Fondo Indennizzo Risparmiatori, più tempo per completare la domanda: le novità in Manovra

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto un’importante novità per quanto riguarda l’accesso al Fondo Indennizzo Risparmiatori. I risparmiatori che avevano avviato la procedura di accesso agli indennizzi entro il 18 giugno 2020 ma che non avevano finalizzato l’invio potranno completare la domanda inviando tutta la documentazione richiesta attestante i requisiti previsti.

A comunicarlo è la Consap, la controllata del Ministero dell’Economia e delle Finanze incaricata della gestione del FIR, che con un comunicato stampa del 10 gennaio ha avvisato anche della riapertura del portale online per la gestione delle domande da finalizzare.

Solo gli utenti già registrati potranno accedervi, e sarà possibile completare le domande già avviate fino al 15 marzo 2022. Inoltre, i risparmiatori che avevano inviato la domanda entro il 18 giugno 2020 ma che è poi risultata incompleta in fase di istruttoria riceveranno una nuova richiesta d’integrazione da visualizzare ed eseguire sempre attraverso l’area riservata del Portale FIR.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede la Legge di Bilancio, come accedere all’area riservata e come funziona il Fondo Indennizzo Risparmiatori.

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Fondo Indennizzo Risparmiatori: le novità della Legge di Bilancio

La Legge 30 dicembre 2021, n. 234, ovvero la Legge di Bilancio 2022, recita al comma 915 dell’articolo 1:

I risparmiatori che, entro il termine di cui all’articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell’istanza di indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla possono accedere alle prestazioni di cui all’articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata o finalizzata con l’idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza, entro il 15 marzo 2022.

Anche il successivo comma 916 è dedicato al Fondo Indennizzo Risparmiatori:

Ferma restando l’ordinaria attività istruttoria e decisoria della Commissione tecnica, di cui all’articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’eventuale ammissione all’indennizzo delle domande di cui al comma 915 è disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis del predetto articolo 1 e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.

In poche parole viene specificato che, pur concedendo la possibilità di finalizzazione delle domande, queste verranno liquidate solo dopo che saranno completate le procedure di indennizzo delle domande presentate e completate regolarmente entro il 18 giugno 2020, nei limiti delle risorse che resteranno disponibili.

 

Fondo Indennizzo Risparmiatori: il comunicato Consap

La Consap ha recepito le novità della Legge di Bilancio e attraverso il comunicato stampa del 10 gennaio 2022 ha comunicato che, a partire da tale data sarà possibile per i risparmiatori già registrati accedere al portale FIR e perfezionare la domanda.

In base alla nuova norma, la possibilità di completare la domanda di accesso agli indennizzi del Fondo Indennizzo Risparmiatori sarà garantita fino al 15 marzo 2022.

Fondo Indennizzo Risparmiatori: cos’è

Il Fondo Indennizzo Risparmiatori è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2019 (30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii.) per indennizzare i risparmiatori danneggiati dalle banche e loro controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF).

Le banche oggetto della misura sono: Banca Etruria, Banca delle Marche, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti, Cassa di risparmio di Ferrara, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca e le loro controllate.

L’indennizzo riguardante le azioni consiste nel rimborso del 30 per cento del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

Per quanto riguarda le obbligazioni, invece, l’indennizzo è rappresentato dal 95 per cento del costo di acquisto delle stesse, ivi inclusi gli oneri fiscali, e sempre entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto.

Fondo Indennizzo Risparmiatori: riapertura domande

Come già anticipato, possono finalizzare la procedura di richiesta di indennizzo solo gli utenti già registrati che avevano avviato la procedura entro il limite del 18 giugno 2020 senza averla però completata.

Per completare la domanda occorrerà accedere al Portale FIR all’indirizzo   fondoindennizzorisparmiatori.consap.it.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

  • copia fronte-retro del documento di riconoscimento valido degli aventi diritto e dell’eventuale rappresentante e dei relativi codici fiscali;
  • copia di documentazione idonea a dimostrare l’acquisto degli strumenti finanziari ed il relativo prezzo pagato (ad esempio il “Dossier Titoli”); documentazione che per “successori” “e familiari” dimostri il trasferimento degli strumenti finanziari da parte di “risparmiatori”;
  • se non si accede al Fondo mediante la cosiddetta “procedura forfettaria o semplificata”, copia di eventuale documentazione bancaria o amministrativa o giudiziale utile ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del TUF che hanno causato il danno ingiusto ai risparmiatori;
  • copia di eventuali pagamenti, nelle forme di indennizzi, ristori, rimborsi o risarcimenti comunque denominati, ricevuti dagli aventi diritto per il pregiudizio subito in ordine agli stessi strumenti finanziari, recanti i soggetti pagatori e gli importi incassati;
  • codice IBAN, bancario o postale, intestato all’avente diritto. E’ necessario allegare alla domanda di indennizzo la certificazione da parte dell’Istituto bancario dell’intestazione delle coordinate IBAN, sul quale si chiede di ricevere l’indennizzo.
  • copia di delega o procura speciale, in caso di domanda presentata tramite rappresentanza volontaria; copia dell’eventuale provvedimento di rappresentanza legale;
  • in caso di successione, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
    • la data di decesso del risparmiatore;
    • i dati anagrafici di tutti i successori per causa di morte e le rispettive quote ereditarie spettanti;
    • l’esclusione che vi siano altri successori;
    • la sede dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente per la dichiarazione di successione;
    • la consapevolezza dei dichiaranti delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

Ricordiamo che il termine previsto dalla nuova Legge di Bilancio entro il quale procedere alla finalizzazione della domanda è il 15 marzo 2022.

Fondo Indennizzo Risparmiatori: nuova richiesta di integrazione

La nuova possibilità di accesso all’indirizzo non è ricolta solo a chi non era riuscito a finalizzare la domanda, ma anche a quei risparmiatori che avevano presentato una o più domande di indennizzo tuttavia risultate incomplete all’esito dell’istruttoria svolta.

Per questo motivo, ai risparmiatori che non abbiano adempiuto alla precedente richiesta di integrazione (o che abbiano integrato erroneamente la domanda) sarà presentata una nuova richiesta d’integrazione, che potrà essere visualizzata ed eseguita sempre tramite l’area riservata del Portale FIR.

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Alessandro Sodano

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