L’effettiva conoscenza da parte del Service Provider del carattere illecito dei contenuti diffusi via web

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A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva europea n. 2000/31/CE relativa ai servizi della società dell’informazione ed al commercio elettronico, in tutta Europa si è aperto un ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla portata ed i limiti della responsabilità del Service Provider per i contenuti diffusi dagli utenti via web.

In tale contesto, il Tribunal Supremo spagnolo, con la Sentenza n. 72/2011 dello scorso 10 febbraio, si è pronunciato in via definitiva su una questione avente ad oggetto la diffusione a mezzo Internet di fotografie e messaggi palesemente diffamatori e lesivi della reputazione di un famoso cantante spagnolo, noto al pubblico come Ramoncìn.

Quest’ultimo, sin dal lontano 2006, aveva assistito alla diffusione, all’interno di un forum gestito dal sito www.AlasBarricadas.com, di una moltitudine di messaggi e commenti che offendevano gravemente la sua reputazione e ledevano la sua immagine di personaggio famoso, oltre che di macabre fotografie ritraenti, tra l’altro, la sua persona decapitata.

Il cantante, pertanto, ha citato in giudizio l’amministratore del sito in questione al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei danni cagionatigli.

I primi due gradi di giudizio, svoltisi dinanzi al Juzgado de Primiera Instancia ed alla Audiencia Provincial di Madrid, si sono entrambi conclusi con una pronuncia sfavorevole per il Service Provider perchè, stando a quanto chiarito dalla magistratura spagnola, non solo non poteva affermarsi che l’intermediario della società dell’informazione disconoscesse l’illiceità dei contenuti diffusi per il tramite del sito web, ma soprattutto perché quest’ultimo non si sarebbe mai attivato per rimuovere i contenuti incriminati, inibendone l’accesso agli utenti della rete.

A tali conclusioni, la giurisprudenza spagnola è giunta in forza di un’interpretazione indubbiamente estensiva dell’art. 16 della Legge n. 11 luglio 2002 n. 34 (normativa interna di attuazione della Direttiva n. 2000/31/CE), secondo il quale il Service Provider si considera esente da responsabilità, purchè non abbia avuto effettiva conoscenza dell’illiceità dei contenuti diffusi dagli utenti e delle attività effettuate in rete e della loro portata lesiva nei confronti dei terzi e purchè si sia attivato con la dovuta diligenza per rimuovere tali contenuti e per inibirne l’accesso a tutti gli utenti della rete.

Il Tribunal Supremo, partendo anch’esso dal presupposto che i contenuti e le immagini diffuse per il tramite del sito www.AlasBarricadas.com fossero inequivocabilmente diffamatori e lesivi dell’onore e della reputazione del cantante Ramoncìn, ha respinto tutti i motivi di impugnazione articolati dal Service Provider.

Secondo la tesi difensiva adottata dal ricorrente, la “conoscenza effettiva” dell’illiceità dei contenuti diffusi a mezzo Internet dovrebbe conseguirsi solamente in forza di un provvedimento giurisdizionale che ne sancisca in via definitiva il carattere illecito.

A parere del Tribunal Supremo, invece, nella fattispecie oggetto di discussione la natura diffamatoria dei contenuti pubblicati nel forum sarebbe stata a tal punto palese ed evidente, da non richiedere una specifica pronuncia sul punto da parte dell’autorità giudiziaria.

In buona sostanza, si è giunti alla conclusione che la menzionata ”effettiva conoscenza” può essere raggiunta, prima ancora dell’intervento della magistratura, per il tramite di semplici meccanismi logici, accessibili a chiunque.

Occorre, tuttavia, segnalare che la circostanza secondo cui il Service Provider avrebbe omesso di rendere facilmente accessibili agli utenti i propri recapiti presso cui notificare ogni eventuale reclamo (pubblicando sul sito unicamente recapiti inesatti e/o comunque non più attuali), ha indubbiamente influito sulla decisione, essendo stato altresì disatteso il disposto contenuto nell’art. 16 della menzionata Legge relativo al criterio della “diligenza” da porre in essere in vista della rimozione dei contenuti illeciti.

Federica Busetto

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