E’ approdato in Gazzetta ufficiale il Decreto Anticipi collegato alla Manovra di bilancio 2024. Il testo del provvedimento è apparso online il 18 ottobre con il titolo “decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
All’interno tutte le misure vociferate gli scorsi giorni, prime su tutte: il maxi-aumento anticipato per i dipendenti statali e l’anticipo della rivalutazione pensioni. Il succo è che dicembre 2023 porterà sia stipendi più ricchi per chi lavora nella Pa sia sugli assegni pensionistici, se pensiamo che, essendo conguagli e arretrati, raggruppano più mensilità arretrate di aumento.
Oltre a questi interventi, il Decreto detta alcune norme anche in tema investimenti, sport, lavoro, istruzioni e sicurezza.
Ecco il succo dei 24 articoli del Decreto Anticipi e le novità.
Indice
Decreto Anticipi 2023: anticipo aumento pensioni
La prima novità è per i titolari di pensioni, che il 1° dicembre 2023 si vedranno accreditare il solito importo pensione più un anticipo del conguaglio sulla rivalutazione definitiva per le pensioni 2023. Si tratta dello scarto positivo dello 0,8% (dovuto alla rivalutazione definitiva sul 2022, che provvisoriamente era stato fissato al 7,3%, ma in definiva fissato all’8,1). Questo scarto positivo sarà versato sul rateo pensione di dicembre, in aggiunta a tutti gli arretrati fino a gennaio 2023.
Parlando di cifre, l’aumento dello 0,8% si traduce in circa 8 euro di aumento su un normale importo pensione di 1.000. Questi 8 euro non sono riferiti solo a dicembre, ma anche a tutte le mensilità, fino a gennaio 2023. Saranno quindi pagati tutti gli arretrati: 8 euro x 13 mesi.
Decreto Anticipi 2023: maxi-aumento statali a dicembre
In busta paga a dicembre 2023 arriverà un primo aumento anche per i dipendenti statali. Verrà erogato sullo stipendio l’incremento dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale della PA con contratto a tempo indeterminato.
L’incremento di avverrà dalla busta paga di dicembre 2023 a valere sull’anno 2024, e sarà di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli.
Decreto Anticipi 2023: campagna reddituale 2021
Altra data da tenere a mente è quella relativa alla campagna reddituale, per la quale in base al Decreto Anticipi, Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale relative al periodo d’imposta 2021, nonché alle verifiche relative al periodo di imposta 2020, sarà avviato entro il 31 dicembre 2024.
Consigliamo il libro “Paghe e contributi 2023”, come guida utile per l’elaborazione e la comprensione della busta paga 2023. Sono approfonditi tutti i passaggi necessari per l’elaborazione del cedolino e dei vari adempimenti connessi.
Decreto Anticipi 2023: acconto Irpef Partite Iva
Modifiche anche per le imposte dirette delle partite Iva. Tra le norme viene confermato per il 2023 lo slittamento del secondo acconto IRPEF per le PIVA. C’è in sostanza la rateazione del secondo acconto delle imposte dirette dovute per l’anno in corso.
In merito al rinvio del versamento della seconda rata di acconto Irpef, nel provvedimento si prevede che, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarino ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL,
- entro il 16 gennaio dell’anno successivo,
- oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.
- Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi.
Decreto Anticipi 2023: part time verticale ciclico
Si parla anche di indennità per lavoratori con part time verticale ciclico.
Per l’anno 2023, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell’anno 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente tra le 7 e le 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori di Naspi o di trattamento pensionistico, è attribuita un’indennità una tantum pari a 550 euro.
L’indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore. La stessa non concorre a formare reddito.
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