TFR 2021: come si calcola e come funziona l’anticipo

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Come noto, anche nel 2021 e in qualsiasi caso di cessazione di un rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore riceverà il trattamento di fine rapporto, ossia il TFR. L’emolumento, infatti, spetta anche per i lavoratori a tempo indeterminato che determinato, a prescindere che sia un lavoratore full time o part time. Si tratta di una somma maturata mese dopo mese dal datore di lavoro, che viene rivalutata annualmente in base ad alcuni indici.

Dal punto di vista civilistico, il TFR è disciplinato dall’art. 2120 cod. civ. In pratica, il TFR si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. Da notare che per le frazioni di mesi superiori a 15, la mensilità di calcola per intero.

Tale emolumento, come molti sanno, si percepisce generalmente alla cessazione del rapporto di lavoro. Tuttavia, esistono dei casi in cui è possibile anche anticipare tali somme, quindi goderne prima della cessazione del rapporto lavorativo. Le condizioni, però, sono parecchio stringenti.

Vediamo quindi nel dettaglio come si calcola il TFR 2021 e come funziona l’anticipo.

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TFR 2021: come si calcola

Come previsto dall’art. 2120 del codice civile, l’importo del Tfr maturato annualmente in capo al dipendente è composto sostanzialmente da due elementi:

  • la quota capitale, calcolata applicando il divisore fisso 13,5 al totale delle retribuzioni annue;
  • e dalla quota finanziaria, pari alla rivalutazione dell’ammontare del fondo maturato al 31 dicembre dell’anno precedente.

Come sancito dal predetto articolato, il Fondo TFR accantonato al 31 dicembre di ogni anno (escluso le quote maturate nell’anno stesso) deve essere rivalutato sulla base di un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e da uno variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

La rivalutazione può avvenire in due momenti diversi:

  • alla fine di ciascuno anno;
  • ovvero al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In quest’ultimo caso l’indice ISTAT è quello risultante nel mese in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

TFR 2021: come funziona l’anticipo

La prima condizione essenziale per poter chiedere l’anticipo del TFR è l’obbligo di aver almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro. In tal caso, il prestatore di lavoro può avanzare una richiesta di anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.

Dunque, già da queste prime battute è possibile comprendere che:

  • il dipendente con meno di otto anni di servizio non può avanzare richiesta di TFR in costanza di rapporto di lavoro;
  • il dipendente non può chiedere più del 70% del TFR fino a quel momento maturato.

Dopo aver accertato le prime condizioni, il datore di lavoro deve effettuare un’ulteriore scrematura, in quanto la legge impone che le richieste siano soddisfatte annualmente entro i limiti del 10% degli aventi titolo, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

Quindi, ad esempio, se in un’azienda con un organico pari a 100 lavoratori, 10 lavoratori presentassero domanda di anticipo di TFR, il datore di lavoro sarebbe obbligato a accettare solo da 1 a 4 richieste per anno.

TFR 2021: giustificazioni per l’anticipo

Ma quando può essere richiesto l’anticipo del TFR? Esistono dei casi ben precisi o è possibile avanzare domanda in qualsiasi circostanza?

Ebbene, la richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:

  • eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.

Per quanto concerne le spese mediche, la giurisprudenza ha affermato che è da considerarsi straordinario l’intervento che presenta le caratteristiche della delicatezza e dell’importanza dal punto di vista economico o medico. L’anticipo TFR può estendersi anche alle spese accessorie come quelle di viaggio, vitto e alloggio.

In merito alla seconda giustificazione, per “prima casa” si intende un immobile destinato alla normale abitazione e residenza del richiedente e della sua famiglia.

Nel corso del tempo, la giurisprudenza ha riconosciuto il diritto all’anticipo anche per le spese sostenute per:

  • acquisto del suolo su cui edificare l’abitazione;
  • acquisto della casa per il figlio, quando l’onere è sostenuto dal figlio stesso;
  • riscatto di abitazione già occupata ad altro titolo;
  • ristrutturazione di una abitazione da adibire a prima casa;
  • costruzione di una abitazione da adibire a prima casa.

Al contrario, non rientrano nella casistica citata le spese sostenute per:

  • ristrutturazione della casa già di proprietà del lavoratore;
  • rimborso di debiti contratti dal richiedente per acquistare la casa ovvero per evitarne l’espropriazione.

Inoltre, l’anticipo non può essere richiesto per l’acquisto della casa quando lo stesso dipendente è proprietario di altre abitazioni date in affitto a familiari (o terzi) ovvero acquistate a titolo d’investimento immobiliare in luoghi residenziali, oppure in caso di acquisto della casa non interamente posseduta.

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TFR 2021: condizioni di miglior favore

Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. Infatti, i contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per quanto concerne requisiti soggettivi, limiti numerici e misura dell’anticipazione.

Si ricorda, al riguardo, che l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto, fatta eccezione dei seguenti casi:

  • peggioramento delle condizioni di salute, se la prima richiesta di anticipo del TFR è stata presentata per sostenere le spese sanitarie del dipendente o del familiare a carico;
  • acquisto della prima abitazione per i figli, se la prima richiesta di anticipo è stata presentata per l’acquisto prima casa del dipendente o viceversa.

Infine, si rammenta che in caso di morte del prestatore di lavoro, il TFR spetterebbe al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.

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Daniele Bonaddio

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