E’ quanto ha stabilito la Quinta sezione penale della Corte di Cassazione, sottolineando che “non è possibile negare l’oggettiva valenza diffamatoria” alla pubblicazione di uno scatto di chi chiede la carità.
“La coscienza comune – si legge nella sentenza n. 3721/2012 – pone questi soggetti in uno dei gradini più bassi della cosiddetta scala sociale ed è allora naturale che chi sia costretto dalla necessità a praticare la mendicità e venga additato come tale si sentirà mortificato e gravemente ferito nella sua onorabilità“.
Dunque, per gli Ermellini, qualora un giornale decida di parlare del fenomeno, al di là degli aspetti che decida di trattare, sarà necessario “coprire i volti delle persone coinvolte in fenomeni sui quali grava un pesante giudizio negativo della collettività“.
La vicenda trae spunto da una querela sporta da una donna rumena la quale, all’improvviso, si è vista apparire in una fotografia pubblicata a corredo di un articolo di un quotidiano di Trento. Nell’articolo venivano riportate le reazioni e i commenti dei cittadini in occasione di una tavola rotonda sul “pacchetto sicurezza” e sull’istituzione delle ronde. Accanto all’articolo, in bella mostra la foto della rumena accompagnata dalla didascalia ‘una questuante all’opera nel centro storico di Trento‘.
Il 31 gennaio 2011 il giudice per le indagini preliminari di Trento aveva dichiarato il non luogo a procedere “perché il fatto non sussiste” nei confronti del direttore e dell’autore dell’articolo, ritenendo non diffamatorio l’articolo e le foto, in quanto volti a scoraggiare “fenomeni quali la prostituzione, il vandalismo e l’accattonaggio diffuso“.
La donna rumena fotografata a mendicare ha fatto così ricorso in Cassazione, lamentando il fatto che fosse l’unica delle persone ritratte nelle foto ad “incarnare” il fenomeno da estirpare con il “pacchetto sicurezza”. Inoltre, lamentava la donna, come nel testo dell’articolo in questione si lasciasse chiaramente intendere come l’accattonaggio fosse legato alle organizzazioni criminali.
La Corte Suprema ha accolto la tesi difensiva della rumena e ha precisato che “la fotografia indicata come questuante all’opera, posta a corredo dell’articolo non può essere considerata neutra, dal momento che il lettore è portato ad identificare la persona rappresentata con uno dei mali da combattere – l’accattonaggio diffuso – e l’ipotizzato collegamento con ambienti malavitosi – ed uno dei problemi da eliminare per garantire una pacifica vita cittadina“.
I giudici ermellini hanno quindi sancito che “quando per esigenze di cronaca si mostrano immagini di persone in qualche modo coinvolte in fenomeni sui quali grava un pesante giudizio negativo della collettività – al fine di evitare che si crei un preciso collegamento tra un fenomeno generale e una specifica e individuabile persona fisica ed evitare quindi la conseguente e inutile carica di disdoro personale, si usa sgranare o comunque coprire il volto della persona ritratta per renderla non identificabile“.
Qui il testo integrale della sentenza n. 3721/2012 della Corte di Cassazione
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento