Indennità Covid: come chiedere il riesame Inps della domanda respinta

Paolo Ballanti 22/01/21
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Pubblicato dall’INPS il messaggio numero 143 del 15 gennaio 2021 con l’obiettivo di fornire ai cittadini le indicazioni necessarie al fine di chiedere il riesame delle domande di indennità COVID-19 respinte.

Il documento dell’Istituto ha ad oggetto i sussidi previsti dal Decreto legge numero 104 del 14 agosto 2020 (cosiddetto “Decreto agosto”) per talune categorie lavorative colpite dagli effetti economici del virus SARS COV-2.

Con lo scopo di evitare che i cittadini perdano la tranche di 1.000 euro, il messaggio INPS rende noti i codici di reiezione delle domande, la procedura per presentare ricorso e i documenti da allegare.

Analizziamo la questione nel dettaglio.

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Indennità Covid da 1.000 euro

Al fine di fronteggiare le ricadute economico-sociali dell’emergenza COVID-19, il Decreto legge numero 104 del 14 agosto 2020 (convertito in Legge numero 126 del 13 ottobre 2020) prevede un’indennità onnicomprensiva di 1.000 euro netti a beneficio di una serie di categorie lavorative:

  • Stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali;
  • Somministrati in imprese dei settori turismo e stabilimenti termali;
  • Stagionali appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali;
  • Intermittenti;
  • Autonomi occasionali;
  • Incaricati alle vendite a domicilio;
  • Lavoratori dello spettacolo;
  • Dipendenti a termine dei settori turismo e stabilimenti termali.

Per verificare la spettanza o meno dell’indennità, l’INPS realizza controlli automatici e centralizzati, il cui esito è consultabile nella sezione dedicata del portale istituzionale denominata “Covid-19: tutti i servizi” – servizio “Indennità 600/1.000 euro”.

La piattaforma online è accessibile dal cittadino munito delle apposite credenziali oltre che dagli enti di patronato. 

Indennità Covid: richiesta di riesame

Eccezion fatta per le cosiddette “reiezioni forti”, il messaggio INPS fornisce le istruzioni per i cittadini che ricevono un diniego in merito alla fruizione dell’indennità onnicomprensiva COVID-19.

In queste ipotesi il termine non perentorio per chiedere il riesame è fissato in 20 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio ovvero, se successiva, dalla notifica del provvedimento di reiezione.

Alla domanda di riesame dovrà essere allegata la documentazione idonea. In mancanza di quest’ultima, la richiesta di indennità deve intendersi respinta.

Indennità Covid: invio dei documenti

 I documenti utili per il supplemento di istruttoria dovranno essere inviati all’Istituto con una delle seguenti modalità:

  • Cliccando sul link “Esiti” presente nella sezione del portale INPS dedicata alla presentazione delle richieste di sussidio;
  • Inviando una mail alla sede INPS territorialmente competente all’indirizzo “riesamibonus600.nomesede@inps.it”.

Indennità Covid: motivi di reiezione

L’allegato 1 al messaggio INPS contiene l’elenco dei motivi di reiezione delle domande, distinto per:

  • Codice anomalia;
  • Descrizione anomalia;
  • Documentazione richiesta.

In base a quanto riporta l’allegato 1, i controlli INPS possono concludersi con i seguenti esiti, tra cui citiamo:

  • ART_COM_NO, equivalente a soggetto iscritto alla Gestione autonoma degli artigiani e commercianti;
  • ATECO, il soggetto non risulta aver avuto un rapporto di lavoro nel settore turismo e stabilimenti termali nel periodo 1º gennaio 2019 – 17 marzo 2020;
  • ATECO_NO, soggetto privo di uno dei seguenti requisiti, tra cui rapporto di lavoro presso datore appartenente ad un settore diverso da turismo e stabilimenti termali ovvero qualifica di stagionale nello stesso rapporto di lavoro;
  • ATECO_UT, soggetto privo di rapporto di lavoro nel periodo 1º gennaio 2019 – 17 marzo 2020 presso un’impresa utilizzatrice attiva nel settore turismo e stabilimenti termali;
  • CASS_ATT, soggetto iscritto ad altre forme previdenziali obbligatorie;
  • CDCM_NOT, soggetto iscritto alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • CESS_INV, dagli archivi INPS non risulta un rapporto di lavoro cessato involontariamente, interrottosi in data antecedente il 1º gennaio 2019 ovvero dopo il 17 marzo 2020 (per i lavoratori del settore turismo e stabilimenti termali);
  • CESS_ INV2, il rapporto di lavoro in qualità di stagionale nei settori turismo e stabilimenti termali risulta non cessato involontariamente ovvero cessato in un periodo diverso da quello previsto dalla normativa di riferimento.

Indennità Covid: documentazione richiesta per il riesame

Per alcune cause di reiezione l’allegato fornisce anche il dettaglio della documentazione da allegare alla richiesta di riesame.

Citiamo ad esempio il codice INT, equivalente a soggetto che, in base agli archivi INPS, non risulta essere lavoratore intermittente. In questo caso la domanda di riesame dovrà essere corredata da:

  • Contratto;
  • Busta paga;
  • Qualsiasi altro documento da cui emerge la titolarità di un rapporto di lavoro intermittente nell’intervallo richiesto dalla normativa.

Al contrario, se il motivo della reiezione è LAV_DIP il soggetto interessato risulta titolare di un rapporto di lavoro dipendente. In tal caso sarà necessario allegare alla richiesta di riesame la comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro oltre ad un’eventuale copia della lettera di dimissioni/licenziamento ovvero ultima busta paga riportante la data di interruzione del contratto.

Infine, il codice SOMM equivale a lavoratore in somministrazione che, in base agli archivi INPS, non risulta esser stato impiegato presso imprese utilizzatrici del settore turismo e stabilimenti termali nel periodo 1º gennaio 2019 – 17 marzo 2020. Per questa casistica si dovrà allegare la documentazione attestante il servizio prestato nelle aziende utilizzatrici:

  • Contratto;
  • Lettera di assegnazione;
  • Eventuale certificazione rilasciata dall’agenzia interinale.

Indennità Covid: reiezione forte

L’allegato 1 al messaggio numero 143 individua i casi di cosiddetta “reiezione forte” in cui l’interessato può proporre ricorso giudiziario, da notificare alla sede INPS territorialmente competente. Si citano ad esempio:

  • IND_ONN, equivalente a domanda non accolta in quanto il soggetto risulta già beneficiario di un’altra indennità prevista dal D.l. “Agosto”;
  • IND_PESC, da intendersi come soggetto già beneficiario dell’indennità in favore dei pescatori autonomi prevista dall’articolo 222 del Decreto legge numero 34/2020;
  • NASpi, se l’interessato risulta percettore dell’indennità di disoccupazione NASPI.

Indennità Covid: ipotesi di proroga automatica 

Nell’ambito della procedura automatizzata INPS, di controllo dei requisiti per il sussidio, per coloro che hanno già beneficiato dell’indennità prevista dal Decreto “Rilancio” (Decreto legge numero 34 del 19 maggio 2020) la tranche introdotta dal D.l. “Agosto” è stata erogata senza necessità di presentare apposita domanda all’INPS.

Tuttavia, la proroga automatizzata non è applicabile a beneficio di coloro che hanno ricevuto l’indennità del Decreto “Rilancio” a seguito di riesame da parte della sede INPS competente. Il trattamento delle casistiche appena citate sarà oggetto di successive istruzioni.

Indennità Covid: istruzioni per il riesame del sussidio ai lavoratori dello spettacolo

Il Messaggio numero 143 del 15-01-2021 si preoccupa di fornire alle sedi INPS indicazioni in merito al riesame delle domande di sussidio per i lavoratori dello spettacolo. Nei confronti dei soggetti citati la spettanza dell’indennità dev’essere determinata esclusivamente con riferimento ai rapporti a tempo indeterminato, diversi da quelli di lavoro intermittente, senza corresponsione dell’indennità di disponibilità.

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Paolo Ballanti

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