Decreto dignità: ecco le novità in materia di lavoro

Paolo Ballanti 05/07/18
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Tornano le causali nel contratto a termine, aumentano gli indennizzi per i licenziamenti illegittimi e cambia il rapporto di lavoro tra somministrati ed agenzie: queste le novità principali del Decreto dignità, approvato nella serata di lunedì dal Consiglio dei Ministri, in materia di lavoro.

Consulta qui lo speciale sul Jobs Act

Obiettivo del Governo, si legge nella bozza per la cui entrata in vigore manca sola la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è “introdurre misure per la tutela della dignità dei lavoratori, delle imprese e dei professionisti”. Tre gli istituti toccati dalla riforma:

  • Contratti a termine;
  • Licenziamenti illegittimi;
  • Somministrazione di lavoro.

Senza ombra di dubbio la normativa su cui più si concentrano gli interventi del decreto è quella del contratto a tempo determinato, disciplinato da ultimo dal Decreto legislativo n. 81/15 nell’ambito della più ampia riforma del cosiddetto “Jobs Act”. Rispetto alla precedente formulazione si stabilisce che il rapporto a termine possa essere attivato senza alcuna causale per un periodo non superiore a 12 mesi (contro gli attuali trentasei). Per oltrepassare il limite dei 12 mesi, il contratto a tempo determinato dev’essere giustificato da:

  • Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro o sostitutive;
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

In ogni caso, il contratto a termine non potrà superare i 24 mesi, rispetto agli odierni 36.

Scende anche il numero di proroghe che passa da 5 a 4.

Le nuove disposizioni del Decreto dignità si applicheranno ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto nonché ai rinnovi e alle proroghe dei contratti in corso alla predetta data. Aziende e responsabili del personale dovranno valutare attentamente le ragioni che giustificano il ricorso al tempo determinato, soprattutto in un’ottica di possibile contenzioso o semplicemente di verifiche da parte degli organismi di vigilanza.

Non solo, il neo contratto a termine comporterà maggiori oneri per le imprese. Il Decreto dignità prevede infatti un aumento dell’aliquota INPS già in vigore per i normali rapporti a tempo determinato (pari all’1,40% carico azienda destinata al finanziamento della NASPI) dello 0,5% per ciascun rinnovo, anche se trattasi di un contratto di somministrazione.

Il Decreto dignità interviene anche sui licenziamenti illegittimi. L’indennizzo fissato dal Dlgs. 23/2015 per i casi in cui non risulti accertato il giustificato motivo oggettivo, sino ad oggi previsto in misura comunque non inferiore alle quattro e non superiore alle ventiquattro mensilità aumenta fino a raggiungere un minimo di sei ed un massimo di trentasei mesi dell’ultima di retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Altra disposizione che impatta sul mondo del lavoro è quella riguardante i contratti di somministrazione. Si rammenta che nella formulazione attualmente in vigore ad opera del Dlgs. 81/15, il rapporto a termine tra lavoratore somministrato ed agenzia è regolato dal contratto collettivo applicato da quest’ultima ad eccezione di pochi rinvii ai normali contratti a tempo determinato. Con il decreto dignità la situazione si capovolge. Eccezion fatta per le disposizioni riguardanti i limiti numerici (art. 23 Dlgs. 81/15) e il diritto di precedenza (art. 24 Dlgs. 81/15) l’intero rapporto tra agenzia e somministrato è regolato dalle stesse norme che disciplinano il contratto a tempo determinato.

Di conseguenza, si applicheranno anche al contratto somministratore – lavoratore le modifiche sulla durata massima (24 mesi anziché 36) e le proroghe (4 e non più 5) introdotte dal decreto per i normali tempi determinati.

Consulta anche “Decreto dignità: le novità sulle misure fiscali”

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Paolo Ballanti

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