione individuale dei portafogli; è stato confermato invece l’aumento dell’aliquota ordinaria dal 21% al 22% dal 1° luglio 2013, lasciando inalterata quella del 10%.

L’esenzione dell’Iva è una prerogativa dei servizi bancari e finanziari eccetto che per quelle operazioni oggettivamente non ricollegabili a quelle di natura creditizia e finanziaria, come possono essere i servizi di custodia e amministrazione titoli, di cassette di sicurezza, vendite all’asta e affini.

La Corte di giustizia europea, nella sentenza sulla causa C- 44/11 (Deutsche Bank), il 19 luglio 2012, ha decretato che l’attività di gestire un portafoglio titoli non è esente da Iva qualora la banca, oltre alla compravendita degli strumenti finanziari, sostenga anche un servizio di analisi e di custodia del patrimonio del cliente.

Nel caso preso in esame dalla sentenza è stata stabilita l’imponibilità a iva delle prestazione di gestione di portafoglio titoli, rappresentata da un’attività remunerata, in cui “un soggetto passivo adotta decisioni autonome in merito alla compravendita di titoli e attua tali decisioni mediante la compravendita di titoli”. Nel caso preso in considerazione la banca gestiva i titoli a nome e in vece dei clienti, sotto compenso, variabile a seconda del valore sia del patrimonio gestito, sia dei titoli scambiati.

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera f) o g), della direttiva Iva 2006/112/Ce, secondo la sentenza, deve essere interpretato nel senso che non è sollevata dall’ iva la gestione patrimoniale tramite titoli, citata nella controversia. L’emendamento ha rimodulato l’articolo 10, primo comma, n.4 del Dpr 633/1972 mantenendo l’esenzione Iva per le operazioni riguardanti “ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali”, oltre che “a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli, incluse le negoziazioni e le opzioni”.

Rientra, tuttavia, fra le operazioni non esenti da iva, anche il servizio di gestione individuale di portafogli. Dunque si applicherà l’imponibilità iva alle operazioni praticate a partire dal 1° gennaio 2013 e per scongiurare di perdere l’iva sugli acquisti pertinenti ai servizi di gestione individuale di portafogli, l’emendamento contempla che dal 1° gennaio 2013 sarà possibile scegliere per l’applicazione separata dell’Iva.

Nella fattispecie, la contabilità separata Iva sarà una possiibilità per gli utenti che svolgeranno “sia il servizio di gestione individuale di portafogli, ovvero prestazioni di mandato, mediazione o intermediazione relative al predetto servizio, sia attività esenti” da Iva.

Redazione

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