Isee 2019, nuovi requisiti e calcolo: cosa cambia con il Decreto crescita

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Come noto, requisito essenziale per l’accesso alla maggior parte delle prestazioni sociali, tra i quali anche il Reddito e la Pensione di Cittadinanza, è l’attestazione Isee, nonché la dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Di recente, con l’entrata in vigore del Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019), entrato in vigore il 30 giugno 2019, sono state apportate significative novità, sia in merito ai termini di validità della Dsu (dichiarazione sostitutiva unica) che in tema di Isee corrente. Sul primo dei due punti, il legislatore ha esteso la validità della Dsu fino al 31 dicembre di ogni anno, mentre l’intervento sull’indicatore provvisorio (Isee corrente) è inteso ad ampliare il numero dei potenziali fruitori, rendendo di conseguenza maggiormente accessibile anche l’accesso al Reddito di Cittadinanza.

Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio cosa cambia con il Decreto Crescita e quali sono i nuovi requisiti di calcolo per la determinazione dell’Isee 2019.

Isee 2019: nuova validità della Dsu

La prima delle due importanti novità è rinvenibile nell’art. 4-sexies, che contiene i nuovi termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica (Dsu). Si ricorda, al riguardo, come l’art. 10, co. 1 del Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159, prevedeva che la DSU fosse valida dal momento della presentazione fino al 15 gennaio dell’anno successivo.

Tuttavia, per effetto delle nuove norme contenute all’art. 10, co. 4, del D.Lgs. n. 147/2017, è stata apportata una prima modifica all’arco temporale di validità delle DSU, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la dichiarazione fosse valida dalla data di presentazione fino al 31 agosto. Successivamente, il D.L. n. 4/2019 (cd. Decretone), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, ha modificato nuovamente tale comma, prorogando al 31 dicembre 2019 il periodo di validità delle sole DSU presentate dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2019.

=> Isee 2019: come richiedere l’Isee e compilare la DSU <=

Pertanto, alle DSU presentate quest’anno si applicano i seguenti periodi di validità:

  • le DSU presentate dal 1° gennaio al 31 agosto 2019,sono valide dal momento della presentazione sino al 31 dicembre 2019. Ad esempio, una DSU presentata il 10 febbraio 2019 è valida dal 10 febbraio 2019 al 31 dicembre 2019. Per quanto concerne le DSU già attestate che recavano data scadenza 31 agosto 2019, sono state già aggiornate sul portale con la nuova data di scadenza. Di conseguenza, le attestazioni ISEE, già rilasciate, con data scadenza del 31 agosto 2019 devono essere considerate valide e con scadenza 31 dicembre 2019.
  • mentre le DSU presentate dal 1° settembre al 31 dicembre 2019, sono valide dal momento della presentazione al 31 agosto 2020. Ad esempio, una DSU presentata il 1° ottobre 2019 è valida dal 1° ottobre 2019 sino al 31 agosto 2020.

Ora, con il Decreto Crescita, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la DSU:

  • ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre;
  • in ciascun anno, all’avvio del periodo di validità fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e patrimoni siano aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.

Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi ed i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.

=> Isee 2019: elenco dei documenti necessari per richiederlo <=

Isee 2019: novità su Isee corrente

La seconda novità è contenuta all’art. 28-bis del “Decreto Crescita”, il quale ha apportato alcune modifiche all’art. 10, co. 5 del D.Lgs. n. 147/2017, ed in particolare all’Isee corrente. In sostanza, sono stati resi meno rigidi i requisiti per ottenere l’indicatore provvisorio e venire incontro alle esigenze di quei cittadini cui è mutata, in peggio, la situazione economica. La modifica, di conseguenza, incide in maniera positiva anche sul Reddito di Cittadinanza, in quanto si allarga la platea dei potenziali beneficiari della misura di politica attiva.

Le previgenti regole sulle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente, contenute nel Dpcm n. 159/2013, stabilivano che l’ISEE corrente poteva essere chiesto laddove si verificassero la concomitanza di due eventi:

  • da un lato, un’oscillazione negativa superiore al 25% della situazione reddituale del nucleo familiare;
  • dall’altro, la variazione della situazione lavorativa di almeno uno dei componenti il nucleo familiare, avvenuta nei 18 mesi precedenti la richiesta.

Una situazione, questa, assai stringente per chi subiva una contrazione del reddito.  Adesso, con il “Decreto Crescita”, i requisiti diventano alternativi e si aggiunge un’ulteriore opportunità rispetto a quelle originarie e che migliora la situazione per i richiedenti. Alla luce dell’intervento legislativo, oltre alle fattispecie previste dal Dpcm n. 159/2013, possono richiedere l’indicatore provvisorio quelle famiglie in cui:

  • uno dei componenti perde il lavoro (oppure un trattamento assistenziale, previdenziale o indennitario esente da Irpef), ovvero;
  • la situazione reddituale del nucleo familiare non dovesse cambiare del 25%, un’eventualità che può ricorrere in numerosi casi.

Isee 2019: nuovi termini di validità dell’Isee corrente

Ulteriori novità si sono registrate anche in merito alla durata di validità dell’ISEE corrente, che aumenta da 2 mesi a 6 mesi. Inoltre, esclusivamente nella fattispecie in cui varia la situazione occupazionale o della fruizione dei trattamenti, l’ISEE corrente è aggiornato entro 2 mesi della variazione.

Isee 2019: doppia opzione di calcolo

Sempre in tema di Indicatore della situazione economica equivalente, il Decreto Crescita ha introdotto la “doppia opzione di calcolo per l’Isee ordinario” che è possibile utilizzare se più conveniente. Ma cosa significa?

Ebbene, il D.L. n. 34/2019 ha modificato il co. 4 dell’art. 10 del D.Lgs. n. 147/2017 secondo cui per il calcolo dell’Isee ordinario devono essere considerati i patrimoni ed i redditi del secondo anno precedente. Dunque, dall’entrata in vigore della norma, la richiesta potrà riferirsi a quelli del primo anno precedente se più convenienti per i cittadini. In questo modo, in virtù del nuovo scenario normativo, si risolvono i problemi per i richiedenti il Reddito di Cittadinanza che avevano lavorato nel 2017 cui, di fatto, era precluso l’accesso al beneficio.

Daniele Bonaddio

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