Indennità Iscro autonomi: calcolo, importi, domanda. Istruzioni Inps

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È già possibile fare domanda per ricevere l’indennità ISCRO (Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa) per autonomi. Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS. In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato. Esclusivamente per l’anno 2021 la domanda di indennità ISCRO potrà essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021. A tal fine, la domanda per l’accesso all’indennità ISCRO potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 94 del 30 giugno 2021, fornendo le istruzioni amministrative in materia di indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) a favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo.

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Indennità ISCRO autonomi: disciplina e campo di applicazione

L’ISCRO è disciplinata dall’art. 1, co. da 386 a 400 della L. n. 178/2020 e dispone l’istituzione, in via sperimentale per il triennio 2021-2023, di una nuova indennità rivolta ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, co. 1, del Dpr. n. 917/1986.

Indennità ISCRO autonomi: requisiti

L’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori autonomi che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • non essere beneficiari di Reddito di cittadinanza;
  • avere prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni anteriori all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  • avere dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente;
  • essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  • essere titolari di partita IVA attiva da almeno quattro anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

Come anticipato, il presupposto per l’accesso all’indennità ISCRO è l’iscrizione alla Gestione separata; pertanto è necessario, per la fruizione dell’indennità in argomento, che i potenziali destinatari della stessa procedano prima della presentazione della domanda alla formale iscrizione – con le consuete modalità – alla predetta gestione.

Indennità ISCRO autonomi: calcolo, misura, durata e decorrenza

L’ISCRO è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’INPS alla data di presentazione della domanda.

Ad esempio, a fronte dell’ultimo reddito annuo certificato pari a 6.000 euro, lo stesso verrà diviso per due (€ 6.000/2 = € 3.000) e successivamente moltiplicato per il 25 per cento (€ 3.000 x 25% = € 750), determinando così l’importo mensile della prestazione ISCRO pari a 750 euro.

Si precisa che, in caso non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di osservazione (es. 2017- 2018-2019-2020) precedenti l’anno di presentazione della domanda di ISCRO (es. 2021), quest’ultima non potrà essere accolta.

L’ISCRO, inoltre, non può essere di importo mensile inferiore a 250 euro e non può superare l’importo mensile di 800 euro.

Quanto alla durata, essa è erogata per 6 mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L’accesso alla prestazione ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023. La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e la stessa non concorre alla formazione del reddito.

Indennità ISCRO autonomi: presentazione della domanda

Per fruire dell’indennità ISCRO i potenziali beneficiari devono presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

Le credenziali di accesso ai servizi per la prestazione ISCRO sono attualmente le seguenti:

  • PIN INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, la prestazione di cui alla presente circolare può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile.

Esclusivamente per l’anno 2021 la domanda di indennità ISCRO potrà essere presentata a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021. La domanda per l’accesso all’indennità ISCRO potrà essere effettuata tramite la relativa applicazione presente nel portale istituzionale dell’INPS. Il rilascio del nuovo servizio verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito internet dell’istituto.

Indennità ISCRO autonomi: decadenza dalla prestazione

Il beneficiario dell’indennità ISCRO decade dal diritto alla prestazione al verificarsi dei seguenti casi:

  • cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità;
  • titolarità di trattamento pensionistico diretto;
  • iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • titolarità del Reddito di cittadinanza.

Indennità ISCRO autonomi: regime delle incompatibilità

L’indennità ISCRO è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata, degli enti di previdenza, nonché con l’APE sociale e con il Reddito di cittadinanza.

L’indennità ISCRO è altresì incompatibile con le indennità di disoccupazione NASpI e DISCOLL.

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Indennità ISCRO autonomi: ricorsi

Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità ISCRO è il Comitato Amministratore per la Gestione speciale.

Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:

  • direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile nel sito www.inps.it, seguendo il percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Ricorsi online”;
  • tramite gli Istituti di patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.

Scarica la Circolare Inps numero 94

Daniele Bonaddio

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