Consulta, i veneti non sono minoranza: legge regionale bocciata

Ileana Alesso 06/10/18
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Il popolo veneto non è “una minoranza nazionale” che va tutelata secondo le convenzioni internazionali.  E’ incostituzionale la legge veneta che identifica la popolazione di una Regione come diversa e contrapposta alla maggioranza del popolo italiano, quando invece ne è parte, configurando la comunità nazionale come una somma di minoranze distinte ed estranee tra loro. A questa conclusione è giunta la Corte Costituzionale, con sentenza 20 aprile 2018, n. 81.

Minoranza veneta: il presidente del Consiglio chiama in causa la Consulta

Il Presidente del Consiglio dei Ministri promuove un giudizio di legittimità costituzionale contro una legge della Regione Veneto che nel 2016, qualifica il popolo veneto come una “minoranza nazionale” e stabilisce che ad esso spettano diritti e la protezione previsti dalla Convenzione di Strasburgo per la protezione delle minoranze nazionali.

Secondo la Presidenza del Consiglio dei Ministri la legge viola i principi della Costituzione in quanto:

  • la popolazione di una Regione non può essere identificata come minoranza da proteggere, diversa e contrapposta alla maggioranza del popolo, soltanto per il fatto stesso di essere riferibile ad una “parte” che compone lo Stato. Al contrario, si devono considerare “minoranze” quelle realtà ulteriori che si distinguono dalle componenti della Repubblica che sono i Comuni, Città metropolitane, Province e Regioni;
  • tale identificazione lede inoltre il principio di unitarietà della comunità nazionale, la quale non può essere vista come una somma materiale di tante minoranze estranee e distinte tra loro;
  • riconoscere una minoranza è possibile, e necessario, solo quando un determinato gruppo collettivo è caratterizzato da specifiche particolarità culturali che giustifichino una protezione particolare differenziata rispetto alla generalità del popolo. Ciò non si verifica nel caso concreto della popolazione veneta che non si trova in alcuna situazione di pericolo di lesione di diritti fondamentali;
  • in ogni caso, in tema di protezione delle minoranze nazionali può “legiferare” soltanto lo Stato perché si tratta di un tema che incide nei rapporti internazionali dello Stato stesso e che potrebbe comportare discriminazione verso il resto della popolazione nazionale;
  • inoltre quella legge prevede che le spese di attuazione della medesima, ivi compresa l’istituzione di un ente per raccogliere le “dichiarazioni individuali di appartenenza a tale minoranza” siano a carico dalle amministrazioni statali (centrali e periferiche). Con ciò violando i principi di organizzazione delle risorse finanziarie previsti dalla Costituzione.

Minoranza veneta: la Regione Veneto si costituisce in giudizio

La Regione Veneto si costituisce in giudizio affermando, in primo luogo, che non ha voluto sostituirsi allo Stato nel compito di legiferare in materia di minoranze ma solo esprimere la aspirazione a “non perdersi nel mare magnum dell’indistinto globalizzato” e che, in secondo luogo, nonostante sia previsto che le spese di attuazione della legge siano a carico dell’amministrazione statale, per ora non è stato stabilito in concreto nessun onere economico, e quindi non vi sarebbe alcuna lesione dei principi costituzionali di organizzazione finanziaria.

Minoranza veneta: la decisione della Corte Costituzionale 

Secondo la Corte le eccezioni di difesa della Regione non sono fondate poiché la legge non si limita a sancire delle mere aspirazioni o richieste di protezione, ma qualifica il popolo veneto come minoranza nazionale degna della protezione prevista dalla Convenzione di Strasburgo e pone a carico delle amministrazioni dello Stato le spese per attuarla.

La Corte Costituzionale reputa fondate le questioni di legittimità costituzionale proposte. Infatti, anche se il legislatore ragionale è ormai legittimato a dettare norme sulla tutela delle minoranze, il compito di individuare gli elementi caratterizzanti una minoranza da tutelare è di esclusiva competenza dello Stato. E ciò per la necessaria uniformità a carattere nazionale, così da poter equilibrare, senza alcuna discriminazione, il pluralismo e l’uniformità nazionale. Tali principi, individuati per le minoranze “linguistiche”, posso dirsi applicabili alla tutela dei gruppi minoritari in generale.
Pertanto la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della legge regionale.

Ileana Alesso

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