Il riconoscimento della ruralità per fabbricati abitativi e strumentali

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In sede di conversione in legge del D.L. n. 102/2013 è stata introdotta nell’articolo 2, quale comma 5-ter, una importante disposizione di interpretazione autentica, che così recita:<<Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell’articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all’articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda>>.

In estrema sintesi, tale disposizione mira a porre un punto fermo, dopo anni di contenzioso ai fini ICI e poi ai fini IMU, sul fatto che l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione comprovante il riconoscimento della ruralità delle singole unità immobiliari produce effetti retroattivi fin dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Il problema è rimasto aperto nonostante il D.M. Economia e Finanze del 26 luglio 2012 (G.U. n. 185 del 9 agosto 2012), all’articolo 2, comma 4, avesse disposto che “L’autocertificazione di cui al comma 1 deve contenere la dichiarazione che l’immobile possiede a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità necessari ai sensi della normativa richiamata all’art. 1, comma 3” dello stesso D.M. 26 luglio 2012 (quest’ultimo richiamo normativo riguarda il fatto che “Per il riconoscimento del requisito di ruralità, si applicano le disposizioni richiamate all’art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133”).

Ancora una volta, tuttavia, non è stato posto fine al contenzioso tributario, in relazione al quale si è assistito al proliferare di sentenze delle Commissioni Tributarie di segno fra loro opposto, alcune favorevoli alla retroattività, altre invece favorevoli ai Comuni, in ragione della mancanza di una copertura normativa di rango primario.

L’ennesimo problema di supposta (per talune Commissioni Tributarie) mancata copertura normativa deriva dal fatto che l’articolo 13, comma 14, lettera d) bis, del D.L. n. 201/2011, ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell’articolo 7 del D.L. n. 70/2011 (convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2011), la prima delle quali (il comma 2 bis, appunto) prevedeva quanto segue con riferimento alla disciplina ICI (Imposta Comunale sugli Immobili):” Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili ai sensi dell’articolo 9 del D.L. n. 557/93, i soggetti interessati possono presentare all’Agenzia del territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione all’immobile della categoria A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo o della categoria D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale. Alla domanda (…) deve essere allegata un’autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000 nella quale il richiedente dichiara che l’immobile possiede, in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda, i requisiti di ruralità dell’immobile necessari ai sensi del citato articolo 9 del D.L. n.557/1993”.

A completamento del delicato e annoso tema (trattato, per attenerci solo agli ultimi provvedimenti di una lunga serie, dal D.M. 26 luglio 2012 e dalla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2 del 7 agosto 2012, accompagnata dal comunicato diramato in pari data dalla medesima Agenzia, la cui fonte normativa è data dai commi 14 bis, 14 ter e 14 quater dell’articolo 13 del D.L. “Salva Italia” n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, e successive modificazioni e integrazioni) rammentiamo che, ai sensi del primo e del secondo comma del D.M. 26 luglio 2012

 

  • “Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione ed ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola é attribuito il classamento, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali previste nel quadro generale di qualificazione

e che

  • “Ai fini dell’iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito di ruralità in capo ai fabbricati rurali di cui al comma 1, diversi da quelli censibili nella categoria D/10 (Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole), é apposta una specifica annotazione”.

 

In buona sostanza, tranne che per i fabbricati per i quali è già di per sé riconosciuto l’accatastamento nella categoria D/10, per tutti gli altri il classamento viene effettuato o mantenuto in base ai criteri ordinari applicati alle caratteristiche proprie delle singole unità immobiliari e, in presenza dei requisiti di ruralità previsti dall’articolo 9, commi 3 e 3 bis,del D.L. n. 557/93, viene aggiunta negli atti catastali una semplice annotazione attestante la sussistenza di detti requisiti.

Senza, pertanto, più la necessità che le unità immobiliari vengano necessariamente classate nelle categorie catastali A/6 o D/10 perché il requisito di ruralità possa essere fatto valere ai fini IMU e ICI, come invece aveva preteso la Corte di Cassazione con una lunga serie di sentenze emanate a partire dal 2009 (fra le tante, ci limitiamo a  richiamare la n. 18565/2009 a Sezioni Unite).

Ricordiamo anche che (articolo 29, comma 8, del D.L. n. 216/2011, convertito dalla L. n. 14/2012 e successive modificazioni e integrazioni) <<Restano salvi gli effetti delle domande di variazione della categoria catastale presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 106/2011, anche dopo la scadenza dei termini originariamente previsti dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2012 in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo>>.

Merita, inoltre, di essere osservato che la norma non contiene alcuna disposizione circa le istanze di rimborso che i contribuenti presenteranno in relazione ai contenziosi ancora pendenti, né sulla copertura degli eventuali oneri che potranno conseguentemente emergere a carico dei comuni.

 

Stefano Baruzzi

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