Affermando questo principio il TAR Trentino-Alto Adige – Bolzano, con la sentenza n. 278 del 5 dicembre 2014, rigetta il ricorso di un’impresa contro il provvedimento del Comune che le ha negato il rinnovo dell’autorizzazione relativa a un impianto pubblicitario luminoso, assumendo l’obbligo per l’Ente di mettere a gara gli spazi nel rispetto delle posizioni previste nel piano generale degli impianti e in conformità al regolamento comunale per l’applicazione e la riscossione dell’imposta sulle pubbliche affissioni.
Il Tribunale rileva che, in linea generale, la procedura a evidenza pubblica è istituto di garanzia della concorrenza nell’esercizio dell’attività economica privata incidente sull’uso di risorse pubbliche, e asserisce che tale regola d’azione calza a pennello per il rilascio delle concessioni pubblicitarie, trattandosi di procedura idonea ad assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica anche nell’accesso al mercato de quo.
Anche in tale specifico settore, dunque, si rende necessaria una condotta dell’Ente locale coerente con i principi comunitari, e, segnatamente, con quelli di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza, tenuto conto del fatto che con la concessione di spazi pubblicitari si offre un’occasione di guadagno ai vari soggetti economici operanti sul mercato.
Di qui la necessità di attivare una procedura competitiva per il rilascio della concessione mediante un procedimento concorrenziale che ponga sullo stesso piano gli operatori del settore, e la collaterale esigenza di recepire tale principio di diritto nell’ordinamento degli Enti locali, mediante un adeguato esercizio della potestà regolamentare in materia.
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