Per poter ottenere il via libera alla dilazione diventa necessario presentare una richiesta unica, comprensiva di tutti i debiti contributivi, nei confronti di tutte le gestioni Inps. La rateazione può dunque essere domandata nei confronti di tutti i debiti contributivi contratti, incluse pure le sanzioni, sia a titolo di evasione che di omissione, tra cui si annoverano anche le ritenute a carico dei lavoratori nel caso di datori di lavoro. La concessione della dilazione, oltre che dalla completezza, viene a dipendere anche dall’acquiescenza dei debiti contributivi: il regolamento, a tal proposito, stabilisce che il contribuente, tramite la presentazione dell’istanza di rateazione, è tenuto ad accettare, tra le altre condizioni, la rinuncia a tutte le eccezioni che possono operare sull’azionabilità creditizia, nonché le possibili opposizioni avanzate in sede civile.
Ai fini della determinazione definitoria delle richieste di rateazione, il regolamento prevede 15 giorni di tempo dalla presentazione della domanda. Il consenso da parte del soggetto richiedente in riferimento al piano di ammortamento è annunciata per fatti concludenti, e cioè tramite il pagamento della prima rata entro il termine prestabilito. Dal momento del versamento della prima rata, la condizione di “regolarità” assume sussistenza ai fini dell’emissione del documento unico di regolarità contributiva (Durc). Un altro requisito che l’Inps introduce come necessario per il mantenimento del diritto al pagamento rateizzato è costituito dalla “correttezza” contributiva.
Nel quel caso, infatti, dovesse venir meno una delle due basilari condizioni, automaticamente accettate al momento dell’inoltro della domanda, e cioè l’impegno ad effettuare sia il versamento delle rate mensili per dilazione sia quello dei contributi correnti periodici, la stessa dilazione viene immediatamente revocata. Qualora dovesse subentrare l’effettiva revoca, l’Istituto previdenziale provvede subito a richiedere il pagamento del debito residuale tramite avviso di addebito. Il periodo massimo di rateazione concesso dall’Inps può raggiungere i 24 mesi, per intervalli temporali maggiori (fino a 36 mesi) la domanda va trasmessa al ministero del Lavoro. L’autorizzazione a 60 mesi, invece, viene subordinata a specifiche situazioni, sempre tramite decreto ministeriale (Lavoro ed Economia).
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