Decreto Irpef, Equitalia: riammissione per chi ha smesso di pagare

RIAMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEAZIONE PER COLORO CHE HANNO SMESSO DI PAGARE LE RATE DI EQUITALIA

Tutti coloro che non hanno rispettato i piani di rateazione richiesti ad Equitalia per tributi e contributi rateizzabili potranno nuovamente beneficiare della rateazione anche se hanno omesso il versamento di due o più rate (purchè, ovviamente, abbiano le buone intenzioni di pagare)

La norma agevolativa

Con un emendamento al DL Irpef, presentato in data 3/6/2014 dal Presidente della Commissione Finanze, si stabilisce che i contribuenti, decaduti dal beneficio della rateazione perché non hanno rispettato i termini di pagamento, potranno accedere alle nuove norme, chiedendo al massimo la dilazione in 72 rate. La richiesta dovrà essere presentata entro il 31 luglio di quest’anno.

 

Nella pratica:

tutti i contribuenti che a suo tempo hanno richiesto piani di rateazione presso gli uffici di Equitalia e successivamente non hanno rispettato i termini di pagamento, pur non avendo versato due rate, non decadono dal beneficio ma possono nuovamente procedere con i pagamenti rateali purchè ne facciano richiesta entro il 31 luglio 2014.

 

La situazione oggi

Il Decreto del fare, DL 69/2013 ha stabilito la decadenza dal beneficio della rateazione se non vengono pagate, ad oggi, otto rate anche non consecutive.

In precedenza era prevista la decadenza con il mancato pagamento di due rate consecutive ed è proprio in riferimento a tali soggetti, quelli che non hanno pagato due rate, che l’emendamento approvato ieri vuole estendere la riammissione al beneficio della rateazione.

 

 

Se il cittadino si trova in difficoltà a saldare il debito in un’unica soluzione può chiedere a Equitalia di pagare a rate le somme iscritte a ruolo. Alla luce delle recenti disposizioni normative (decreto legge n.69/2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 98/2013) è possibile chiedere:

  • un piano di rateazione ordinario fino a un massimo di 72 rate mensili (6 anni);
  •  un piano di rateazione straordinario fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni), nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità.

 

L’importo minimo di ogni rata è di regola pari a 100 euro. I piani di rateazione sono alternativi per cui in caso di mancata concessione di una dilazione straordinaria, si può chiedere una rateazione ordinaria.


Anche i contribuenti che hanno ottenuto un piano di dilazione in 72 rate mensili prima delle nuove disposizioni normative, possono chiedere di allungare la rateazione fino a 120 rate mensili (piano straordinario).

Come chiedere la rateazione

 

Per debiti fino a 50 mila euro si può ottenere la rateizzazione con domanda semplice, senza la necessità di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica (direttiva di Equitalia di maggio 2013).

 

Per debiti oltre 50 mila euro la concessione della rateazione è subordinata alla verifica della situazione di difficoltà economica. L’agente della riscossione analizza l’importo del debito e la documentazione idonea a rappresentare la situazione economico-finanziaria del contribuente.

È possibile chiedere un piano di dilazione a rate variabili e crescenti, anziché a rate costanti, in modo da poter pagare meno all’inizio nella prospettiva di un miglioramento della condizioni economiche.

 

Requisiti per la rateazione straordinaria (fino a 10 anni)

Possono richiedere una dilazione straordinaria i contribuenti  non in grado di pagare il debito secondo la rateazione ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di pagamento più lungo.


Si accede a un piano di rateazione straordinaria fino a un massimo di 120 rate in presenza delle seguenti condizioni:

  • per le persone fisiche e le ditte individuali, quando l’importo della singola rata è superiore al 20% del reddito mensile, risultante dall’Indicatore della Situazione Reddituale (ISR) indicato nel modello Isee;
  • per le altre imprese, quando la rata è superiore al 10% del valore della produzione mensile. Inoltre l’indice di liquidità, ricavato dai dati di bilancio, deve essere compreso tra 0,5 e 1.

 

In base alle norme che regolano l’istituto delle rateazioni:

  • si decade dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive (decreto legge 69/2013, cd. “Decreto del fare”). Precedentemente era prevista la decadenza con il mancato pagamento di due rate consecutive[1];
  • l’agente della riscossione non può iscrivere ipoteca, né attivare qualsiasi altra procedura cautelare ed esecutiva finché si è in regola con i pagamenti;
  • il contribuente che ha ottenuto la rateazione non è più considerato inadempiente e può richiedere il Durc (Documento unico di regolarità contributiva) e il certificato di regolarità fiscale per partecipare alle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi;
  • anche se non sono state pagate le rate degli avvisi bonari dell’Agenzia delle entrate è possibile chiedere a Equitalia la rateazione, una volta ricevuta la cartella.

 

Presentazione della domanda


La domanda di rateazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, si può presentare tramite raccomandata a/r oppure a mano presso uno degli sportelli dell’agente della riscossione competente per territorio o specificati negli atti inviati da Equitalia. I moduli sono disponibili su questo sito, alla voce Modulistica, e presso tutti gli uffici sul territorio.

 

 

Riferimenti importanti:

 

per riferimenti generici

http://www.gruppoequitalia.it

 

per riferimenti normativi

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/rateazioni/normativa/

 

per provare a fare un calcolo di eventuale rateazione

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/rateazioni/calcolo/

 

per la corretta modulistica da compilare e la documentazione da allegare

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/rateazioni/ModulisticaNew/

 

per trovare lo sportello di competenza in base al domicilio e tutti i recapiti

http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/sportello/index.html

 

 



[1] La norma verrà modificata tenendo conto dei contribuenti decaduti con il mancato pagamento di sole due rate.

 

Matilde Fiammelli

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