Il decreto sviluppo è legge: come cambia la riforma del lavoro 2012

Redazione 03/08/12
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Con la conversione in legge dello Stato del decreto sviluppo (decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, contenente “misure urgenti per la crescita”), la riforma del lavoro 2012 subisce importanti modifiche, soprattutto sul fronte del welfare, dei contratti e della fiscalizzazione. I ritocchi del piano crescita alla riforma Fornero sono i primi aggiustamenti alla legge 92/2012, che ha rifondato il mercato del lavoro, intervenendo, per la prima volta, anche sull’articolo 18 dello Statuto.

La legge Fornero viene integrata nei seguenti punti.

In primis, la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato viene ammessa in tutti i settori produttivi nel caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato. Inoltre, nell’ambito della riduzione degli intervalli di tempo, prevista dai contratti collettivi, oltre i quali la stipula di un nuovo contratto a termine viene considerata come assunzione a tempo indeterminato,viene specificato che tali modifiche si applichino alle attività stagionali ed in ogni altro caso previsto, ad ogni livello, dalla contrattazione collettiva.

Secondo, per considerare prestazioni di titolari di partita IVA, la durata della collaborazione con lo stesso committente deve essere superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi, tale da produrre un corrispettivo non inferiore all’80% del fatturato. Sulla gestione separata INPS, si rimodula l’aumento delle aliquote contributive abbassando per alcuni periodi quelle dovute dagli assicurati non iscritti ad altre forme pensionistiche e aumentando le aliquote dovute dai soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche,  anticipando così al 2016 l’aliquota a regime.

E’ il welfare il capitolo più corposo dell’aggiornamento alla riforma del lavoro apportato dal decreto sviluppo.  VNella normativa appena approvata che per il 2013 i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito siano liberi di svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, con la messa in calendario entro il 31 ottobre 2014, della verifica delle disposizioni transitorie in materia di mobilità, al fine di assumere eventuali iniziative in materia.

Quindi, la messa in mobilità per i lavoratori ultracinquantenni del Centro-nord e di tutti i lavoratori del Centro-Sud in trattamento di mobilità (fino all’entrata in vigore dell’ASpi, prevista a pino regime per il 2017) si proroga al 31 dicembre 2014 la disciplina attualmente prevista fino al 31 dicembre 2013: viene introdotta, cioè, una durata dell’indennità di mobilità superiore di 6 mesi, nel 2014, per i soggetti indicati. Intervenendo sulla disciplina dell’erogazione della CIGS per le aziende sottoposte a procedure concorsuali nonché nei casi di aziende sottoposte  a sequestro o confisca, viene sancito che l’erogazione dello strumento di tutela del reddito è previsto solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con specifico decreto, e rinviando l’abrogazione della richiamata disciplina a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Per chiudere, in materia di diritto al lavoro dei disabili, si interviene, in senso restrittivo, sulle categorie escluse dalla base di computo, inserendovi anche lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi. iene stabilito l’obbligo di depositare i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedano il ricorso agli ammortizzatori sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Francesco Maltoni

Redazione

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