Contributi Inps versati oltre il minimo imponibile, possibile il recupero: come fare

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Ti sei mai chiesto che fine fanno i contributi INPS versati per errore oltre il minimo imponibile fissato per legge? Possono essere recuperati o devono essere considerati irrimediabilmente persi? A far luce sulla questione è intervenuto l’INPS con la Circolare n. 63 del 9 maggio 2019. Nel documento di prassi è stato definitivamente chiarito che in caso di versamento contributivo che eccede l’imponibile minimo INPS, il datore di lavoro conserva comunque la facoltà di recuperare tali somme. Ai fini del recupero contributivo, vale il termine prescrizionale decennale: pertanto, entro il termine di 10 anni è possibile avanzare all’Istituto Previdenziale richiesta di rimborso in relazione agli importi contributivi corrisposti in più.

Ma cosa accade se il datore di lavoro si accorge solo dopo 10 anni di aver effettuato versamenti in eccesso, e quindi oltre il termine prescrizionale? In quest’ultimo caso, il datore deve avviare una richiesta specifica, mediante il flusso Uniemens, che si differenzia in base alla collocazione delle annualità contributive. Nel dettaglio:

  • per i contributi anteriori a gennaio 2010 (introduzione del sistema Uniemens), i datori di lavoro dovranno inviare alla Sede INPS competente una richiesta di rimborso quantificando anno per anno la retribuzione percepita oltre il massimale e la contribuzione versata indebitamente, con trasmissione dei flussi di variazione degli Emens;
  • per i periodi dal 2010 in poi, dovrà essere utilizzata la procedura di regolarizzazione con compilazione della denuncia individuale.

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Contributi INPS versati oltre il minimo imponibile: la Riforma pensionistica Dini

Il massimale della base contributiva e pensionabile per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo, disciplinato dall’art. 2, co. 18, della L. n. 335/1995 (cd. Riforma Dini), è stato introdotto a decorrere dal 1° gennaio 1996. La retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato – che per il 2019 ammonta a 102.543 euro – non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.

Ciò in quanto il valore massimo normativamente fissato costituisce limite invalicabile, sia ai fini del versamento della contribuzione sia ai fini dell’erogazione dei trattamenti pensionistici.

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Contributi INPS versati oltre il minimo imponibile: cosa fare

Alla luce del predetto limite, può accadere che il datore di lavoro effettui un versamento contributivo indebito, vale a dire oltre il massimale previsto per legge. I casi per cui una situazione del genere potrebbe realizzarsi sono molteplici: un difetto di comunicazione tra il lavoratore e il datore di lavoro in ordine al regime contributivo applicabile, un disguido in merito alla successione di rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno, ovvero altri motivi riconducibili alla gestione delle informazioni afferenti ai rapporti di lavoro.

Cosa fare in questi casi? In tali situazioni, l’INPS chiarisce espressamente che l’eventuale contribuzione versata in eccesso è soggetta a restituzione, su istanza del datore di lavoro, sulla base delle norme che disciplinano l’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cd. civ., con particolare riferimento a quelle che prevedono l’elevazione, ai sensi dell’art. 2946 del cod. civ., del termine prescrizionale a 10 anni.  Le somme che non potranno invece formare oggetto di rimborso a causa del decorso del termine prescrizionale, rimarranno acquisite all’INPS e, comunque, saranno improduttive di effetti previdenziali.

Riepilogando, quindi, l’INPS ammette il recupero dei contributi versati oltre il massimale entro un termine massimo di 10 anni.

L’interpretazione dell’Istituto Previdenziale esclude quindi l’applicazione dell’art. 8, del Dpr. n. 818/1957, il cui regime – ancorché limitato alle sole gestioni dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) – prevede l’acquisizione alla gestione previdenziale, e il conseguente computo ai fini del diritto alle prestazioni, dei contributi indebitamente versati per i quali l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre 5 anni dalla data in cui il versamento stesso è stato effettuato.

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Contributi INPS versati oltre il minimo imponibile: recupero contributi non prescritti

Ai fini del recupero della contribuzione eccedente non prescritta, il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell’elemento <RegimePost95>.

In particolare, il recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta dovrà essere richiesto attraverso le seguenti modalità:

  • per i periodi antecedenti all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro interessati dovranno inviare un’apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. Inoltre, i medesimi datori di lavoro dovranno trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali;
  • per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro, per il recupero della contribuzione IVS versata su retribuzioni eccedenti il massimale, dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione. Nel mese di riferimento dell’avvenuto superamento dovranno indicare nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l’imponibile entro il massimale e nell’elemento <Contributo> il nuovo contributo dovuto. Nell’elemento <EccedenzaMassimale> dovrà essere riportata la retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS. Tale retribuzione è aggiuntiva rispetto a quanto indicato nell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>.

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Contributi INPS versati oltre il minimo imponibile: indennità sostitutiva del preavviso

Per consentire il corretto assoggettamento a contribuzione dell’indennità sostitutiva del preavviso a cavallo di due annualità, corrisposta a un lavoratore soggetto al massimale contributivo, il massimale dell’anno interesserà unicamente le quote di indennità che ricadono nell’anno stesso. Queste potranno essere integralmente, parzialmente o per nulla assoggettate a contribuzione, a seconda del valore del massimale raggiunto.

La quota di indennità, che temporalmente ricade nell’annualità successiva, dovrà essere assoggettata al massimale dell’anno successivo.

Daniele Bonaddio

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