Tutto sommato, quindi, i contribuenti non subiranno le sanzioni per ritardo od omissione della trasmissione, o almeno per ora. È sicuramente l’ultima occasione per non incorrervi. A fini preventivi, dunque, è meglio chiarire quali possono essere le sanzioni irrogabili da parte dell’Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente ritardatario o non adempiente. In particolare,
- Se provvede entro 90 giorni dalla scadenza, cioè entro il 27 maggio 2017, la dichiarazione è tardiva e non si considera omessa. La sanzione che si applica è fissa di 250 euro ridotta a 1/10 con ravvedimento operoso.
- Se provvede oltre i 90 giorni, cioè dopo il 27 maggio 2017, la dichiarazione si considera omessa e si applica la sanzione amministrativa dal 120 al 240% delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Qualora non siano dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro.
- Se la dichiarazione omessa è trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo si applica la sanzione dal 60 al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 200 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 150 a 500 euro. Ciò sempre che non siano stati avviati procedimento amministrativi di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
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Dichiarazione Iva 2017: chi è esonerato?
Inoltre, sono esonerate le seguenti categorie di professionisti:
- Chi nel 2016 ha registrato solo operazioni esenti (articolo 10, Dpr 633/1972) o sia dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione (articolo 36-bis, Dpr 633/1972)
- Chi ha aderito al regime dei minimi o al regime forfettario e lavoratori in mobilità (“nuovi minimi”);
- Chi ha un’impresa individuale e ha dato in affitto l’unica azienda, o non eserciti altre attività rilevanti ai fini del tributo;
- Chi è contribuente Iva, residente in altri stati Ue, e nell’anno d’imposta ha eseguito solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o senza obbligo di pagamento dell’imposta.
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