“La norma censurata, che impone il pagamento del predetto contributo, è già stata spontaneamente applicata dal ricorrente”.
Ha così ammesso la Consulta, con ordinanza depositata lo scorso 24 giugno, dichiarando che “pertanto, l’asserito vulnus ai principi costituzionali invocati e, in particolare, a quello dell’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge ed a quello dell’effettività della tutela giurisdizionale sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione nel giudizio a quo”.
Quindi, “come recentemente affermato da questa Corte in caso analogo (ordinanza n. 143 del 2011), la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio a quo”.
Se il ricorrente, nel giudizio a quo (davanti al Giudice di Pace di Rimini) non avesse “spontaneamente” pagato “quel” contributo, solo allora la Consulta avrebbe potuto ammettere la (attuale) rilevanza della questione!