L’ipotesi è solamente teorica, perché sulla riforma delle imposte sulla casa il Governo si gioca larga parte della propria sopravvivenza, ma fra tensioni politiche e differenza di vedute ancora ampie fra i partiti, è bene tenere a mente la possibilità che a settembre il contribuente sia chiamato a versare la prima rata dell’Imu.
Il decreto di giugno, come detto, ha congelato i versamenti per l’abitazione principale, che viene identificata come tale in base ai parametri imposti dalla normativa originaria dell’Imu, art. 13, comma 2 del Dl 201/2011. In virtù di questa norma, per abitazione principale si intende quella in cui “il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”. Dunque i criteri sono due e devono essere presenti entrambi; oltre alla residenza, proprietario e famiglia devono abitare nella casa ritenuta abitazione principale, altrimenti si attivano regole ed aliquote rivolte ad altri immobili.
Sono due le casistiche che si sottraggono alla regola generale; il primo caso è si ha in presenza di due coniugi che risiedono, per motivi lavorativi, in due case di proprietà in Comuni diversi. Questo fa si che gli immobili possano essere ritenuti abitazioni principali con un meccanismo che però ha rimesso in auge le manovre “furbette” di chi mette l’etichetta di seconda abitazione principale alla casa al mare o in montagna. Controllare spetta ai Comuni anche se, nonostante l’abbondanza di mezzi per verificare la veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, spesso le verifiche difettano di puntualità e accortezza.
L’altra circostanza in cui l’abitazione principale esiste anche senza coincidenza fra proprietà, residenza e dimora abituale è costituto dall’immobile destinato al coniuge dopo la separazione o divorzio; l’assegnatario è ritenuto titolare esclusivo del diritto di abitazione, per cui l’Imu deve essere pagata da lui con le modalità dell’abitazione principale.
Non fanno parte delle eccezioni gli alloggi concessi in comodato gratuito a figli o altri parenti, che dunque devono seguire le regole dedicate alle seconde case, questo vale anche per le case concesse in locazione, a prescindere dal fatto che il locatario ne faccia la propria abitazione principale. Un vincolo, questo, posto per arginare il fenomeno dei finti comodati nati solo per aggirare la tassa, ma che finisce anche per colpire i comodati reali.
Vengono considerate nel novero delle abitazioni principali anche le pertinenze che possono essere accatastate come C/2, magazzini e cantine, C/6, rimesse e box, C/7, tettoie. Ogni abitazione principale, tuttavia, può legarsi ad una sola pertinenza per ogni categoria catastale, per cui il proprietario di due box o due cantine deve scegliere quale unità collegare all’abitazione principale, mentre sull’altra avrebbe dovuto pagare la prima rata di giugno, calcolata con l’aliquota ordinaria.
Insieme alle abitazioni principali “classiche” il Dl 54/2013 ha congelato la prima rata dell’Imu dovuta da altre categorie di immobili; quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, che sono stati in pratica assimilati all’abitazione principale anche se la titolarità non combacia con residenza e dimora principale, e quelli degli Istituti autonomi case popolari.
Nella sospensione, infine, sono rientrati anche i terreni agricoli, vale a dire quelli destinati all’esercizio delle attività agricole elencate dall’articolo 2135 del Codice civile, anche se non sono posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli di professione . Sospesi anche i pagamenti per i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola. Anche a tutte queste categorie la “riforma complessiva” dovrà fornire un esito finale e definitivo.
La sospensione della rata ha estromesso solo le case che il Catasto ritiene “di lusso”, ossia quei 75 mila immobili circa che sono accatastati nelle categorie A/1, abitazioni signorili, A/8, ville, A/9, castelli. Su questo tema, per il momento, si registra l’unica sicurezza della riforma, che secondo tutti i partiti dovrebbe continuare a far pagare questi immobili.
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