Sulle orme di quest’ultima impostazione la Cassazione si era già pronunciata affermando che “ai fini della configurazione del reato di favoreggiamento della permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini (…), nell’ipotesi di rapporto contrattuale instaurato con essi, occorre accertare la sussistenza, in capo all’agente, del dolo specifico, consistente nella finalità di trarre ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero clandestino”.
Il pronunciamento verteva su un caso di concessione in locazione nei confronti di un immigrato clandestino di locali ad uso di abitazione, dove però non si era accertato se dalla stipula contrattuale il locatore avesse inteso trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero per mezzo dell’imposizione di condizioni onerose e spropositate dall’equilibrio del rapporto sinallagmatico.
Da qui, dunque, è scaturito l’annullamento della sentenza impugnata in quanto responsabile di aver trascurato di misurarsi con questo imprescindibile principio, limitandosi all’affermazione che riconosceva alla ricorrente di aver agito per lucro, a suo vantaggio o viceversa a vantaggio del proprietario dell’immobile, in riferimento al canone di locazione, ritenuto quindi esclusivamente oggetto di ingiusto profitto, prescindendo da ogni considerazione attinente alla sussistenza o meno di condizioni di sfruttamento nei confronti di immigrati clandestini da parte dei locatari.
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