A quanto emerge dagli ultimi dibattiti che animano le città interessate, infatti, sembra proprio che i due sindaci non abbiano scelta: dimettersi dalla carica locale per poter svolgere in piena legittimità il ruolo di ministri della Repubblica.
Come al solito, però, in Italia nulla è mai definitivo e, quindi, giusto qualche sera fa, è stato proprio Delrio a prendere posizione, ospite di Lilli Gruber alla trasmissione di approfondimento politico “Otto e mezzo” su La7, affermando: “Vediamo se è obbligatoria una decadenza o meno. Conto di andare avanti fino a dopo l’estate, poi vediamo se la norma me lo consente o meno”, quasi per ritrattare le dichiarazioni di qualche ora prima alla cronaca locale, dove aveva confermato di voler arrivare a fine mandato “perché mancano pochi mesi”.
Insomma, il sindaco sembra parecchio restio ad abbandonare il posto al vertice delle istituzioni comunali, con tanto di accusa per il doppio stipendio da nababbo – “80mila euro da sindaco, 200mila da ministro”, hanno accusato le opposizioni – ma la normativa consente davvero di temporeggiare così a lungo, lasciando due città di dimensioni tutt’altro che secondarie nell’incertezza del vuoto alla guida politica? Vediamo.
Come specificato dal consigliere del MoVimento 5 Stelle a Reggio Emilia, Matteo Olivieri, il comma 3 della legge 148/2011, ad attuazione della 138, Manovra bis del 2011 varata dal governo Monti poco dopo il suo insediamento, che qui riportiamo integralmente, prevede: “Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonche’ le cariche di governo di cui all’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita’ di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilita’ di cui al primo periodo si applicano, altresi’, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell’esercizio dell’opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta.”
Intanto, però il sindaco di padova Zanonato non ha perso tempo per definire il proprio mandato come “decaduto” immediatamente dopo la nomina a ministro, con l’iter di sostituzione che dovrebbe compiersi nell’arco di qualche giorno. Da parte di Delrio, invece, pare esserci qualche resistenza in più.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento