La nuova DSU precompilata
Come specificato dal D.Lgs. n. 147/2017, dunque, a decorrere dal 2018 l’Inps e l’Agenzia delle Entrate dovranno precompilare la DSU utilizzando tutte le informazioni già in loro possesso, e dunque diminuendo il rischio di errori e distrazioni. L’Istituto si servirà dei dati dell’Anagrafe Tributaria, del Catasto e dei propri archivi, nonché delle informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio immobiliare del nucleo familiare comunicate ex art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 e del D.L. n. 201/2011. Ulteriori informazioni riguardanti la retribuzione dovranno essere fornite dai datori di lavoro.
L’Isee che potrà essere calcolata dalla nuova DSU precompilata sarà necessaria, tra le altre cose, proprio per la richiesta del Reddito di inclusione: per ottenere il Rei sarà necessario avere un indice non superiore a 6mila euro, oltre che un Isre non superiore ai 3mila euro.
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La dichiarazione sostitutiva così preparata potrà successivamente essere accettata o modificata dai singoli contribuenti. C’è però un’importante eccezione, anzi due: le componenti che sono state già dichiarate a fini fiscali, e quelle relative ai trattamenti erogati direttamente dall’Inps, non possono essere cambiate. Se, invece, il contribuente in questione non ha ancora presentato una dichiarazione dei redditi per l’anno in corso, i dati potranno essere modificati.
La DSU precompilata, specifica ancora il decreto, sarà resa disponibile mediante i servizi telematici Inps e direttamente al cittadino. Quest’ultimo potrà accedervi anche tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate (previa identificazione) e a mezzo di centro di assistenza fiscale CAF (previa apposita delega).
Periodo di prova di sei mesi
Ma da quando esattamente i contribuenti saranno tenuti a utilizzare solo DSU e indice Isee precompilati?
La data da ricordare fin da ora è il 1° settembre 2018, giorno a partire dal quale la modalità precompilata diventerà l’unica accettabile ai fini di ogni bonus e prestazione assistenziale. La prima DSU precompilata avrà, come oggi, validità fino al successivo 31 agosto.
Precedentemente, però, è già previsto un periodo sperimentale di prova di sei mesi, durante il quale sarà possibile accedere alla modalità precompilata di presentazione della DSU e (eventualmente) richiedere il calcolo dell’indice Isee. Un apposito decreto del Ministero del Lavoro e dell’Economia stabilirà con precisione la data di inizio di tale semestre.
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