Disegno di legge svuota province: quando perseverare est diabolicum

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Nel Consiglio dei Ministri del 26 luglio 2013, il Governo Letta ha approvato un disegno di legge ordinaria nel quale sono normate le modalità di istituzione delle Città metropolitane e viene dettata una disciplina transitoria per le Province in attesa dell’approvazione (se mai ci sarà) del progetto di legge costituzionale volto all’abolizione delle stesse. In questo intervento, mi limiterò alla parte riguardante le amministrazioni provinciali.

Ora, a leggere il testo della proposta governativa, viene da chiedersi se il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Graziano Delrio, abbia letto con la dovuta attenzione le motivazioni della sentenza n. 220/2013 della Corte costituzionale, con la quale, è bene non dimenticarlo, è stata dichiarata illegittima la procedura di riordino delle Province voluta dal Governo Monti. Perché se errare humanum est, perseverare est diabolicum.

Infatti, il Governo ripropone l’idea di una Provincia quale ente locale territoriale di secondo livello: l’art. 12, comma 4, del ddl “svuota Province” stabilisce che il Consiglio provinciale sia costituito “dai sindaci dei Comuni con più di 15.000 abitanti e da un rappresentante per ciascuna delle Unioni di Comuni appartenenti al territorio provinciale”, salva la possibilità da parte della legge regionale di integrarne la composizione; mentre, all’art. 12, comma 3, è prevista l’elezione indiretta del Presidente della Provincia per opera dei sindaci dei Comuni appartenenti alla medesima riuniti in Assemblea. Una scelta, quella governativa, che non tiene conto della recente pronuncia della Corte costituzionale la quale, sebbene abbia risolto la questione limitandosi principalmente all’art. 77 della Costituzione, all’utilizzo cioè della decretazione legislativa d’urgenza, ha considerato riassorbiti gli altri numerosi motivi d’illegittimità prospettati dai ricorsi regionali, come la violazione del nucleo minimo di funzioni da riconoscersi all’ente Provincia costituzionalmente garantito, la lesione del fondamento democratico del principio autonomistico prodotta dalla trasformazione delle Province in enti di secondo grado o l’invasione di titoli di potestà legislativa e regolamentare regionale. Censure, lo scritto in un suo recente contributo Davide Servetti dell’Università del Piemonte Orientale (cfr., D. SERVETTI, Province: illegittimo il riordino con decreto-legge. Prime osservazioni sulle conseguenze della sentenza n. 220/2013della Corte costituzionale: indicazioni per il futuro prossimo e reazioni immediate alla decisione, in www.dirittiregionali.org, 01 agosto 2013.), integralmente riproducibili con riferimento al disegno di legge governativo, il quale opera per sua espressa previsione in attesa della riforma costituzionale delle Province e, quindi, a Costituzione invariata. Pertanto, lo stesso ddl ordinario qui in commento si configura come palesemente incostituzionale, giacché lede, e mi limito a quest’ aspetto, quella garanzia del riconoscimento e della promozione delle autonomie locali menzionata dall’art. 5 della Carta, che è attributo delle stesse comunità territoriali, e solo indirettamente e di riflesso dei rispettivi enti esponenziali. Così configurata, dunque, essa non può non implicare il carattere direttamente rappresentativo del corpo elettorale dell’organizzazione di governo dell’ente territoriale, e, di conseguenza, l’elezione diretta da parte dello stesso corpo elettorale quanto meno del Consiglio, che dell’ente rappresenta l’organo di indirizzo politico – amministrativo.

Il disegno di legge Delrio (c.d. svuota Province) si pone, quindi, sia in violazione del Testo fondamentale, sia in violazione del giudicato costituzionale, ossia di quanto stabilito dalla Corte nella sentenza n. 220/2013 tanto con riferimento alle funzioni, quanto con riferimento alla natura dell’ente. Quest’ultima lesione, ha precisato recentemente il giudice delle leggi (sent. n. 245/2012 Corte cost.), avviene non solo quando il legislatore approva una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già ritenuta lesiva della Costituzione, ma anche laddove la nuova disciplina miri a perseguire e raggiungere, “anche se indirettamente”, esiti corrispondenti.

La necessità di un riordino della materia enti locali richiede un atteggiamento serio, che veda coinvolti in primo piano gli enti interessati, e non questo dannoso quanto imbarazzante pressapochismo.

 

 

Daniele Trabucco

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