Pur rispondendo al tentativo di abbattere le barriere architettoniche rendendo la maggioranza più uniforme rispetto a quelle previste da similari normative speciali (ad esempio l’art. 26 della legge 10/1991 sul risparmio energetico o l’art2-bis, comma 13, della legge 66/2001 sull’impiantistica di radio-diffusione satellitare), la previsione dell’elevazione di una maggioranza agevolata, che da sola già richiama un’esigenza sociale ed un preciso principio costituzionale, non pare avere valide ragioni. Anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 18334/2012, ha rimarcato tale evidenza sostenendo come, in generale, i rapporti tra condomini debbano fondarsi sul principio di solidarietà condominiale, seguendo il quale la compresenza di più appartamenti in un’unica sede coinvolge di per sé il contemperamento dei diversi interessi, trovando attuazione maggiore nella salvaguardia dei diritti fondamentali dei disabili.
E così ha sancito la recente sentenza n. 2156/2012, con la quale la Cassazione ha disposto che nell’ambito della valutazione comparativa delle esigenze oppositive, da un lato i portatori di handicap, dall’altro i condonomi senza disabiltà, dinanzi la proposta costruttiva di un ascensore nella tromba delle scale con conseguente restringimento di quest’ultima, in conformità ai dettami costituzionali tutelanti la salute (art. 32) e la funzione sociale della proprietà (art. 42), tra le due posizioni, debba prevalere la prima. Rimane pertanto oscura la ragione che ha spinto il legislatore ad innalzare la vigente maggioranza proprio in un settore dove gli interessi in gioco sono tanto complessi e delicati.
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