Ferie lavoratori part-time: maturazione, calcolo, retribuzione

Paolo Ballanti 12/08/21
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Le ferie sono una tipologia di assenza disciplinata dalla legge e dai contratti collettivi con lo scopo di garantire ai dipendenti periodi di non lavoro retribuiti, tali da permettere di recuperare le energie psico-fisiche e dedicarsi alle proprie esigenze di vita familiare e sociale. Data l’importanza delle ferie, queste sono fissate in misura minima dalla legge (Decreto legislativo numero 66/2003), senza alcuna distinzione tra lavoratori full-time e part-time.

Per gestire correttamente le assenze, le quattro settimane di ferie (e gli eventuali periodi aggiuntivi previsti dai contratti collettivi) sono espresse in giorni od ore. Questo comporta una serie di particolarità per i dipendenti con orario a tempo parziale.

Analizziamole nel dettaglio.

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Ferie lavoratori part-time: maturazione

Come previsto dalla Legge (Decreto legislativo numero 66/2003) il periodo minimo di ferie maturate da ciascun dipendente, per un anno di servizio in azienda, non può essere inferiore a quattro settimane.

Condizioni di maggior favore, come il riconoscimento di giorni di ferie aggiuntivi, possono essere previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali.

Ricordiamo che le ferie riconosciute per legge devono essere obbligatoriamente fruite entro:

  • L’anno di maturazione, in misura non inferiore a due settimane;
  • Le restanti due settimane entro i diciotto mesi successivi la fine dell’anno di maturazione.

Di conseguenza, le ferie maturate nel 2021 dovranno essere fruite:

  • Per almeno due settimane entro il 31 dicembre prossimo;
  • I restanti periodi entro il 30 giugno 2023.

Ferie lavoratori part-time: ferie espresse in giorni od ore

Per facilitare la gestione delle ferie nonché la loro quantificazione, queste vengono espresse dai singoli contratti collettivi in giorni od ore.

Si pensi al CCNL Commercio e terziario – Confcommercio il quale stabilisce la durata delle ferie in ventisei giorni lavorativi. Peraltro, ai fini del conteggio dei periodi di assenza, si considera una settimana composta da sei giorni lavorativi, a prescindere dalla distribuzione dell’orario di lavoro.

Se volessimo esprimere in ore il numero di ferie che un dipendente a tempo pieno del Commercio matura per un anno di servizio, ecco i passaggi necessari:

  • 40 ore lavorative settimanali (orario a tempo pieno);
  • Moltiplichiamo 40 per il numero di settimane convenzionalmente presenti in un mese (4,33) ottenendo come risultato 173 (valore arrotondato per difetto rispetto a 173,20).

Di conseguenza Caio, assunto a tempo pieno dal 1° maggio 2017, maturerà nel 2021 un monte ore di ferie pari a 173.

Ferie lavoratori part-time: monte ore annuo

I lavoratori cui si applica (a seguito dell’assunzione o di una successiva variazione contrattuale) un orario part-time, hanno diritto comunque ad un monte – ferie minimo di quattro settimane per un anno di servizio.

Tuttavia, le settimane lavorative di un dipendente a tempo parziale sono quantificate in maniera diversa rispetto ad un full-time. Si pensi a Mario assunto sempre con il CCNL Commercio ma per venti ore settimanali.

Nel suo caso, l’ammontare di ore di ferie contrattualmente previste equivale a:

  • (20 ore di lavoro settimanale / 40 orario settimanale full-time) * 100 = 50% percentuale part-time;
  • 173 ore di ferie maturate in un anno * 50% = 86,50 ore.

Di conseguenza, i periodi di assenza per ferie maturati da Mario nel 2021 saranno pari a 86,50 ore.

Ferie lavoratori part-time: periodi parzialmente lavorati

Naturalmente, come prescritto dalla legge, il monte ore minimo di ferie è legato ad “un anno di servizio”. Periodi inferiori possono essere determinati da assunzioni o cessazioni in corso d’anno. Di norma, le modalità di conteggio delle ferie, a fronte di periodi parzialmente lavorati, vengono stabilite dai singoli contratti collettivi.

In assenza di disposizioni in tal senso, si assume il criterio per cui si ha diritto ad un dodicesimo delle ferie annuali se le frazioni di mese sono pari o superiori a quindici giorni di calendario.

Ipotizziamo che il dipendente Mario dell’esempio precedente, sia stato assunto il giorno 20 marzo 2021. Questi, nel medesimo anno, non maturerà il monte ore intero pari a 86,50 ma tanti dodicesimi quanti sono stati i mesi in forza. Nel conteggio dovremo considerare i mesi da aprile a dicembre (nove) in quanto marzo non raggiunge il limite minimo di quindici giorni di calendario.

Ne consegue che Mario avrà diritto nel 2021 a:

(86,50 monte ore annuo per un part-time 50% / 12) * 9 mesi utili al conteggio = 64,88 ore.

In caso di cessazione in corso d’anno (per licenziamento, dimissioni o altre cause) si dovrà applicare lo stesso criterio.

Ferie lavoratori part-time: periodi di assenza

Esistono una serie di assenze equiparate, ai fini della maturazione delle ferie, ai periodi lavorati. Queste pertanto non comportano alcuna riduzione del monte ore annuo di assenze disponibili. Si citano ad esempio:

  • Maternità (congedo di maternità / paternità);
  • Malattia;
  • Ferie e permessi retribuiti;
  • Permessi previsti dalla Legge numero 104/1992 per disabili e loro familiari;
  • Congedo matrimoniale;
  • Infortunio sul lavoro.

Al contrario, periodi non lavorati per:

  • Aspettativa non retribuita;
  • Assenza ingiustificata;
  • Sciopero;
  • Malattia del bambino;
  • Congedo parentale;

non sono utili alla maturazione delle ferie. In questi casi, come per le assunzioni / cessazioni si applica il criterio definito dal contratto collettivo applicato. In mancanza, non si considera maturato un dodicesimo delle ferie annue se nel mese interessato l’assenza è pari o superiore al 50% delle ore lavorabili.

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Ferie lavoratori part-time: retribuzione

Le ore di assenza per ferie sono retribuite dall’azienda al pari di quelle lavorate, senza alcun danno economico per il dipendente.

Sull’esposizione in busta paga delle ore di ferie è opportuno distinguere tra:

  • Lavoratori retribuiti ad ore, nei cui confronti in busta paga ci sarà, in corrispondenza della colonna “competenze” la retribuzione lorda equivalente alle ore di ferie godute nel mese;
  • Lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, nel cedolino saranno riportate le ore di ferie e la loro quantificazione economica, unicamente per uno scopo espositivo, dal momento che la retribuzione (per sua stessa definizione) non subisce variazioni in base alle ore di presenza o assenza (eccezion fatta per straordinari, lavoro supplementare o assenze non retribuite).

Con riferimento sempre ai dipendenti retribuiti in misura fissa mensile, il compenso corrispondente alle ore di ferie sarà riportato in busta paga nella colonna degli elementi figurativi, senza alcun impatto sul calcolo del netto.

Ferie lavoratori part-time: maturazione permessi, mensilità aggiuntive e TFR

I periodi di assenza per ferie sono considerati utili ai fini della maturazione di:

  • Anzianità di servizio;
  • Ferie;
  • Permessi retribuiti;
  • Mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima);
  • Trattamento di fine rapporto.

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Paolo Ballanti

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