Con la deliberazione n. 5/2013 la sezione autonomie ha decretato le suddette linee guida, coadiuvate da un ampio schema- tipo di relazione che i governatori dovranno compilare entro 60 giorni dalla loro pubblicazione. Il questionario presenta domande piuttosto sintetiche che, tuttavia, consentono di fornire risposte ampie ed esaurienti, il fine di questa struttura mira a tirare le somme, senza margine di errore, sugli elementi fondamentali che forniscano una precisa radiografia dell’ente regionale.
Le linee guida emanate dalla Corte, infatti, evidenziano come non sia possibile allontanarsi dalla congruenza dei risultati della gestione e delle sue prospettive di sviluppo in merito agli obiettivi che ci si prestabiliti e che siano aderenti ai vincoli di finanza pubblica. Nella stessa maniera verrà analizzata la correttezza del funzionamento o meno del sistema dei controlli interni al momento operanti nelle regioni.
E’ palese che un questionario costruito secondo questi dettami va nella direzione segnata dal legislatore nel dl n.174, ossia evidenziare la responsabilità politica del governatore in merito agli aspetti più importanti della gestione, del funzionamento delle strutture amministrative, del grado di raggiungimento dei risultati attesi, privilegiando le misure di controllo poste a carico degli organismi partecipanti e sugli enti del servizio sanitario regionale.
Lo schema tipo si articola in 5 sezioni; la prima ha un carattere ricognitivo, rivela immediatamente le criticità all’interno del sistema organizzativo – contabile regionale come può essere la richiesta alla regione se ha istituito o meno il collegio dei revisori dei conti e se sono state assunte misure che diminuiscano i cosiddetti costi della politica.
La seconda sezione è invece rivolta alla “pubblicità e trasparenza”, nella fattispecie il governatore dovrà dire se ha comunicato alla Funzione pubblica gli incarichi attribuiti o autorizzati ai propri dipendenti e se ha reso visibile, come vuole la riforma Brunetta del 2009, la valutazione delle performance dei propri dipendenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale della regione.
C’è di più, lo screening include anche l’avvenuta comunicazione a Palazzo Vidoni dell’elenco dei consorzi e delle società partecipate e la pubblicazione (ex art. 18 dl n. 83/2012) delle concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere erogati a enti pubblici e privati.
La terza sezione è destinata alla gestione; in questa bisognerà indicare se il bilancio di previsione è stato approvato senza ricorrere all’esercizio provvisorio e il rispetto dei limiti di indebitamento. Nelle altre sezioni in cui è ripartito lo schema, la Corte richiede di sapere se la regione fa indagini, anche a campione, su alcuni fatti gestionali e se viene esercitata una vigilanza sulla regolarità contabile delle attività del consiglio regionale e degli agenti contabili. Spazio, poi, alle informazioni concernenti al sistema di report sulla gestione e sulla valutazione del personale.
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