IMU e TASI 2016: oggi la prima scadenza. Ecco cosa deve fare chi non ha pagato

Redazione 16/06/16
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Rush finale per i contribuenti che sono alle prese con il pagamento delle tasse sulla casa.

La prima scadenza del 2016 per IMU e TASI cade infatti proprio oggi: il versamento dell’acconto (ossia la prima rata) va infatti effettuato improrogabilmente entro la data odierna, 16 giugno.

IMU e TASI 2016: entro oggi si deve pagare la prima rata, come fare?

A differenza del 2015, la novità prevista per quest’anno è che oggi i contribuenti che effettueranno il pagamento di IMU e TASI 2016 non dovranno sborsare nessun tassa comunale sulla “prima casa” o abitazione principale: vale a dire l’unità immobiliare in cui il rispettivo nucleo familiare ha la residenza anagrafica e vi dimora abitualmente.

E’ stata la legge di Stabilità 2016, ad avere introdotto per quest’anno l’esonero totale per l’abitazione principale e le fattispecie ad essa equiparate, in aggiunta ai terreni di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli.

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IMU e TASI 2016: chi gode dell’esenzione?

Per questo mese di giugno, l’esenzione che si prospetta è un’esenzione generalizzata che interessa all’incirca 20 milioni di prime case. In realtà, ci sono ancora dei nodi da sciogliere circa l’adempimento per effettuare il versamento dell’acconto dei famigerati tributi sulla casa.

IMU e Tasi 2016: attenzione alle novità di quest’anno

1) Prima rata

Per quest’anno viene tolta ai Comuni la possibilità di aumentare, rispetto al 2015, le aliquote. Gli stessi hanno poi tempo sino al prossimo 16 ottobre per decidere le aliquote definitive.

Quindi, la prima rata, che equivale al 50% dell’imposta totale annua, deve essere pagata facendo riferimento alle aliquote e alle detrazioni deliberate dai Comuni per il 2015. Anche nel corso di quest’anno, tuttavia, non sono molti i proprietari che potranno ricalcare il modello F24 oppure il bollettino postale redatti lo scorso 16 dicembre.

2) Esenzione prima casa

Come anticipato, possono beneficiare dell’esenzione sulla prima casa anche le pertinenze ad essa correlate. Queste ultime sono ammesse nel limite massimo di 3 unità immobiliari, a condizione che ciascuna appartenga ad una differente categoria catastale tra C2, C6 e C7.

Anche per le unità assimilate per legge o per regolamento all’abitazione principale (assimilazioni regolamentari relative a case non locate appartenenti ad anziani e disabili residenti in istituti di ricovero) opera l’esenzione.

Per assimilazione prima casa si intendono, in prima battuta, gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci a propria abitazione principale e gli alloggi sociali.

Sono esenti anche l’unità immobiliare non locata, posseduta da soggetti che appartengono alle Forze Armate, e l’ex dimora coniugale, assegnata in sede di separazione o divorzio con provvedimento del giudice, anche nel caso in cui l’immobile sia in comodato (si ricorda invece che per il fabbricato utilizzato in locazione si applicano le regole ordinarie).

Il caso delle abitazioni concesse in comodato ai parenti di primo grado

Da quest’anno vengono cancellate le assimilazioni delle case concesse in comodato ai parenti di primo grado, decise nel 2015 da circa 1.700 Comuni. I contribuenti che, quindi, l’anno scorso hanno versato la TASI su questa tipologia di case, come se si trattasse di abitazioni principali, quest’anno saranno tenuti ad utilizzare le aliquote generiche dell’IMU (ed eventualmente della TASI) che il Comune applica agli “altri fabbricati”, oppure quelle specifiche previste per le case in prestito.

Soltanto in seconda battuta il proprietario dovrà accertarsi se la base imponibile può essere ridotta del 50% applicando la nuova agevolazione del 2016, prevista in tutti i Comuni.

3) Sconto locazione canone concordato

Gli immobili che sono date in locazione a canone concordato possono beneficiare di uno sconto pari al 25% che può essere applicato fin da oggi.

Redazione

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