Fondo di solidarietà residuale: l’Inps copre il salario agli esclusi

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Il Ministro del Lavoro, con Decreto n. 79141 del 07 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.129 del 6-6-2014, in concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha istituito presso l’Inps il Fondo di solidarietà residuale. L’istituto è stato previsto originariamente dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 (c.d. Fornero) con lo scopo di dare una copertura integrativa salariale a quei settori esclusi dai precedenti interventi normativi.

In particolare la Legge Fornero istituisce i fondi di solidarietà bilaterali rivolti alle imprese non rientranti nel campo di applicazione delle casse integrazioni. La stessa Legge, tuttavia,  individua altre finalità di applicazione dei fondi (articolo 3 comma 11): in particolare, assicurare e garantire una forma di tutela integrativa rispetto all’assicurazione sociale per l’impiego (Aspi), prevedere l’erogazione di assegni straordinari per il sostegno del reddito nonché istituire fondi di finanziamento, unitamente a quanto già previsto a livello europeo e nazionale, a supporto dei programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale dei lavoratori.

Il legislatore identifica, inoltre, le tipologie dei datori di lavoro interessati dall’intervento (aziende con più di quindici dipendenti) e demanda ad apposito decreto ministeriale, per l’appunto il D.M. del 07 febbraio 2014, il compito di dare materialmente vita al Fondo.

Stando a quanto previsto dal Decreto, la gestione del Fondo è riservata in via esclusiva ad un Comitato composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, nel numero rispettivo di cinque membri per categoria, oltre che da due funzionari con qualifica di dirigente, facenti capo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Comitato dura in carica 4 anni, mentre i singoli componenti possono operare per soli due mandati. L’organo di controllo è diretto da un presidente, eletto dal Comitato stesso tra i propri membri. Al Comitato spetta l’onere di decidere in riferimento alla concessione dei benefici, vigilare sul rispetto delle procedure, predisporre i bilanci annuali, decidere sui ricorsi e fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, nonché assolvere ad altri compiti individuati successivamente da apposite norme di settore.

Le prestazioni di solidarietà vengono erogate per un trimestre, salvo i casi eccezionali che prevedono la proroga fino ad un massimo di nove mesi, da computare nell’arco di un biennio mobile. La prestazione erogata equivale al trattamento di integrazione salariale (80% della retribuzione), tenuto conto dei relativi massimali, decurtato di un importo pari ai contributi previsti dall’articolo 26 della legge del 28/02/1986 n. 41; detto importo trattenuto rimane nelle disponibilità del Fondo.

Gli interventi previsti spettano alle aziende che ne fanno espressa richiesta, non rientranti nel campo di applicazione delle casse integrazioni (ordinaria e straordinaria) e non interessate dall’attuazione di contratti collettivi che prevedono l’attivazione di fondi di solidarietà, investite da una forte contrazione economica tale da produrre una riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. Sono esclusi tuttavia i casi di cessazione, anche parziale, dell’attività. Il comma 6 dell’articolo 4 del Decreto, esclude espressamente dal beneficio i lavoratori assunti con qualifica di dirigente.

Con riferimento al limite dimensionale, sono interessati ai benefici solo i datori di lavoro che hanno occupano mediamente un numero di dipendenti superiore a quindici nel semestre precedente la sospensione dell’attività lavorativa o la riduzione dell’orario di lavoro.

Al fine di ottenere la prestazione, è necessario adempiere ad alcuni obblighi, previsti dal Decreto all’articolo 6: in primis, al Fondo è imposto il pareggio di bilancio, pertanto, vige il divieto di erogare prestazioni in assenza di una copertura economica;  in secondo luogo, a partire dal periodo successivo al 1° gennaio 2014, il Comitato determina la misura massima del beneficio erogabile ad ogni singola azienda, rapportato ai contributi dovuti dall’azienda stessa negli otto anni precedenti.

Nel Decreto si chiarisce che qualora si applichino accordi, previsti dall’articolo 3 comma 4 della Legge 92/2012, riferiti a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già interessate dal Fondo, a partire dalla data di istituzione del nuovo fondo, i datori di lavoro non sono più soggetti alle prestazioni erogate dal Fondo residuale, salvo la liquidazione delle prestazioni già deliberate.

Stando a quanto riportato all’articolo 5, a partire dal 01/01/2014, dunque con data retroattiva, il Fondo è soggetto ad un finanziamento come di seguito specificato:

  • un contributo ordinario pari allo 0,50% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori;
  • un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti e nella misura del 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.

Il contributo di finanziamento è dovuto mensilmente solo dalle aziende che nei sei mesi precedenti hanno occupato mediamente più di quindici dipendenti.

Allo stato attuale, si attendono specifiche istruzioni dall’Inps in merito all’individuazione concreta dei soggetti tenuti materialmente al versamento dei contributi al Fondo.

Vincenzo Frandina

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