Bonus covid-19: è tassato? L’Agenzia Entrate risponde sull’imponibilità fiscale

Il bonus Covid-19 è tassato? L’indennità assistenziale straordinaria Covid-19 erogata in favore di tutti quei lavoratori che – a causa della diffusione della pandemia da Coronavirus e conseguente lockdown, hanno subito una riduzione economica – rientra nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente soggetti a Irpef?

A questo interrogativo ha risposto l’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 395 del 23 settembre 2020, facendo il punto sul trattamento fiscale applicabile alla “indennità assistenziale straordinaria Covid-19” erogata da un ente di previdenza e assistenza ai propri iscritti.

Nel caso di specie, un ente di previdenza rappresenta di aver adottato dei provvedimenti a supporto dei propri iscritti, deliberando l’adozione di una “indennità assistenziale straordinaria Covid-19”, che prevede il riconoscimento di un sussidio una tantum a tutti gli iscritti che, a causa del contagio da Covid-19, sono stati ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e non, e nel caso in cui sia stata loro prescritta, dall’autorità sanitaria competente, la quarantena o l’isolamento domiciliare obbligatorio.

L’importo di tale indennità è differenziato a seconda della gravità dell’evento. In particolare, esso è pari a:

  • 4.000 euro per tutti gli iscritti che, a seguito del contagio, sono stati ricoverati in terapia intensiva;
  • 2.000 euro per tutti gli iscritti che, a seguito del contagio, sono stati ricoverati in ospedale, ma non in terapia intensiva;
  • 1.000 euro per tutti gli iscritti liberi professionisti a cui siano stati prescritti da ASL, ATS o con Ordinanza, l’isolamento domiciliare obbligatorio o la quarantena.

A questo punto, l’Ente di previdenza, in qualità di sostituto d’imposta, chiede di sapere quale sia il trattamento fiscale applicabile, ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, alle predette indennità che erogherà ai propri iscritti aventi diritto.

Secondo l’ente non devono essere sottoposte a tassazione le somme che erogherà agli iscritti a titolo di “indennità assistenziale straordinaria Covid-19”, in quanto si tratta di una somma forfettaria assegnata una tantum non avente la finalità di sostituire o compensare un reddito perduto, bensì di fornire agli iscritti una forma di sostegno a fronte dell’oggettiva condizione patologica e/o di isolamento derivante dal contagio.

Bonus covid-19: le categorie di reddito

Innanzitutto, l’Amministrazione Finanziaria ricorda che l’art. 6 del TUIR (Dpr. n. 917/1986) individua le categorie di reddito che concorrono alla formazione del reddito complessivo, mentre il successivo co. 2 stabilisce che:

  • i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

In merito al trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse previdenziali in favore dei propri iscritti, l’Agenzia delle Entrate rammenta che questi ultimi devono essere determinati autonomamente in base ai principi generali regolanti l’imposizione sui redditi e, conseguentemente, dette prestazioni saranno imponibili solamente se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nel menzionato articolo 6.

Nel caso in cui la perdita della retribuzione, per il periodo di inabilità lavorativa, viene compensata da un’indennità sostitutiva o integrativa erogata da un ente previdenziale o assistenziale, l’indennità si configura fiscalmente come un reddito appartenente alla stessa categoria di quello sostituito o perduto.

Bonus covid-19: la rilevanza fiscale

In merito alla rilevanza fiscale delle erogazioni assistenziali effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, l’Agenzia delle Entrate ricorda che tali “erogazioni” non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali dell’ente previdenziale di appartenenza.

Nel caso preso in esame è il Regolamento dell’ente che individua tra le diverse tipologie di prestazioni assistenziali erogabili agli iscritti anche le “Provvidenze straordinarie” che prevedono “agli iscritti che colpiti da infortunio o malattia o da eventi di particolare gravità versino in precarie condizioni economiche, (…) possono essere concesse indennità una tantum o provvidenze a carattere continuativo“. Inoltre, lo stesso Regolamento stabilisce che “Lo stato di bisogno dell’iscritto (…) deve essere comprovato e la misura della prestazione deve essere determinata caso per caso in relazione allo stato di bisogno del richiedente”.

Bonus covid-19: prestazione di tipo assistenziale

L’erogazione dell’indennità in esame, differenziata a seconda dello stato di bisogno dell’iscritto (ricovero in terapia intensiva, semplice ricovero in ospedale o isolamento domiciliare), costituisce prestazione di tipo assistenziale riconducibile tra quelle previste dal Regolamento dell’ente.

In definitiva, l’indennità corrisposta una tantum ai propri iscritti da un ente previdenziale in presenza di uno stato di bisogno derivante dal contagio da Covid-19, in base alla attestazione rilasciata dall’autorità medica competente, – in questo caso il bonus covid-19 – non rileva sotto il profilo fiscale, ai sensi dell’art. 6, co. 2 del TUIR (Dpr. n. 917/1986), non essendo riconducibile ad alcuna categoria di reddito. Di conseguenza non viene tassato.

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Daniele Bonaddio

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