Conto corrente gratuito: regole e ISEE 2026

Paolo Ballanti 25/05/26
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È possibile ottenere un conto corrente gratuito? Il conto di base, introdotto ai sensi del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 numero 385 (Testo Unico Bancario) e dell’apposito Decreto attuativo del MEF del 3 maggio 2018 numero 70, si presenta come un rapporto ad operatività limitata riconosciuto a fronte del pagamento di un canone annuo onnicomprensivo.

Il vantaggio del conto di base è rappresentato dal pagamento di un canone annuo comprensivo di una serie di operazioni, senza l’addebito di altre spese, oneri o commissioni di alcun tipo e natura.

Sono tenuti ad offrire il conto di base le banche, Poste Italiane e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Indice

A chi spetta il conto di base

Tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell’Unione europea hanno diritto all’apertura di un conto di base. Per consumatore legalmente soggiornante nell’UE si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro in virtù del diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa dimora e i richiedenti asilo.

L’istituto bancario può rifiutare la richiesta di apertura solo in mancanza dei requisiti di soggiorno ovvero se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi indicati nell’Allegato A al TUB.

Fanno eccezione le ipotesi di:

  • Trasferimento del conto;
  • Il consumatore dichiara di aver ricevuto comunicazione dal proprio prestatore di servizi di pagamento che il conto verrà chiuso.

In caso di rifiuto di apertura del conto, l’istituto bancario ne informa il cliente immediatamente e, al più tardi, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, per iscritto e senza spese, indicando le specifiche motivazioni del rifiuto.

Conto corrente gratuito grazie all’ISEE

Il conto di base è offerto senza spese ed è esente in modo assoluto dall’imposta di bollo per i consumatori con ISEE in corso di validità inferiore a 11.600,00 euro, a norma dell’articolo 4 del D.M. attuativo.

Coloro che richiedono l’apertura del conto di base dichiarano per iscritto nella relativa richiesta:

  • Di non essere titolari di altro conto di base;
  • Di possedere un ISEE inferiore alla soglia descritta.

Il conto può comunque essere cointestato ma esclusivamente se trattasi di componenti del nucleo familiare sulla cui base è stato calcolato l’ISEE.

Leggi anche: “ISEE 2026, cosa cambia con la nuova riforma: dall’esclusione della prima casa ai figli

Conto corrente gratuito: occorre comunicare l’ISEE alla banca

Ai titolari del conto corrente gratuito è fatto obbligo di segnalare alla banca, entro il 31 maggio, il proprio ISEE in corso di validità.

In caso di mancata attestazione entro il termine l’istituto addebita il canone annuo e, ove applicabile, l’imposta di bollo, a decorrere dal 1° gennaio.

Il canone annuo gratuito include il numero di operazioni che il cliente può effettuare in ogni singola annualità, in base alle condizioni applicate dai singoli istituti bancari e dettagliate negli appositi fogli informativi. Il cliente ha comunque facoltà di richiedere l’effettuazione di operazioni aggiuntive, facendosi carico in questo caso delle condizioni economiche riportate nei fogli informativi.

Conto corrente gratuito per i pensionati

Gli aventi diritto a trattamenti pensionistici fino all’importo lordo annuo di 18 mila euro (che non rientrano tra i soggetti con ISEE fino a 11.600,00 euro) hanno diritto a chiedere l’apertura di un conto di base gratuito, a norma dell’articolo 5 del D.M. attuativo.

In tal caso, tuttavia, l’imposta di bollo è dovuta nella misura tempo per tempo vigente.

Al momento della richiesta di apertura del conto, gli interessati sottoscrivono un’attestazione di non essere titolari di altro conto di base, nonché di percepire trattamenti pensionistici fino a 18 mila euro lordi annui. È possibile cointestare il conto ma esclusivamente a titolari di trattamenti pensionistici fino a 18 mila euro lordi annui.

I titolari del conto sono obbligati a inviare annualmente alla banca, entro il 31 maggio, un’autocertificazione attestante il proprio trattamento pensionistico dell’anno ai fini del mantenimento della gratuità. La mancata attestazione entro tale termine comporta la perdita della gratuità a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.

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Paolo Ballanti

Dopo la laurea in Consulente del Lavoro, conseguita all’Università di Bologna nel 2012, dal 2014 si occupa di consulenza giuslavoristica ed elaborazione buste paga presso un’associazione di categoria in Ravenna. Negli anni successivi alla laurea ha frequentato tre master: El…Continua a leggere

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