Categorie protette: cosa sono e aiuti sul lavoro

Paolo Ballanti 21/11/24

Come funziona l’assunzione per le categorie protette? L’articolo 41 della Costituzione dispone che l’iniziativa economica privata è libera. In attuazione di questo principio costituzionale i datori di lavoro hanno una serie di prerogative tra cui quella di scegliere la persona da assumere. La normativa italiana limita la libertà assicurata alle aziende esclusivamente per esigenze valutate di interesse superiore rispetto alla tutela dell’iniziativa economica privata.
Tra le limitazioni previste per legge figura l’obbligo, previsto dalla Legge 12 marzo 1999, numero 68, di avere in organico un certo numero di lavoratori con disabilità che, altrimenti, correrebbero il rischio di incontrare difficoltà nell’inserimento – reinserimento lavorativo
La stessa Legge numero 68/1999 riconosce una corsia preferenziale di collocamento ai soggetti appartenenti a determinate categorie protette che, pur non versando in una situazione di disabilità fisica o psichica, sono in condizioni di difficoltà e, in quanto tali, vengono ritenuti dalla normativa come meritevoli di un accesso prioritario al lavoro.  
Analizziamo in dettaglio cosa sono le citate categorie protette e quali agevolazioni hanno. In questo articolo abbiamo parlato di come fare per essere inseriti nelle categorie protette.

Indice

Categorie protette: cosa sono?

La normativa rappresentata dalla Legge numero 68/1999 impone alle aziende di avere in organico un certo numero di lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette.
Rientrano nella casistica in argomento una serie di soggetti tassativamente individuati dalla legge che, versando in situazioni di difficoltà (diverse dalla disabilità fisica – psichica), vengono considerati dal legislatore come meritevoli di avere un lavoro e, di conseguenza, una fonte di reddito.

Categorie protette: chi vi rientra?

A norma dell’articolo 18, comma 2, Legge numero 68/1999 rientrano nelle categorie protette:

  • Orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
  • Coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro;
  • Profughi italiani rimpatriati.

Rientrano invece nelle categorie equiparate:

  • Orfani o coniuge superstite dei caduti sul lavoro o dei deceduti per l’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo al trattamento di rendita da infortunio sul lavoro;
  • Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e loro familiari, come coniuge, figli superstiti, fratelli conviventi e a carico, qualora siano gli unici superstiti;
  • Vittime del dovere, come magistrati, carabinieri e vigili del fuoco, nonché loro familiari superstiti;
  • Quanti hanno contratto infermità invalidanti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate anche fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative (nonché loro familiari superstiti);
  • Quanti, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine a seguito di un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Quante categorie protette è obbligatorio avere in organico?

Al pari della disciplina prevista dalla Legge numero 68/1999 per i lavoratori con disabilità, la normativa favorisce il collocamento delle persone appartenenti alle categorie protette imponendo alle aziende con più di 50 dipendenti di avere in organico:

  • Un soggetto appartenente alle categorie protette per le realtà con un numero di dipendenti da 51 a 150;
  • 1% della base occupazionale per i datori di lavoro con più di 150 dipendenti.

Categorie protette: come calcolare la base occupazionale di riferimento

Per comprendere se e in quale misura è obbligatorio avere in organico i lavoratori appartenenti alle categorie protette è necessario innanzitutto individuare la dimensione occupazionale dell’azienda.
A tal proposito si computano tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato. Con riguardo ai lavoratori a tempo parziale, questi si computano per la quota di orario effettivamente svolto. In particolare, si sommano le ore di lavoro settimanale previste per tutti i dipendenti part-time e si divide successivamente il totale per l’orario full-time. Il risultato dev’essere infine arrotondato all’unità per le frazioni superiori al 50%.
Sono invece esclusi dal computo della base occupazionale i seguenti lavoratori:

  • Soggetti con disabilità avviati obbligatoriamente;
  • Apprendisti;
  • Dipendenti a tempo determinato con rapporto di durata fino a sei mesi;
  • Dipendenti a tempo determinato con contratto di durata superiore a sei mesi, concluso per ragioni sostitutive;
  • Lavoratori somministrati in missione presso l’impresa utilizzatrice;
  • Dirigenti;
  • Lavoratori a domicilio;
  • Telelavoratori;
  • Assunti per attività da rendere all’estero;
  • Operai agricoli stagionali, fino al limite di 180 giornate di lavoro annue (a tal proposito si assumono a riferimento le giornate di lavoro effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative);
  • Personale di cantiere e addetti al trasporto (autisti) del settore edile (limitatamente al periodo di attività del cantiere);
  • Personale viaggiante e navigante del settore trasporto aereo, marittimo, terrestre e dell’autotrasporto;
  • Personale adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell’attività di trasporto nel settore impianti a fune;
  • Personale di sottosuolo e adibito alle attività di movimentazione e trasporto del settore minerario;
  • Personale viaggiante del settore autotrasporto;
  • Soggetti divenuti inabili (dopo essere stati assunti) allo svolgimento delle proprie mansioni per infortunio o malattia (con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%);
  • Soggetti divenuti invalidi, dopo l’assunzione, per infortunio sul lavoro o malattia professionale con grado di invalidità superiore al 33%;
  • Invalidi civili assunti al di fuori delle procedure che regolano il collocamento obbligatorio;
  • Orfani e coniugi superstiti (nei limiti della percentuale dell’1%) già assunti alla data del 18 gennaio 2000.

Come assumere le categorie protette?

Le aziende soggette all’obbligo di avere in organico le categorie protette possono procedere all’assunzione a mezzo richiesta nominativa di avviamento trasmessa all’ufficio territorialmente competente in materia di collocamento obbligatorio.

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