Congedo Covid quarantena scolastica figli: cos’è, a chi spetta, durata, come richiederlo

Regole per chiedere e utilizzare il congedo quarantena dei figli

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Nuova forma di congedo per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato: si tratta del congedo covid quarantena scolastica. Infatti, i genitori che abbiano figli under 14 in quarantena, possono usufruire di uno specifico congedo indennizzato per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente.

La quarantena, nello specifico, deve essere disposta dall’ASL competente mentre l’evento di contagio o contatto deve verificarsi all’interno degli ambienti scolastici oppure – novità introdotta dal Decreto Agosto convertito in legge – durante lo svolgimento di attività sportive o ricreative.

Da notare che il congedo può essere utilizzato solamente in un caso: ossia laddove la prestazione di lavoro non possa essere resa in modalità agile (smart working), ovvero con qualsiasi altra tipologia di svolgimento della prestazione lavorativa che non implichi la presenza del lavoratore sul posto di lavoro.

Si specifica, inoltre, che possono fruire del congedo indennizzato solo uno dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente. Il periodo oggetto di quarantena deve essere compreso tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020, recependo quanto introdotto dall’art. 5 del D.L. n. 111/2020 in materia di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti.

Vediamo quindi nel dettaglio come e quando fruire del congedo Covid per quarantena scolastica.

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Congedo Covid quarantena scolastica: a chi spetta

Possono fruire del congedo in commento esclusivamente i genitori lavoratori dipendenti escludendo, pertanto, sia i genitori lavoratori autonomi sia i genitori iscritti alla Gestione separata.

Da notare che il congedo può essere fruito anche da lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di minore per il quale sia stata disposta dalla ASL la quarantena a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Congedo Covid quarantena: novità Decreto Agosto 

Il Decreto Agosto, convertito in legge il 12 ottobre 2020, ha introdotto una novità su questa tipologia di congedo, che i genitori possono richiedere quando i propri figli sono stati messi in quarantena.

Prima della conversione in legge si consentiva il congedo quando i figli sotto i 14 anni erano stati posti in quarantena a casa perchè venuti a contatto con un positivo al Covid in ambito scolastico.

Con la conversione in legge del Decreto è stata invece introdotta una novità: il contatto con un positivo al Covid può avvenire, non solo in contesto e nel plesso scolastico, ma anche durante attività sportive di base o motorie in strutture quali palestre, piscine o centri sportivi, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali o linguistiche.

Congedo Covid quarantena scolastica: i requisiti

Per poter fruire del congedo in commento, è necessario essere in possesso di determinati requisiti, che si riassumono di seguito:

  • rapporto di lavoro dipendente in essere del genitore;
  • mancanza di svolgimento del lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
  • il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14;
  • il genitore richiedente deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;
  • il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena, con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Congedo Covid quarantena scolastica: la durata

Come anticipato in premessa, il congedo è fruibile per la quarantena verificatesi dal 9 settembre 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Laddove si verificassero proroghe del provvedimento o di nuovi provvedimenti emessi per lo stesso oppure per altro figlio convivente, il congedo è fruibile durante tutti i periodi di quarantena disposti per i figli dall’ASL.

Cosa accade, invece, in caso di periodi di quarantena scolastica, parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli. In quest’ultimo caso, per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un’unica indennità.

Sul punto, ricorda l’INPS che il congedo può essere richiesto per tutto il periodo di quarantena o per una parte dello stesso. Inoltre, sussistendo il diritto in capo ad entrambi i genitori conviventi con il figlio, gli stessi possono alternarsi nella fruizione del congedo per prestare la dovuta assistenza al figlio in quarantena.

Congedo Covid quarantena scolastica: l’indennizzo

A quanto ammonta l’indennizzo del congedo Covid-19? Ebbene, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. A tal fine, sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto.

L’indennità, in particolare, è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Inoltre, si ricorda, che le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali.

Congedo Covid quarantena scolastica: incompatibilità con altre agevolazioni 

Nel documento di prassi, l’INPS individua anche i casi di compatibilità e incompatibilità tra il congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all’altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo in argomento.

Ad esempio, in caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli. Questo perché la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

Analoga ipotesi compatibilità si ha in caso di maternità/paternità e ferie. Nel primo caso, il congedo è fruibile nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Nel caso delle ferie, invece, il congedo è compatibile con la contemporanea fruizione di periodi di riposo dell’altro genitore convivente con il minore.

Sussiste incompatibilità, invece, in caso di fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore convivente con il minore. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, è possibile fruire di giorni di congedo parentale.

Stessa ipotesi di incompatibilità si ha per i riposi giornalieri della madre o del padre (cd. “riposi per allattamento”) fruiti per lo stesso figlio.

Congedo Covid quarantena scolastica: come fare domanda

Per poter accedere al congedo è necessario inviare domanda in modalità telematica, attraverso il sito dell’INPS. In alternativa, è possibile avvalersi del Contact center integrato, chiamando:

  • il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa);
  • il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Come terza opzione, il richiedente può avvalersi dei servizi di Patronati.

Da notare che la domanda può riguardare anche periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda stessa, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

Cosa deve contenere la domanda di Congedo Covid quarantena figli

Nello specifico, devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dalla ASL territorialmente competente, vale a dire:

  • il numero del documento;
  • la data di emissione del documento;
  • l’ASL emittente.

Congedo quarantena scolastica: gestione del flusso Uniemens

Infine, per quanto concerne la gestione del flusso Uniemens, è stato introdotto il nuovo codice evento “MV9”, riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato, che prende la denominazione di “DL n. 111/2020 – art. 5 – Quarantena scolastica dei figli”.

Nella compilazione del flusso, dovrà essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> procedendo alla valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si colloca l’evento con le consuete modalità.

Pertanto, dovrà essere indicato nell’elemento <DiffAccredito> il valore della retribuzione “persa” relativa all’assenza.

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